Nel processo tributario la parte resistente può depositare i documenti in qualsiasi momento, anche oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza stabilito dall'articolo 24 del Dlgs n. 546/92. La violazione del suddetto termine, infatti, non lede il diritto di difesa del ricorrente che ha la possibilità di integrare i motivi di ricorso ove l'integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti sconosciuti a opera della controparte. È il sorprendente principio stabilito dalla Ctp di Palermo nella sentenza n. 179/12/11, che suscita qualche perplessità nell'interpretazione, oltre che del richiamato articolo 24, di alcune altre importanti disposizioni che regolano il processo tributario. Di qui, l'opportunità di esaminare le motivazioni dei giudici palermitani per fare qualche riflessione sugli istituti processuali disciplinati da quelle disposizioni, anche alla luce della posizione assunta, rispetto ad essi, dalla giurisprudenza tributaria di legittimità e di merito.