illegittima segnalazione al crif per un solo ritardo
Tribunale di Bari Ordinana del 06/04/2012 procedimento n. rg. n. 1848/2012
Avv. Maurizio Cardanobile
di Milano, MI
Letto 2511 volte dal 17/07/2012
esclusa la natura automatica della segnalazione a sofferenza, va evidenziato che l’istituto segnalante nulla ha provato con riferimento a tale “obiettiva difficoltà economico finanziaria” del propri cliente, ovvero in merito alla “valutazione” da essa compiuta della “complessiva situazione finanziaria del proprio cliente” (sì come previsto dalle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia agli intermediari creditizi), agganciando l’avvenuta segnalazione presso la C.R. al ritardo nell’ adempimento della tranche e di una rata di mutuo contratto dalla società ricorrente, per un importo complessivo inferiore a €. 10.000,00 (e pertanto modesto nell’economia dei rapporti finanziari intrattenuti dalla società ricorrente con l’istituto de quo), ovvero all’importo complessivo del mutuo concesso a seguito della disposta decadenza dal beneficio del termine.
IL GIUDICE
dr. Anna DE SIMONE
Visto il ricorso ex art. 700 cpc, depositato in data 17/02/2012, con il quale l'azienda___________, in persona del legale rapp.te p.t., chiedeva disporsi la "sospensione della segnalazione alla Centrale Rischi della sofferenza" operata dalla Banca di credito Cooperativo .............., in danno della ....snc; disposta la comparizione delle parti; letti ed esaminati gli atti; OSSERVA Con il ricorso in premessa indicato, la società ricorrente ha dedotto che con atto del 05/07/2002 la Bcc concedeva alla ----------- un finanziamento decennale di €. 144.600,00, garantito da ipoteca, mentre con atto del 24/05/2007, la Bcc concedeva alla _________un finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente assistito da garanzia ipotecaria; che con racc. a/r del 14/11/2011 la Bcc preannunciava il recupero coattivo della complessiva somma di € 9.497,57, cui seguiva racc. del 20/12/2011 (con cui la Bcc revocava tutti gli affidamenti e dichiarava l’azienda decaduta dal beneficio del termine con riferimento al mutuo fondiario) e racc. del 06/02/2012 con cui la Bcc comunicava alla ----------- il passaggio a sofferenza e la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Orbene, risulta pacifico in giurisprudenza che il contratto di conto corrente e quello connesso all’apertura di credito, devono essere eseguiti dalla banca secondo le regole della buona fede e della correttezza ex art. 1375 c.c., che si tratta di obblighi integrativi delle clausole pattizie, tra i quali deve senz’altro farsi rientrare l’obbligo della Banca di valutare attentamente la posizione del correntista, procedendo alla segnalazione dello stesso presso la centrale rischi solo ed esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni necessarie per procedere a tale segnalazione.
Invero, l’interesse pubblicistico connesso all’attività svolta dalla Centrale Rischi, finalizzata a consentire agli istituti bancari di valutare la solvibilità dei clienti sia in occasione della richiesta di accesso al credito sia in funzione di mantenimento dello stesso e, l’interesse assolutamente privatistico e di diritto soggettivo di cui risulta portatore il cliente correntista alla tutela sia della propria reputazione commerciale e non, sia delle opportunità di accesso al credito (e conseguente mantenimento dello stesso), devono trovare un equo contemperamento, proprio alla luce dei principi della buona fede e della correttezza contrattuale.
Orbene, secondo le istruzioni della Banca d’Italia (v. circolare n. 139/91 – 14° aggiornamento del 29/04/2011 cap II punto 1.5), l’appostazione “a sofferenza” di un credito e la conseguente segnalazione presso la C.R., può avvenire soltanto in caso di insolvenza, anche se non accertata giudizialmente, ovvero in “situazioni equiparabili”, le quali non possono che essere individuate in situazioni di obiettiva difficoltà economico-finanziaria del correntista, anche laddove presentassero i requisiti della “temporaneità” della stessa. Ancora, la medesima circolare prevede che “l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l’appostazione a sofferenza” (cfr. punto 1.5 co. 2°).
