Con la sentenza 15 luglio 2011, n. 15674 la terza sezione civile di Piazza Cavour rigetta i nove motivi del ricorso presentato da un uomo restato coinvolto in un sinistro stradale. La Cassazione ha statuito che in tema di liquidazione del danno biologico provocato da incidente stradale, il danno estetico avente rilievo non patrimoniale va liquidato insieme al danno biologico. La Corte ha osservato le prescrizioni della legge n. 57 del 2001 in tema di liquidazione del danno biologico, considerano ed includono il danno estetico con riflessi non patrimoniali, qualora sussistente nel caso concreto.