TARSU, garage, autorimessa, occupazione locali, uso, presunzione relativa
Cassazione civile , sez. tributaria, sentenza 06.07.2012 n° 11351
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 1803 volte dal 05/09/2012
Il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 2 dicembre 2011 - 6 luglio 2012, n. 11351
(Pres. PIVETTI Marco - Est. GRECO Antonio - Pm. DEL CORE Sergio)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PIVETTI Marco - Presidente -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. BERNARDI Sergio - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
Dott. GRECO Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.L.G., avvocato, in proprio, elettivamente domiciliato in Roma presso De Angelis Antonia alla via Portuense n. 104;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CATANIA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avv. Mazzeo Santa Anna ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'avv. Donnangelo Antonio al viale delle Milizie n. 76;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 238/34/07, depositata il 16 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2011 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l'avv. Gianpiero De Luca per il ricorrente e l'avv. Donata Deodati per il contro ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
D.L.G. impugnò la cartella di pagamento portante l'iscrizione a ruolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per il 1998 relativi ad abitazione, autorimessa e studio professionale.
Il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso, riteneva non sussistente il presupposto per la tassazione dell'autorimessa di pertinenza dell'abitazione, "trattandosi di locale in cui l'accesso è saltuario e comunque inidoneo a produrre rifiuti in modo apprezzabile".
La decisione era impugnata tanto dal contribuente, il quale, con riguardo allo studio professionale, si doleva dell'arbitrarietà ed illogicità del regolamento comunale recante la tariffa in relazione ai locali adibiti ad uso ufficio, che dal Comune di Catania, il quale, con riguardo all'autorimessa, si doleva fosse stata considerata non soggetta alla tassa.
La Commissione tributaria regionale rigettava l'appello del contribuente ed accoglieva quello del Comune.
Con riguardo allo studio professionale riteneva infatti legittimo il regolamento della tarsu approvato con regolare delibera comunale nel 1996, e legittimi i criteri con esso adottati. Quanto all'autorimessa, riteneva infondata a priva di logica giuridica la sentenza di primo grado, in quanto anche tali locali producono rifiuti apprezzabili: alla tarsu non sono soggetti infatti, a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, o per i quali risultano obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, e sempre che tali condizioni siano denunciate con dichiarazione di in tassabilità del locale e regolarmente controllate e rilevate, condizioni queste che non si erano verificate nella specie.
Nei confronti della sentenza il contribuente propone controricorso sulla base di quattro motivi, illustrati con successiva memoria.
Il Comune di Catania resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando "omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", con riguardo allo studio professionale, da una parte lamenta che, non esplicitando i motivi di dissenso rispetto alla domanda di esso ricorrente, il giudice abbia fondato il convincimento di rigetto sulle deduzioni dell'altra parte, pur non contrastando queste i fatti e le argomentazioni che sostengono la domanda e non comprovando le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che depongono per la sua infondatezza; per altro verso, assume che ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65 il regolamento comunale concernente la tarsu debba indicare i criteri e i coefficienti utilizzati per ripartire tra le varie categorie e sottocategorie di locali ed aree considerati, dimostrando di aver rispettato il rapporto voluto dalla legge tra capacità di sopportarne i relativi costi.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha infatti affermato che "in tema di TARSU, quando siano sollevate censure che conportino l'esame di un regolamento comunale, adottato ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 68, è necessario, a pena di inammissibilità, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, che le norme del regolamento di cui è contestata la legittimità siano integralmente trascritte o allegate, al fine di porre la Corte di cassazione in condizione di apprezzare la rilevanza e fondatezza delle censure, senza dover ricorrere all'esame degli atti o ad ulteriori indagini, ciò che a tale giudice è precluso, e non operando il principio "iura novit curia" con riguardo alle norme giuridiche secondarie che, quali quelle censurate, siano applicative e non integrative di norme legislative" (Cass. n. 23083 del 2005, n. 12786 del 2006).
Ciò posto, è appena il caso di ricordare che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1, come sostituito dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 68, nello stabilire che la tassa "può" essere commisurata a determinati parametri - quantità e qualità dei rifiuti prodotti, costi di smaltimento -, teorici o effettivi a seconda della popolazione comunale, consente di conformare la tariffa anche ad altri parametri, reperibili entro i limiti della logica e dell'equità contributiva, ossia della legittimità dell'atto amministrativo (Cass. n. 22804 del 2006).
Con il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione dolendosi che la sentenza, nell'accogliere l'appello dell'ente locale sulla tassabilità del garage, abbia affermato che tanto le argomentazioni del contribuente che la motivazione della pronuncia di primo grado erano infondate e prive di logica giuridica "..perchè anche gli studi professionali producono rifiuti apprezzabili", laddove veniva denunziata l'intassabilità non dello studio professionale, ma del garage di pertinenza dell'abitazione.
La censura è inammissibile, risultando univocamente, dallo svolgimento del processo e dalla motivazione della decisione, che l'appello del Comune aveva ad oggetto il regime dell'autorimessa ("... l'appello proposto dal Comune in ordine all'intassabilità del garage.. è meritevole di accoglimento... in quanto non sono soggetti alla tarsu i locali e le aree che non possono produrre rifiuti...), e che la motivazione sul punto della pronuncia impugnata - che aveva già esaurito l'esame dell'appello del contribuente concernente la misura della tassa per lo studio professionale - nell'affermare che "..anche gli studi professionali producono rifiuti apprezzabili", incorre in un evidente lapsus calami, intendendo dire, oltre ogni equivoco, "anche i garage..".
Con il terzo motivo, denunciando "falsa applicazione e violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62 e 68 e dell'art. 174 del trattato di Amsterdam in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3", deduce che sarebbe escluso da tassazione il locale garage di pertinenza dell'abitazione in quanto inidoneo a produrre rifiuti secondo la normale destinazione, incontestata tra le parti, di locale adibito al ricovero dell'automezzo privato del proprietario, senza che quest'ultimo sia onerato di rendere la dichiarazione di cui alla prima disposizione in rubrica, e che debba essere disapplicato il regolamento tarsu che prevede la tassazione del detto locale anche in violazione di legge.
Il motivo si rivela in parte inammissibile, con riguardo alle ragioni, concernenti l'esame del regolamento comunale, rappresentate supra, ed in parte infondato.
Si osserva in primo luogo che "la disciplina della tarsu contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perchè è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perchè la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. artt. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni: in applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva disapplicato la disciplina nazionale sulla TARSU, ritenendola in contrasto con il principio comunitario "chi inquina paga", nella parte in cui prevedeva il pagamento del tributo per un box adibito ad autorimessa" (Cass. n. 2202 del 2011).
Ciò premesso, occorre ricordare che "il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, è l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti: l'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perchè inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi ed alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente" (Cass. n. 17037 del 2004, n. 17599 del 2009). Una siffatta prova non risulta nella specie essere stata fornita.
Il quarto motivo, con il quale il contribuente, denunciando la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, e del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, censura la decisione nel caso si ritenga implicitamente accolto il motivo dell'appello con il quale l'ente locale assumeva che la cartella di pagamento, ancorchè costituisse il primo atto con il quale si portava a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva, sarebbe stata impugnabile solo per vizi propri, è inammissibile, atteso che il rilievo del Comune sul punto non è neppure stato esaminato dalla sentenza impugnata, che lo ha evidentemente implicitamente reietto.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 400, ivi compresi Euro 100 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012.
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