Sicché, esclusa la natura automatica della segnalazione a sofferenza, va evidenziato che, nel caso di specie, l’istituto segnalante nulla ha provato con riferimento a tale “obiettiva difficoltà economico finanziaria” del propri cliente, ovvero in merito alla “valutazione” da essa compiuta della “complessiva situazione finanziaria del proprio cliente” (sì come previsto dalle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia agli intermediari creditizi), agganciando l’avvenuta segnalazione presso la C.R. al ritardo nell’adempimento della tranche e di una rata di mutuo contratto dalla società ricorrente, per un importo complessivo inferiore a €. 10.000,00 (e pertanto modesto nell’economia dei rapporti finanziari intrattenuti dalla società ricorrente con l’istituto de quo), ovvero all’importo complessivo del mutuo concesso a seguito della disposta decadenza dal beneficio del termine.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti, ed in particolare dalle missive inoltrate dalla Bcc, risulta una prima racc. in data 20/12/”010 con la quale la Bcc contestava all’azienda l’avvenuto sconfinamento per €. 3.500,00 dal c.c. ipotecario step-down e una seconda missiva, datata 15.06.’011, con la quale si contestava, per un verso solo un’anomalia del c.c. ordinario giacché “sostanzialmente immobilizzato ed ai limiti dell’utilizzo”, e, per altro verso, uno sconfino nel c/c step-down pari ad €. 9.044,56 derivante dal mancato pagamento della quota di finanziamento pari ad €. 7.500,00, scaduta il 15/05/’011, oltre interessi.
In ultimo, missiva datata 14.11.011, a firma del legale della Bcc, con cui si diffidava il pagamento della somma di €. 9.497,57, cui seguiva racc. in data 20.12.011 con la quale si revocavano tutti gli affidamenti e si intimava la decadenza dal beneficio del termine con riferimento al mutuo fondiario stipulato in data 05.07.02, e pertanto per complessivi €. 130.000,00 circa.
A tanto faceva riscontro la missiva del 16.01.012 della --------(a firma del suo procuratore) con la quale si contestava il metodo di calcolo degli interessi applicati durante tutto il corso dei rapporti intrattenuti, la capitalizzazione dei medesimi, il calcolo delle c.m.s. ecc..
E allora, ai fini della valutazione del fumus boni iuris della istanza cautelare proposta (sospensione della segnalazione presso la CR.) occorre accertare che il mancato adempimento dell’esposizione debitoria sia dovuto a quella “obiettiva difficoltà economico-finanziaria” di cui si è detto e non già ad una mera ipotesi di ritardo, ovvero di contestazione dell’an e del quantum del credito, nonché accertare la fondatezza della contestazione medesima (al fine di escludere la rilevanza, ai fini della segnalazione, di contestazioni manifestamente infondate, meramente strumentali e dilatorie): Cass. N. 12626/2010.
Ciò in quanto, per un verso, non può – evidentemente – imporsi al correntista l’adempimento di un preteso credito che, in buona fede, lo stesso ritenga parzialmente o totalmente inesistente al solo fini di evitare la segnalazione a sofferenza del proprio nominativo presso la Centrale Rischi e – per altro verso - la ratio della segnalazione della C.R. sta nell’apprestare uno strumento di informazione dell’intero sistema avente ad oggetto non già gli adempimenti tout court, bensì quegli inadempimenti che dipendano e siano in connessione con una situazione di difficoltà economico finanziaria del correntista (avendo una diversa rilevanza, per l’intero sistema, le situazioni connesse a contestazioni di crediti).
Ebbene, il Giudicante rileva – anzitutto – che la segnalazione di che trattasi è avvenuta a seguito del passaggio “a sofferenza” del credito della Bcc comunicato in data 06.02.’012, a seguito di un intenso scambio epistolare intercorso tra le parti, nel corso del quale – come anzi rilevato – è stato contestato l’omesso pagamento di un importo decisamente modesto (inferiore a 10.000,00) nell’economia dei rapporti intercorsi tra le parti, relativo ad una sola tranche del pagamento dovuto (di tale somma, peraltro, è stata offerta da parte ricorrente a verbale di udienza del 20.03.012, senza accettazione alcuna da parte dell’istituto resistente).
