La responsabilità del conducente, ex art. 2054 c.c., è esclusa soltanto nel caso in cui quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento. Tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.