L’articolo 155 sexies del Codice Civile stabilisce che: “ il giudice dispone l’audizione del minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore, ove capace di discernimento”. La sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite numero 22238 del 2008 ha sancito il principio della necessità dell'audizione dei figli minori in quanto anche loro "parti" nel procedimento in tema di affidamento. Il principio è di notevole interesse in quanto assume un connotato importante la partecipazione dei figli al procedimento ed è un segnale di grande civiltà giuridica, in quanto, poichè gli effetti della separazione incidono sulla sfera soggettiva dei figli era necessario il coinvolgimento degli stessi ,nella fascia di età superiore ai dodici anni .