Per la liquidazione del danno biologico si debbono applicare le Tabelle del Tribunale di Milano, a meno che circostanze specifiche non giustifichino l'abbandono di tale criterio. Quanto alle sentenze di merito nelle quali il giudice abbia liquidato il danno biologico adottando criteri diversi, tale difformità può essere fatta valere in sede di legittimità solo a condizione che la questione sia stata posta nel giudizio di merito. Nella specie, inoltre, la diversità notevole di importo tra il risarcimento chiesto e quello riconosciuto in primo grado giustifica la soccombenza reciproca e dunque la compensazione delle spese ex art. 92, co. 2 c.p.c. Infatti la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali, sottende - anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo.