Cass. civ., Sez. V, 14 dicembre 2012, n. 23078 IMPOSTA VALORE AGGIUNTO In merito all'I.V.A. relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti, il committente-cessionario, cui sia contestata, sulla base degli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione, la detrazione della predetta imposta versata in rivalsa al soggetto diverso dal cedente-prestatore che ha emesso la fattura, ha il diritto di detrarre l'imposta in parola soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta. Non occorre, ai fini della prova del carattere fittizio delle operazioni risultanti dalle fatture contestate dal competente Ufficio fiscale, l'acquisizione, a conforto, di ulteriori elementi presuntivi o probatori desunti dall'esame della documentazione contabile o bancaria del contribuente, atteso che, se gli indizi hanno raggiunto la consistenza di prova presuntiva, non vi è alcuna necessità di ricercarne altri, o di assumere ulteriori fonti di prova. Ne consegue che, a fronte degli elementi di prova presuntiva forniti dall'amministrazione in giudizio, viene a ricadere sul contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza effettiva, anche sul piano soggettivo, degli acquisti operati e documentati dalle fatture controverse, o circa la sua buona fede in merito al carattere fraudolento delle operazioni a monte del proprio acquisto