Tale omesso modesto pagamento ha poi determinato una reazione dell’istituto bancario (forse non proprio proporzionata all’effettivo allarme manifestato), determinando la revoca di tutti gli affidamenti e la decadenza del beneficio del termine con riferimento al contratto di mutuo; in ordine a tale complessivo credito poi, l’azienda ha operato contestazioni in ordine al quantum, giusta raccomandata del 16.01.’012.
E comunque, pur volendo prescindere dalla modestia dell’iniziale inadempimento – a fronte della quale la reazione che ne è scaturita non appare propriamente conforme ai principi della buona fede e correttezza propri della fase esecutiva dei contratti per cui è causa – e poi anche dalla natura contestata del credito complessivamente richiesto dall’istituto resistente, il punto rilevante, ai fini della valutazione della legittimità della segnalazione, è che tale segnalazione non è scaturita, o perlomeno non v’è prova che sia scaturita, da una valutazione complessiva della obiettiva difficoltà economico – finanziaria dell’impresa “segnalata” e la contestazione della società debitrice in ordine al quantum preteso non riveste, allo stato, sulla base di una valutazione sommaria (l’unica possibile nella presente fase cautelare) i requisiti della manifesta infondatezza, della strumentalità e dilatorietà, ovvero della temerarietà.
In definitiva, ciò che rileva infatti, lo si ribadisce, è che la segnalazione presso la C.R. è avvenuta in assenza di prova in ordine all’esistenza di una situazione di obiettiva difficoltà economico finanziaria della azienda ( così come richiesto dalla circolare della Banca d’Italia) e in relazione ad un credito inizialmente modesto e di poi aumentato in seguito alla decadenza dal beneficio del termine intimata, credito complessivo di poi, contestato.
Va in ultimo evidenziato che dalla documentazione in atti e in particolare da report prodotto da parte resistente sub. Doc. ---in ragione della incomprensibilità dei numeri e delle sigle ivi apposti – non è dato evincere quanto dedotto dalla Bcc e cioè che vi fossero ulteriori segnalazioni “a sofferenza” della medesima azienda da parte di altri e diversi istituti di credito, circostanza questa fortemente contestata da parte ricorrente ( la quale ha evidenziato trattarsi di rapporti e di finanziamento in corso di fisiologico svolgimento).
Ciò detto in punto di fumus della istanza cautelare proposta, appare evidente la ricorrenza, altresì, in ipotesi siffatte, del requisito del pericolum, ove si consideri non solo il danno all’immagine e alla reputazione commerciale conseguente all’illegittima segnalazione, ma altresì il danno in punto sia di accesso a nuova finanza che di mantenimento delle linee di credito già erogate da altri istituti di credito (cfr. a tal proposito quanto già comunicato da altro istituto di credito, nella specie Banco ….., giusta nota prodotta del fascicolo di parte ricorrente); sotto entrambi i profili si tratta di un danno di difficile quantificazione, accertamento e reintegrazione ex post in termini risarcitori.
Il ricorso va pertanto accolto nei confronti dell’ente “segnalante”, con ogni consequenziale statuizione in termini di spese processuali.
Quanto invece alla posizione della Banca d’Italia e della Crif, deve affermarsi la sostanziale estraneità delle stesse ad ogni responsabilità connessa all’avvenuta segnalazione, limitandosi esse a prender atto dell’avvenuta segnalazione, senza poter entrare nel merito della legittimità o meno della segnalazione medesima. In relazione a ciò, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare tra le predetti resistenti e la società ricorrente.
PTM
Visti gli artt. 700 e 669 octies cpc, accoglie il ricorso in premessa indicato nei confronti della Bcc e, per l’effetto;
a) Dispone la eliminazione della segnalazione “a sofferenza” del nominativo dell’azienda presso la centrale rischi della Banca d’Italia;
b) Condannala Bcc in persona del lrpt, al pagamento delle spese processuali, liquidate…;
c) Dichiara interamente compensate le spese della presente fase cautelare tra l’azienda e la Banca d’Italia e Crif. Spa.
Bari, 04.04.2012
Il giudice Designato
Dr. Anna De Simone
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