Con Sentenza n°1367 del 31 Gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha stabilito: "Non è necessario che il Giudice disponga l’ordine di rilascio dell’immobile a seguito di Sentenza con la quale sia stata revocata l’assegnazione della casa familiare. Il capo relativo a tale prescrizione, infatti, ha di per sé carattere esecutivo". I giudici della Corte di cassazione, con decisione del 31 gennaio 2012 n. 1367, hanno respinto il ricorso di una signora che, a seguito della sentenza di separazione giudiziale con la quale le era stata revocata l'assegnazione della casa familiare, era rimasta nell'immobile giustificando la sua condotta con il mancato ordine, da parte del giudice, di rilascio dell’abitazione. Ad avviso degli Ermellini non serve che il giudice, disponendo la revoca dell’assegnazione della casa familiare, disponga espressamente l’ordine di rilascio. Il capo relativo a detta statuizione ha, infatti, di per sé, carattere esecutivo. Pertanto il capo della sentenza di primo grado che revoca l’assegnazione della casa coniugale, senza disporre nulla in ordine all’arco di tempo entro cui la donna dovrebbe lasciare l’immobile, costituisce condizione necessaria e sufficiente per procedere all’esecuzione forzata E ciò alla luce dell'art. 189 delle disp. att. c.p.c. che attribuisce espressa efficacia esecutiva ai provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nell’interesse dei coniugi e della prole, ivi compresi quelli relativi alla casa familiare. La Cassazione poi raffronta attribuzione e revoca dell’assegnazione della casa familiare: - il provvedimento con cui è attribuito il diritto all'assegnazione (con ordinanza e/o sentenza) contiene – come detto - in sé implicitamente la condanna al rilascio dell’immobile; senza l’allontanamento dell’altro coniuge dalla casa coniugale, il diritto all’assegnazione non nasce. - allo stesso modo il provvedimento di revoca fa venir meno l’assegnazione della casa coniugale, con effetto uguale e contrario a quello dell’assegnazione, con conseguente obbligo di rilascio. Destinatario della condanna del rilascio diventa in questo caso chi non è più assegnatario. Per la medesima ratio, anche la revoca dell’assegnazione, pronunciata all’esito di una cognizione piena, è dotata di efficacia esecutiva, in quanto diritto speculare rispetto al momento positivo dell’attribuzione dell’assegnazione. La Corte richiama infine un proprio precedente (sent. n. 8317/97) secondo cui l'ordinanza che attribuisce il diritto a uno dei coniugi di abitare la casa familiare soggetta, in caso di inadempimento da parte dell'altro, ad esecuzione coattiva, in via breve e mediante l'ufficiale giudiziario o mediante una normale esecuzione forzata.