Con la sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata sui criteri di calcolo del danno da perdita del rapporto parentale. Il danno va integralmente risarcito ed il giudice deve utilizzare criteri di valutazione equitativa in grado di dare il giusto rilievo alla gravità della perdita. Nella valutazione si deve tenere conto della irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti. Con la sentenza commentata la Cassazione supera il rigido determinismo rappresentato dall'applicazione dei valori tabellari e onera il giudice di personalizzare il danno. La personalizzazione, infatti, viene ritenuta modalità idonea a ricomprendere tutte le poste di danno. In tale fattispecie acquista valenza risarcitoria, dunque, l'irrimediabile distruzione di un sistema di vita affettivo cui viene meno il rapporto con il congiunto scomparso e il mutamento del rapporto degli stessi superstiti.