L'esercizio del potere di disporre indagini a mezzo della polizia tributaria sui redditi e sui beni dei genitori, previsto dall'art. 155 c.c., comma 6, ai fini del riconoscimento e della determinazione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, non costituisce infatti un dovere, imposto dalla semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche, ma è rimesso alla discrezionalità del Giudice di merito.