Assegno di mantenimento
Cassazione Civile, I Sezione, 13 febbraio 2013 n. 3502
Avv. Vincenzo Miglio
di Milano, MI
Letto 259 volte dal 29/04/2013
Con l'annotata sentenza la Suprema Corte di Cassazione sostiene che in tema di separazione personale tra i coniugi il Giudice può valutare l'attitudine al lavoro, quale potenziale capacità di guadagno, come elemento ai fini della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento. Ai sensi dell'art. 156 c.c. ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento diventa rilevante la condizione patrimoniale e reddituale comparativa secondo gli elementi istruttori al momento dell'accertamento del diritto, nonché la possibilità in concreto di poter svolgere attività lavorative, in considerazione di ogni fattore soggettivo e ambientale.
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