Cass. civ., Sez. II, 16 aprile 2012, n. 5965 OBBLIGAZIONI E CONTRATTI Nel giudizio in merito alla sussistenza del requisito di volontà, e dunque di libertà nella formazione di un negozio giuridico o della buona fede di un comportamento, assume rilievo, tra gli altri, anche l'errore di diritto, in quanto, dovendosi valutare un atto di un soggetto responsabile, si ha riguardo al fatto in sé dell'ignoranza o della deviata conoscenza, indipendentemente dalla ragione dell'errore. Proposta domanda risarcitoria per dolo incidente e richiesto il risarcimento di un danno derivante da un contratto valido ed efficace, tuttavia sconveniente, non si rivela necessario accertare se l'inganno abbia riguardato una qualità essenziale del bene o se sia stato determinante per il consenso. In circostanze siffatte, invero, l'attività ingannatrice ha una incidenza minore, in quanto influente solo su modalità del negozio che la parte non avrebbe accettato se non fosse stata fuorviata dal raggiro. La menzionata figura di dolo attiene, dunque, alla formazione del contratto e la sua eventuale esistenza non incide sulla possibilità di far valere i diritti sorti dal medesimo, ma comporta unicamente la responsabilità del contraente in mala fede in relazione ai danni provocati dalla sua condotta illecita.