Va accolto il reclamo immediato in C. App. ex art 708 cpc avverso Ordinanza presidenziale se liquidato il mantenimento alla moglie in esubero a quanto richiesto
Ordinanza Corte d’Appello –Sez. Famiglia Bari, 28/03/2014, Pres.te ed Est. Carone
Avv. Gerardo Grazioso
di Bari, BA
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Dichiarati tutti inammissibili i reclami immediati in C.d'Appello avverso l'ordinanza presidenziale emessa in corso di separazione giudiziale? Non è vero. Ecco un'esempio di ordinanza di accoglimento del reclamo emessa dalla Corte d'Appello - Sez. Famiglia Bari. La Corte ha accolto il reclamo considerando l'iniquità della somma, liquidata per il mantenimento della moglie, in esubero alla richiesta
La Sezione Famiglia, riunita in Camera di Consiglio e composta
dai magistrati:
- dott. Cesaria Carone Presidente est
- dott. Michele Ancona Consigliere
- dott. Saverio de Simone Consigliere
ORDINANZA
nella causa iscritta al numero …omissis…del NRG avente ad oggetto reclamo relativo al provvedimento presidenziale emesso il …omissis… dal Presidente del Tribunale di Bari nel corso del Giudizio di separazione, causa iscritta a seguito di impugnazione al numero …omissis… del NRG, vertente
tra
V.M. rapp. to e difeso dall’Avv. Gerardo Grazioso RECLAMANTE
e
F.M. rapp. ta e difesa dagli Avv. ti Angelo Ragone e Anna Grazia Carelli RECLAMATA
Con l’intervento del P.G., in persona dell’Avvocato generale dott. Massimo Piccioli.
FATTO
Considerato che, con il provvedimento reclamato, il Presidente del Tribunale di Bari ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha disposto l’affidamento condiviso della figlia minore con collocamento privilegiato presso la madre, cui era assegnato il godimento della casa familiare e regolamentazione delle visite al padre; ha posto a carico del reclamante la somma mensile di euro 2.200,00 mensili per concorso nel mantenimento del coniuge e della figlia, di cui 600, oltre il 50% delle spese straordinarie, per la bambina.
Rilevato che con il reclamo, il V.M. ha chiesto una riduzione dell’assegno evidenziando che il Presidente era andato oltre le stesse richieste della F.M., liquidando 1.600 euro a fronte di una richiesta di 1.200 e aveva indebitamente rigettato la richiesta da lui avanzata di ordine di produzione alla F. delle certificazioni fiscali e omesso di considerare la sua dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2012 e la situazione debitoria con il fisco.
In relazione al collocamento della figlia minore, riteneva che erroneamente il Presidente del Tribunale non aveva considerato la situazione psichiatrica della F.M. da lui evidenziata e rigettato la richiesta di consulenza da lui avanzata. Sosteneva inoltre la ristrettezza del diritto di visita concessogli.
Sosteneva altresì l’illegittimità dell’obiter dictum del riparto tra i coniugi del pagamento delle rate di mutuo trattandosi di obbligazioni di carattere prettamente privatistico;
rilevato che la F.M., costituitasi, ha chiesto il rigetto dell’appello, evidenziando che la somma da lei richiesta era stata indicata “in via prudenziale” non conoscendo le reali condizioni economiche del coniuge e che nessuna rilevanza avrebbero avuto i certificati di redditi degli ultimi due anni, essendo operaia con reddito stabilizzato sui 700 euro mensili.
In ordine all’affidamento della bambina negava di aver mai avuto problemi psichiatrici e si opponeva all’aumento delle visite al padre in considerazione dei molteplici impegni dello stesso.
Si opponeva, poi, alle domande e documentazioni nuove che assumeva essere state avanzate dal reclamante.
