Il Tribunale di Monza, con la sentenza numero 1104/2011, ha statuito che la sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale estero ha validità ed efficacia nell'ordinamento interno a patto che rispetti tutti i requisiti previsti dall'art. 64 L. 218/95 e non sia contraria all'ordine pubblico. Al riconoscimento non osta, quindi, che per il diritto straniero non sia necessario un periodo di separazione personale dei coniugi, così come richiesto dal diritto interno. Risulta prevalente e sufficiente rispetto al periodo di separazione personale dei coniugi che il giudice straniero abbia accertato il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e la conseguente irreversibilità dello stato di crisi coniugale