Danni da insidia stradale: sì a responsabilità oggettiva del Comune Tribunale Verona, sez. II civile, sentenza 22.09.2012 n° 1951
Tribunale Verona, sez. II civile, sentenza 22.09.2012 n° 1951
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 738 volte dal 09/01/2013
La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto a cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come custodia (potere di sorveglianza e di modifica dello stato, con esclusione di analogo potere da parte di altri). Accertato tale potere e accertato il danno causato dall’anomalia della cosa custodita, la responsabilità del custode sussisterà, salvo che l’evento – in assenza comunque di un eventuale difetto di diligenza del custode – si sia verificato in modo improvviso e imprevedibile. (P. es., situazione di pericolo provocata dallo stesso danneggiato o da terzi che, nonostante la diligente attività di controllo o di manutenzione esigibile dal custode per garantire un intervento tempestivo, non possa esser rimossa o segnalata con tempestività. Nella specie, invece, tale non poteva esser considerata la circostanza secondo cui l’attrice abitava nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro, posto che, insieme a tale circostanza, si sarebbe in ogni caso dovuta provare la precedente conoscenza in capo all’attrice della buca in questione, né che la stessa, al momento dell’infortunio, stesse parlando con l’amica che le stava al fianco, posto che insieme a tale circostanza, si sarebbe dovuto provare come, a causa di ciò, la sua attenzione fosse assolutamente e colposamente sviata, né infine che avrebbe potuto notare ed evitare la buca comunque, posto che era provato come l’illuminazione pubblica fosse carente.) (1) (*) Riferimenti normativi: art. 2051 c.c. (1) Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 6 giugno 2008, n. 15042.
SEZIONE II CIVILE
Sentenza 20 marzo - 22 settembre, n. 1951
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile e penale di Verona
Sezione 2^ civile
Il G.U. Dott. ERNESTO D’AMICO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: LESIONE PERSONALE
nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato N. 2378 Cron. Uff. Notifiche TRIBUNALE DI VERONA
DA
A.A., nata il .................. in ...................... C.F. ........................
Elettivamente domiciliata in Verona presso lo studio dell’Avv.to R.B., che la rappresenta e difende come da mandato a margine dell’atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Palazzo Barbieri n. 1 C.F. .....................;
elettivamente domiciliato in Verona presso lo studio dell’Avv.to E.M., che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di citazione notificato.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE:
Voglia l’Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis:
In via principale:
-
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell’art. 2051 c.c., nella causazione dell’infortunio occorso alla sig.ra A. A. il giorno 11.05.2009 e di cui in narrativa, e conseguentemente condannare lo stesso Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, all’integrale risarcimento dei danni patiti et patiendidall’odierna attrice, come esposto in narrativa, nella somma che si indica in Euro =10.006,67= (diecimilasei/67) ovvero in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data dell’occorso al saldo effettivo.
In via subordinata:
- Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella causazione dell’infortunio occorso alla sig.ra A. A. il giorno 11.05.2009 e di cui in narrativa, e conseguentemente condannare lo stesso Comune di Verona, in persona del Sindaco pro tempore, all’integrale risarcimento dei danni patiti et patiendidall’odierna attrice, come esposto in narrativa, nella somma che si indica in Euro =10.006,67= (diecimilasei/67) ovvero in quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ed alla rivalutazione monetaria dalla data dell’occorso al saldo effettivo.
In ogni caso:
- Spese di causa, diritti, onorari, rimborso forfet. spese gen. 12,5 %, IVA e C.P.A., oltre ai compensi di C.T.U. e di C.T.P., interamente rifusi.
PARTE CONVENUTA:
Nel merito
- Rigettarsi la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto
In ogni caso
- Vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A.
IN FATTO E IN DIRITTO
Secondo la prospettazione attorea, l’incidente per cui è causa accadeva poiché l’attrice medesima, in data 11.5.2009, percorrendo a piedi il locale Vicolo S. Lorenzo, sprofondava con il piede destro in una buca non segnalata e quindi cadeva.
Tali circostanze venivano confermate dalle attendibili deposizioni dei testi D.M. e G. (qui da aversi recettiziamente riportate e trascritte: i testi aggiungevano anche che l’illuminazione stradale era carente).
Non contestando tali risultanze fattuali, il Comune convenuto eccepiva che, nel caso di specie, non ricorreva un’ipotesi prevista dall’art. 2051 CC.
Ciò premesso, le fattispecie analoghe a quella in esame subivano, nel tempo, diversi inquadramenti da parte della giurisprudenza di legittimità.
Dalla ritenuta inapplicabilità alla P.A. dell’art. 2051 CC (viceversa, si riteneva applicabile il precedente art. 2043, con la creazione del noto concetto d’insidia o trabocchetto: v. Cass. Civ., sentt. 2319/1985, 1571/2004, 22592/2004 e 10654/2004), si passava a considerare tale norma applicabile alla P.A. solo per quei beni non troppo estesi, non utilizzabili direttamente dalla collettività e, quindi, sottoponibili ad un concreto controllo (v. Cass. Civ., sentt. Nn. 1655/2005 e 2410/2005, nonché Corte Cost., 156/1999).