Il P.G. interveniva con parere scritto chiedendo il rigetto del reclamo sul presupposto che l’ordinanza del Presidente del Tribunale fosse equa e adeguatamente motivata:
All’udienza del 28.03.2014 vi era la discussione delle parti e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo rilevato che l’art. 708 del Codice di procedura civile che, attribuisce al Presidente del Tribunale la funzione precipua di tentare la conciliazione dei coniugi e, qualora questa non riesca, di nominare il Giudice Istruttore della causa, adottando in via provvisoria i provvedimenti temporanei ed urgenti opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, gli conferisce il potere di emettere provvedimenti destinati ad esaurire la loro efficacia temporale nel breve lasso di tempo antecedente alla prima data di trattazione dinanzi al Giudice Istruttore, sulla base di un esame sommario, il più delle volte fondato esclusivamente sulle dichiarazioni dei coniugi e sui documenti da questi contestualmente prodotti. Ciò non comporta che l’ordinanza presidenziale non possa più essere modificata, a seguito di reclamo interposto tempestivamente, se nelle more sia stata celebrata l’udienza davanti all’Istruttore in quanto nessuna norma lo prevede:
Invero il reclamo previsto dal quarto comma dell’articolo 708 del Codice di procedura civile è stato inserito nell’ambito di un sistema processuale che riconosce al Giudice Istruttore il potere di revoca o modifica dei provvedimenti presidenziali ed anche dei propri, quando siano stati acquisiti elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti in sede di urgenza e attribuisce alla Corte d’Appello, adita con reclamo, il riesame dei provvedimenti presidenziali alla stregua di ciò che in quella sede era già stato conosciuto dal Giudicante, così che può aversi riguardo ad eventuali errori di diritto o ad erronee valutazioni di fatto, formulati con esclusivo riguardo alla situazione sottoposta alla cognizione del Presidente. A seguito del meccanismo processuale previsto dal legislatore, e per evitare duplicazioni tra l’attività del Collegio del riesame e quella del Giudice Istruttore deputato a conoscere ed istruire il merito della controversia, alla Corte d’Appello non è normalmente consentito svolgere una propria ed autonoma attività istruttoria, mediante audizione di testimoni o la disposizione di consulenze tecniche d’ufficio, né di esaminare documenti diversi da quelli considerati in sede di comparizione innanzi al Presidente, ma esclusivamente il compito di riesaminare i provvedimenti presidenziali alla luce degli errori, di diritto o di fatto, che sono stati prospettati dalle parti.
Orbene, nella specie, dagli elementi in possesso del Presidente risultava che la M.F. era stata ricoverata per depressione presso l’Ospedale …omissis… con degenza dal …omissis… al …omissis… e dimessa con prescrizione di terapia farmacologica e controlli periodici, risulta anche una produzione medica da parte della M.F. e una relazione di consulenza di parte; risulta altresì che il V.M., medico legale, ha denunciato redditi per 84.983 nel 2009, 122.119 nel 2010 e 110.525 nel 2011 mentre la F.M., operaia, ha redditi decisamente inferiori;
Orbene, posti tali elementi, si deve ritenere che non vi fossero al momento della decisione presidenziale elementi per poter ritenere inidonea ad accudire la figlia minore la F.M., sembrando l’episodio di depressione un fatto isolato probabilmente collegato proprio alla crisi coniugale, né possono in questa sede prendersi in considerazione emergenze successive che potranno essere esaminate solo dalle altre autorità giudiziarie innanzi alle quali pende il giudizio di merito;
diverso discorso deve farsi in ordine alla determinazione dell’assegno di mantenimento in favore della F.M., in quanto effettivamente la somma fissata è eccessiva e il primo Giudice è andato al di là della richiesta della stessa resistente, che era di 1.200 euro mensili, somma che appare inoltre più equa non essendo la resistente priva totalmente di mezzi propri;
si ritiene pertanto giusto fissare l’assegno in favore della F.M. nella misura complessiva di euro 1.200, in tal senso riformando l’opposto provvedimento;
in relazione all’onere del pagamento del mutuo va considerato che dalle dichiarazioni rese dai coniugi in sede di comparizione risulta che lo ha sempre pagato il V.M., sicché correttamente il Presidente lo ha posto a suo carico;
ritenuto che la natura provvisoria del presente provvedimento non consente una regolamentazione delle spese che dovrà essere riservata alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il reclamo proposto da V.M. ai sensi dell’articolo 708 del Codice di procedura civile avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di Bari emesso il …omissis… nel corso del giudizio per separazione fra le parti e per l’effetto fissa a carico del V.M. l’assegno in favore della moglie in euro 1.200 mensili ovvero 1.800 complessivi, in tal senso riformando l’opposto provvedimento e confermandolo nel resto. Rimette le spese alla decisione definitiva.
Così deciso il giorno 28.03.2014
Il Presidente Estensore
Dott. ssa Cesaria Carone
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