Etilometro margine di errore del 4 % Annullamento verbale .
Sentenza Giudice di Pace di Cesena 8\2\2012
Avv. Michele Marra
di Caserta, CE
Letto 6181 volte dal 03/04/2012
Con riferimento al tasso alcolemico la Corte di Cassazione ha ritenuto che debba tenersi conto della misurazione che ha dato esito inferiore (Cass., sez. 4, sent. 16478 del 2008; nello stesso senso Cass. sez. 4, sent. n. 3346 del 24/11/2009 - ) quindi laddove tale soglia minima è superiore al tasso alcolemico di un margine inferiore al 4% che è il margine di errore possibile dell'etilometro ,fissato dal decreto 196\1990 ,il verbale deve annullarsi. Ciò determina che laddove la misurazione inferiore sia pari a 0,82 \0,83 poichè il tasso di errore ne determina una riduzione a 7,80 \7,90 non sussiste neanche l'ipotesi di reato .
Giudice di Pace di Cesena
Sentenza 8 febbraio 2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CESENA
Il Giudice di Pace Avv. *****, ha pronunciato all’udienza dei 8 Febbraio 2012
la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 22-23 comma 8 L. 689/1981
nella causa civile iscritta al N. 23/A12012 R.G., promossa
da
*****
RICORRENTE
contro
PREFETTO DI FORLI’ CESENA
OPPOSTO
In punto a: opposizione ex art. 22 L. 689/1981 – art. 204 bis C.d.S.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso presentato e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato ai sensi dell’ari 186/2 e 223 CdS e ogni atto conseguente presupposto. Compensa le spese di lite fra le parti.
MOTIVAZIONE
Dall’esame degli atti e documenti del procedimento, relativi alla violazione di cui all’art. 186/2 CdS, ed esauriente comparsa depositata, l’accertamento eseguito risulta formalmente legittimo in base alla procedura prescritta, secondo i presupposti di legge, con identificazione del ricorrente alla guida del veicolo, sottoposto agli accertamenti e successiva contestazione allo stesso ai sensi della normativa applicata, ma, vista la rilevazione alcolemica, pari a 0,52 al secondo rilevamento (il primo rilevamento aveva dato il tasso di 0,59, ma il giudice dovrà tener conto esclusivamente della seconda prova in base al principio del favor rei, sul punto Cass. Sez. 4°, n. 16478/2008 n. 3346/2009), si ritiene , vista la natura cautelare del provvedimento, di dover applicare al caso una decurtazione a tale riscontro pari al 4% come da D.M. 196/1990 che contiene il regolamento relativo alle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza e da cui si evince la possibile soglia di errore sulla rilevazione del tasso alcolemico dell’apparecchiatura utilizzata (si veda anche sul punto della soglia relativa al possibile margine di errore e tolleranza della rilevazione, Sent. Cass. N. 18617/2006, e Sent.trib. Busto Arsizio, del 10.03.2011).
Da quanto sopra e dai documenti prodotti si evince che, detratta la soglia del 4% a margine di possibile errore della rilevazione, questa si limiterebbe ad un valore inferiore a quello, già minimo, prescritto dalla legge ai fini
della sanzione irrogata, cioè inferiore a 0,50 g/l, e di conseguenza tale da invalidare l’accertamento in violazione di cui si tratta.
Così deciso in Cesena.
IL GIUDICE DI PACE
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