Con riferimento al tasso alcolemico la Corte di Cassazione ha ritenuto che debba tenersi conto della misurazione che ha dato esito inferiore (Cass., sez. 4, sent. 16478 del 2008; nello stesso senso Cass. sez. 4, sent. n. 3346 del 24/11/2009 - ) quindi laddove tale soglia minima è superiore al tasso alcolemico di un margine inferiore al 4% che è il margine di errore possibile dell'etilometro ,fissato dal decreto 196\1990 ,il verbale deve annullarsi. Ciò determina che laddove la misurazione inferiore sia pari a 0,82 \0,83 poichè il tasso di errore ne determina una riduzione a 7,80 \7,90 non sussiste neanche l'ipotesi di reato .