In tema di espropriazione l’indennità deve essere sempre proporzionata anche nella ipotesi di omissione dell’ICI. Così la Corte Costituzionale con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 338. Con tale decisione i giudici si sono pronunciati sulla questione di legittimità sollevata dalle Sezioni Unite civili di Cassazione relativa alla disposizione dell’articolo 16, al comma primo, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (concernente “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”) nella parte in cui non impone la riduzione della indennità di espropriazione delle aree fabbricabili, in relazione all’obbligo di dichiarazione o di denuncia per le variazioni ICI, prevedendo, quindi, che l’indennizzo per i proprietari espropriati di tali aree non possa superare il valore ICI dichiarato dagli stessi.