Il Condominio è responsabile del furto perpetrato grazie all'utilizzo di impalcature
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6435
Avv. Federica Malagesi
di Roma, RM
Letto 1965 volte dal 17/06/2009
In caso di furto perpetrato grazie all'utilizzo di impalcature,sussiste la concorrente responsabilità del condominio committente (insieme a quella dell'imprenditore proprietario delle impalcature) nei confronti del condomino danneggiato, individuabile sia sulla base degli obblighi di custodia, e in particolare sul dovere di vigilare sull'operato dell'appaltatrice affinché questa adotti tutte le cautele necessarie a evitare l'evento dannoso, sia sulla base di una culpa in eligendo p
(Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 marzo 2009, n. 6435)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Presidente
Dott. FILADORO Camillo - rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere
Dott. VIVALDI Roberta - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3656/2005 proposto da:
PR. GI. , PR. DA. , in proprio e quali eredi della Sig.ra TR. Ma. Ro. (deceduta nelle more), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. CARO 38, presso lo studio dell'avvocato GINESTRELLI NICOLA CECI, rappresentati e difesi dall'avvocato BIANCOGIGLIO DARIO MARIA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
COND. (OMESSO), TECNO RESTAURI DI MARIO CAIAZZO SAS, CA. MA. ;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1926/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI quarta sezione civile, emessa il 6.4.2004 depositata il 09/06/2004; R.G. 4526 del 2002;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/01/2009 dal Consigliere Dott. FILADORO CAMILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVI Giovanni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso ai sensi dell'articolo 375 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 6 aprile - 9 giugno 2004 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello principale del Condominio di (OMESSO) avverso la decisione del Tribunale di Napoli del 15 aprile 2002, rigettando la domanda di Gi. e Pr. Da. intesa ad ottenere il risarcimento del danno causato da un furto perpetrato da ignoti nell'appartamento di loro proprieta' (furto che era stato agevolato dalla impalcatura eretta dall'imprenditore al quale il Condominio aveva affidato la esecuzione di lavori di rifacimento della facciata dell'edificio).
I giudici di appello osservavano che non era stata riscontrata alcuna colposa omissione da parte del Condominio che - da un lato - non aveva realizzato o concorso a realizzare l'impalcatura attraverso la quale i ladri erano penetrati nell'appartamento degli originari attori e - dall'altro - non aveva esercitato alcun potere di vigilanza e sorveglianza del cantiere, del quale l'impalcatura costituiva parte integrante: potere che invece faceva spettava esclusivamente alla impresa che lo aveva costruito e che lo gestiva in regime di appalto.
Avverso tale decisione Gi. e Pr.Da. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
L'intimato non ha svolto difese.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorrenti censurano la sentenza della Corte napoletana, la quale ha escluso ogni responsabilita' del Condominio, in quanto proprietario dell'immobile, concludendo che ogni responsabilita' per il furto denunciato doveva ricadere esclusivamente sul soggetto che aveva effettuato la costruzione della struttura (nel caso di specie, la societa' appaltatrice dei lavori).
Il ricorso appare manifestamente fondato.
I due ricorrenti hanno esattamente richiamato i principi giuridici che regolano la materia.
Colui che per eseguire lavori utilizza dei ponteggi, che possono - in concreto - facilitare l'accesso alle abitazioni esistenti nello stabile, deve usare norme di diligenza, adottando tutte le cautele atte ad impedire l'uso anomalo delle impalcature (Cass. 23.5.1991 n. 5840).
Sussiste, peraltro, anche in relazione alla situazione considerata, un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura, obbligo sanzionato anche dall'articolo 2051 c.c., (Cass. 9 febbraio 1980 n. 913, 6 ottobre 1997 n. 9707, 10 giugno 1998 n. 5775, 11 febbraio 2005 N. 2844).
Nel caso di specie era stato accertato in fatto dal giudice di merito:
a) l'esistenza alla data del furto del ponteggio metallico a ridosso della facciata dell'edificio condominiale, su cui si aprono le finestre dell'appartamento dei due attori che avevano subito il furto;
b) la assoluta mancanza in tale struttura di luci esterne e di misure di sicurezza a tutela dei singoli appartamenti;
c) la circostanza che il furto era stato commesso utilizzando la impalcatura esterna.
Nonostante tale accertamento, i giudici di appello - riformando sul punto integralmente la decisione del primo giudice - avevano escluso qualsiasi responsabilita' del Condominio, a carico del quale - e' stato affermato dalla Corte territoriale - non poteva configurarsi alcun obbligo di vigilanza o custodia.
Tale conclusione si pone in contrasto con l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte gia' segnalato.
La questione di una concorrente responsabilita' del Condominio e' legata strettamente a quella dell'imprenditore e si ricollega all'accertato mantenimento della struttura, in assenza di cautele a tutela dei singoli condomini.
L'autonomia dell'appaltatore il quale esplica la sua attivita' nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonche' curandone le modalita' ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l'appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera.
Tuttavia, una corresponsabilita' del committente puo' configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex articolo 2051 c.c., che in caso di riferibilita' dell'evento al committente stesso per "culpa in eligendo" per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero quando l'appaltatore - in base ai patti contrattuali - sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale "nudus minister" attuandone specifiche direttive.
Nel caso di specie, gli originari attori avevano dedotto che il Condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l'impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l'inviolabilita' degli appartamenti) e che il Condominio aveva, tra l'altro, omesso di fornire l'indicazione della ditta appaltatrice, cosi' impedendone di fatto la chiamata in causa da parte degli attori.
Appare, pertanto, carente di idonea motivazione l'affermata esclusione di qualsiasi responsabilita' del Condominio con la osservazione che la installazione ed il mantenimento del ponteggio erano stati effettuati da parte di altro soggetto.
In particolare i giudici di appello hanno omesso qualsiasi considerazione in ordine ai poteri dell'appaltante e dell'appaltatore, finendo - senza adeguata motivazione - per escludere la sussistenza di qualsiasi obbligo di sorveglianza dello stesso nei confronti della attivita' svolta dall'appaltatore.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della C.A. di Napoli.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso.
Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione.
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