Successivamente, con le note sentenze nn. 3651 e 5445 del 2006, la S.C. arrivava quindi a ritenere pienamente applicabile alla P.A. il disposto dell’art. 2051 CC e la P.A. poteva quindi liberarsi da responsabilità provando il fortuito (il fondamento della responsabilità stava nel fatto imputabile al custode, custode venuto meno al suo obbligo di controllo e vigilanza perché la cosa non producesse danni a terzi: vi era quindi una responsabilità aggravata e la prova del fortuito consisteva nel dimostrare una mancanza di colpa).
Finalmente (e condivisibilmente) la S.C. optava per una responsabilità oggettiva, sempre ex art. 2051 CC, la cui configurabilità presuppone la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato: si imputa tale responsabilità a chi è in condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa, considerandosi custode chi ne controlla di fatto le modalità d’uso e conservazione. La responsabilità sarà esclusa dal fortuito, fattore che atterrà non più alla colpa ma al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa in custodia, ma ad un elemento esterno (anche ascrivibile al fatto del terzo o dello stesso danneggiato), dotato dei caratteri dell’imprevedibilità ed inevitabilità (v. Cass. Civ., sentt. Nn. 20427/2008, 15042/2008, 4279/2008, 17377/2007, 7763/2007).
In conclusione, tale responsabilità presuppone che il soggetto a cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come custodia (potere di sorveglianza e di modifica dello stato, con esclusione di analogo potere da parte di altri); accertato tale potere e accertato il danno causato dall’anomalia della cosa custodita, la responsabilità del custode sussisterà, salvo che l’evento – in assenza comunque di un eventuale difetto di diligenza del custode – si sia verificato in modo improvviso e imprevedibile (p. es., situazione di pericolo provocata dallo stesso danneggiato o da terzi che, nonostante la diligente attività di controllo o di manutenzione esigibile dal custode per garantire un intervento tempestivo, non possa esser rimossa o segnalata con tempestività).
Sotto il profilo probatorio, pertanto, oggi l’attore dovrà provare il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà come sopra provare l’intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Orbene, fermo restando che il Vicolo S. Lorenzo è via pubblica sita nel Comune di Verona e, quindi, palesemente soggetta alla custodia di quest’ultimo, nel caso di specie l’attrice ha provato il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo, mentre il Comune convenuto non ha affatto provato l’intervento di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Tale non può certo esser la circostanza secondo cui l’attrice abitava nelle immediate vicinanze del luogo del sinistro, posto che, insieme a tale circostanza, si sarebbe in ogni caso provare la precedente conoscenza in capo all’attrice della buca in questione.
Tale non può certo esser la circostanza secondo cui l’attrice, al momento dell’infortunio, parlava con l’amica che le stava al fianco, posto che insieme a tale circostanza, si sarebbe dovuto provare come, a causa di ciò, la sua attenzione fosse assolutamente e colposamente sviata (è infatti dato di comune esperienza che parlare con un amico non impedisce di percepire cosa ci circonda).
Tale non può certo esser la circostanza secondo cui l’attrice, al momento dell’infortunio, avrebbe potuto notare ed evitare la buca, posto che è provato come l’illuminazione pubblica fosse carente.
In base alle incontestate e condivisibili risultanze della CTU medico-legale, facendo applicazione degli ormai noti principi dettati dalle sentenze nn. 26972 – 5/2008 pronunciate dalle Sezioni Unite della S.C., si può riconoscere ad oggi, in base al parametro guida per le proprie valutazioni equitative costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano (v. Cass. Civ. sentt. Nn. 12408/11 e 14402/11), a titolo di danno non patrimoniale all’attrice la complessiva somma di € 6.959,88 (per l’I.P. € 2.278; per l’ITP € 4.681,88).
Quanto alla cd. “personalizzazione” del danno richiesta dall’attrice, questa non può esser riconosciuta: nel luglio 2009 i postumi temporanei erano già sostanzialmente cessati e la necessità (concreta o psicologica) di uso di tacchi alti da parte dell’attrice non è stata dimostrata.
Quanto al danno patrimoniale da spese mediche, in base alle osservazioni del CTU, si potranno riconoscere € 578,11 (anche le spese di consulenza medico-legale sono conseguenza immediata e diretta dell’infortunio).
In conclusione, la domanda dell’attrice può esser accolta, seguendo le spese la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore domanda, eccezione o difesa respinta, così dispone:
- condanna il convenuto Comune di Verona la pagamento in favore dell’attrice A.A. della somma complessiva di € 6.959,88 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- condanna il convenuto Comune di Verona al pagamento in favore dell’attrice A.A. della complessiva somma di € 578,11 a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre interessi legali dal 18.5.2009 al saldo;
- condanna il convenuto Comune di Verona al pagamento in favore dell’attrice A.A. delle spese di lite, spese liquidate in complessivi € xxxxx, di cui € xxx per spese, € xxxx per diritti ed € xxxx per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU.
Così deciso in Verona, il 20 marzo 2012
IL GIUDICE UNICO
(dott. Ernesto D’Amico)
Depositato in Cancelleria
Oggi 22 SET. 2012
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