Tizia si trova a bordo della sua autovettura all’interno di un’area destinata alla distribuzione di carburanti, allorquando un veicolo – nell’effettuare manovra di retromarcia – tampona l’auto. In qualità di proprietaria del veicolo tamponato, pertanto, cita in giudizio per il risarcimento dei danni – dinanzi al Giudice di Pace dell’Aquila – il proprietario e il conducente del veicolo responsabile del tamponamento, in solido con la Compagnia che assicura il medesimo. Il Giudice di Pace, decidendo secondo equità, accoglie parzialmente la domanda nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo convenuti in giudizio, ma la rigetta nei confronti della Compagnia Ass.ce rilevando che il sinistro si è verificato in un’area privata. Tizia ricorre in Cassazione. La Suprema Corte precisa che principio informatore della materia della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore, disciplinata dalla L. n. 990 del 1969, è quello secondo cui il danneggiato ha azione diretta nei confronti della Compagnia che assicura il veicolo del responsabile civile allorquando i sinistri siano stati causati da veicoli in circolazione su strade di uso pubblico o a queste equiparate, ivi comprese quelle di proprietà privata, ma aperte ad un numero indeterminato di persone – tra le quali rientra sicuramente l’area destinata alla distribuzione di carburanti ad un numero indeterminato di persone, dove è avvenuto l’incidente de quo – (si vedano in questo senso, ex multis, Cass. civ. n. 4603 del 2000; Cass. civ. n. 20911 del 2005; Cass. civ. n. 17279 del 2009). Il Giudice di Pace dell’Aquila è giunto ad una diversa conclusione richiamando le sentenze Cass. civ. nn. 1561/1998 e 7682/2000. La Suprema Corte ha precisato, in proposito, che la prima delle due sentenze ha una motivazione non difforme dall’orientamento sopra citato, mentre la seconda è relativa “alla precedenza che compete a chi circoli su strada rispetto a chi vi si immetta provenendo da luogo “non soggetto a pubblico passaggio” e debba per questo dare la precedenza a chi circoli su strada” (a parere dei Giudici di legittimità, i concetti di luogo “non soggetto a pubblico passaggio” ai fini dell’obbligo di regolare la precedenza stabilito dal codice della strada persegue lo scopo di porre le regole della circolazione, mentre quello di area equiparata a strada pubblica ai fini dell’applicazione della legge sull’assicurazione obbligatoria ha l’obiettivo di garantire il risarcimento al danneggiato; pertanto, non sono “necessariamente coincidenti”). Alla luce di queste motivazioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza emessa dal Giudice di Pace dell’Aquila, rinviando al medesimo perchè emetta una nuova decisione che tenga conto del principio di diritto sopra enunciato e regoli anche le spese del giudizio di cassazione. Roma, 04.03.2011 Avv. Daniela Conte RIPRODUZIONE RISERVATA