Nell’ambito dei sinistri stradali che si sostanziano nell’investimento del pedone ad opera di un veicolo a motore, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, riconosce da sempre la possibilità che il comportamento negligente del pedone possa integrare un fattore causale idoneo, astrattamente anche in via esclusiva, a determinare l’evento dannoso, con conseguente esclusione della responsabilità del conducente per i danni subiti dal pedone investito. Affinché possa configurarsi un’ipotesi di completa esclusione di responsabilità del conducente, tuttavia, la condotta del pedone dovrà assumere i caratteri della assoluta imprevedibilità e anormalità.