Cass. civ. Sez. I, 29/03/2012, n. 5108 SEPARAZIONE DEI CONIUGI Provvedimenti riguardo ai figli In tema di separazione personale, la regola prioritaria dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ., è, ai sensi dell'art. 155-bis, primo comma, cod. civ., derogabile solo ove la sua applicazione risulti contraria all'interesse del minore, interesse che costituisce esclusivo criterio di valutazione in rapporto alle diverse e specifiche connotazioni dei singoli casi dedotti in sede giudiziaria. La mera conflittualità esistente tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso a tale regine preferenziale solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole; assume, invece, connotati ostativi alla relativa applicazione ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli e, dunque, tali da pregiudicare il loro superiore interesse. Cass. civ. Sez. I, 29/03/2012, n. 5108 FONTI Sito Il caso.it, 2012 RIFERIMENTI NORMATIVI CC Art. 155 CC Art. 155-bis