Sulla nullita' della clausola che consente alla banca il potere di variare il tasso debitore
Corte di Cassazione, Sezione 1 Civile, Sentenza del 12 dicembre 2007, n. 26010
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
Letto 1222 volte dal 31/01/2008
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere Dott. RORDORF Renato - Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere Dott. PETITTI Stefano - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MA. GI., MA. CR., elettivamente domiciliati in ROMA VI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere
Dott. RORDORF Renato - Consigliere
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA. GI., MA. CR., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato BARBANTINI FEDELI Maria Teresa, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNANTONIO ALTIERI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
SOC. CA. BA. S.P.A.;
- intimata -
e sul 2 ricorso n. 24718/03 proposto da:
SA. PA. IM. S.P.A., quale incorporante di CA. BA. S.P.A. per atto di fusione, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24, presso l'avvocato AURELIO GENTILI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SICCHIERO Gianluca, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale subordinato;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MA. GI., MA. CR., elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato MARIA TERESA BARBANTINI FEDELI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANNANTONIO ALTIERI, giusta procura a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 19/03 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 17/01/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/10/2007 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e per il rigetto dell'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 24 ottobre 2001, il Tribunale di Venezia respinse l'opposizione proposta dai signori Ma. Gi. e Cr. al decreto emesso dal presidente dello stesso Tribunale in data 16 settembre 1998, ad istanza della Ca. di. Ri. di. Ve., che ingiungeva il pagamento di lire 55.321.608 (ma a Ma. Cr., fideiussore, nel limite di lire 20.000.000), oltre agli interessi pari a tre punti oltre il tasso ufficiale di sconto (e pertanto pari, a quella data, all'8%) dalla notifica al saldo, e agli ulteriori accessori.
Contro quella sentenza, gli opponenti proposero appello, notificandolo alla Ca. Ba. s.p.a., essendosi la Ca. di. Ri. di. Ve. - parte convenuta in primo grado - estinta per incorporazione nella Ca. Ba., a seguito d'atto di fusione in data 1 febbraio 2001. Gli appellanti dedussero il difetto di convenzione scritta relativa alla determinazione del tasso passivo degli interessi, e la nullita' delle clausole relative agli interessi medesimi.
L'appellata si costitui', eccependo in via pregiudiziale la nullita' dell'appello, notificato a soggetto diverso da quello che aveva preso parte al primo grado del giudizio, e chiedendo nel merito la conferma dell'impugnata sentenza. In particolare, la banca sostenne che la pattuizione scritta degli interessi era contenuta nel documento, gia' allegato al ricorso per decreto, e nuovamente depositato nel giudizio d'opposizione, sottoscritto dal correntista, contenente la determinazione degli interessi passivi nella misura del 12,75%.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza in data 12 giugno 2003, respinta l'eccezione di nullita' dell'appello, lo rigetto' nel merito. In ordine al documento in data 7 febbraio 1994 prodotto in giudizio, e contenente la pattuizione scritta degli interessi ultralegali, a proposito del quale gli appellanti eccepivano la mancanza della sottoscrizione della banca per accettazione, la corte osservo' che la banca appellata aveva manifestato validamente il suo consenso producendo in giudizio l'atto, non ricorrendo la circostanza a cio' ostativa - individuata dalla giurisprudenza di legittimita' - che nel periodo intermedio una delle parti abbia revocato il suo consenso.
Gli interessi ultralegali erano stati determinati nella misura del 12,75%; e, a fronte della contestazione del debito, la banca aveva prodotto dei conteggi dai quali risultava che gli interessi erano stati computati in misura inferiore al pattuito, e precisamente intorno all'8% - cio' che doveva, spiegarsi con il probabile fine di sfuggire ad eventuali contestazioni di tassi usurari - mentre gli appellanti, che per cinque anni avevano pagato senza sollevare contestazioni, non avevano neppure prodotto in giudizio propri conteggi a dimostrazione dell'inesattezza di quelli avversali. In tale situazione, la doglianza degli appellanti, circa il tentativo della banca di far passare per capitale la somma ingiunta, frutto d'interessi ultralegali, era generica. Peraltro le modificazioni del tasso erano state praticate solo in riduzione, sicche' l'eventuale nullita' parziale della convenzione, nella parte in cui consentiva un aumento, non avrebbe comportato conseguenze concrete.
Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'appellante non aveva dato la prova che i conteggi prodotti dalla banca, e posti a fondamento del decreto ingiuntivo, prevedessero siffatta capitalizzazione.
Infine, anche la doglianza relativa all'applicazione di un tasso d'interesse extralegale perche' superiore di tre punti al tasso ufficiale di sconto era rimasta sfornita di prova, laddove dai conteggi della banca risultava che il tasso applicato si aggirava intorno all'8% (tre punti piu' di quello ufficiale della Ba. ce. Eu. - t.u.r. - da intendersi sostituito al t.u.s. non piu' esistente), e dunque inferiore a quello pattuito.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, il signor Ma. ricorre con atto notificato il 17 settembre 2003, affidato a cinque motivi.
Il Sa. Pa. IM. s.p.a., incorporante di Ca. Ba. s.p.a. per atto di fusione 24 maggio 2002, resiste con controricorso e ricorso incidentale subordinato notificato il 20 ottobre 2003. Ad esso il signor Ma. resiste con controricorso notificato il 28 novembre 2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c..
Il ricorso incidentale deve essere esaminato in via pregiudiziale, quantunque presentato dalla parte come subordinato; e cio' perche', se accolto, comporterebbe la nullita' dell'appello a suo tempo proposto, e l'improseguibilita' della causa.
Con esso si deduce la nullita' dell'appello, siccome notificato alla Ca. Ba. s.p.a., soggetto che non aveva partecipato al giudizio di primo grado. A nulla rileverebbe, stando al motivo di ricorso, la circostanza che la Ca. Ba. s.p.a. aveva incorporato, con atto di fusione in data 1 febbraio 2001, la Ca. di. ri. di. Ve., parte del giudizio di primo grado, contro la quale il gravame era rivolto. Non essendo stata l'estinzione della Ca. di. ri. mai dichiarata nel giudizio di primo grado, il giudizio era proseguito tra le parti originarie, e l'appellante avrebbe dovuto notificare il suo atto alla parte del giudizio di primo grado nel termine di legge, a pena di decadenza.
Il motivo e' infondato. La questione del coordinamento della regola dettata dall'articolo 300 c.p.c. (per il quale l'estinzione del soggetto che e' parte costituita nel giudizio non produce effetto nel processo, se non e' dichiarata dal procuratore in udienza o notificata alle altre parti), e la disciplina dettata dall'articolo 328 c.p.c., in tema di proposizione dell'impugnazione contro i successori a titolo universale della parte deceduta (ispirata al principio che l'impugnazione deve essere proposta in contraddittorio con i successori), e' stata chiarita dalla pronuncia di questa corte, a sezioni unite (Sez. un. 28 luglio 2005 n. 15783), per la quale, qualora uno degli eventi idonei a determinare l'interruzione del processo si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, e tale evento non venga dichiarato ne' notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'articolo 300 c.p.c., il giudizio d'impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e cio' alla luce dell'articolo 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volonta' del legislatore di adeguare il processo d'impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, ai fini della notifica sia della sentenza sia dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato ne' notificato. In applicazione del suddetto principio, correttamente gli appellanti notificarono il. gravame alla Ca. Ba. s.p.a., societa' che, avendo incorporato la Ca. di. ri. di. Ve., parte convenuta in primo grado, di essa era successore a titolo universale, mentre la notificazione del gravame alla societa' convenuta in primo grado, ma che a seguito dell'incorporazione si era estinta - secondo il quadro normativo e giurisprudenziale anteriore alla riforma del diritto societario (Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6) - sarebbe stata nulla.
Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione della norma che impone la forma scritta ad sub-stantiam per la pattuizione di un tasso d'interesse ultralegale (articolo 1284 c.c., comma 3). Si censura la decisione del giudice d'appello, che ha respinto sul punto il gravame dell'odierno ricorrente, basandosi su un documento, contenente la determinazione del tasso d'interesse passivo applicabile nella misura del 12,75%, sottoscritto dal solo correntista e non anche dalla banca. A questo proposito si nega che, nella fattispecie di causa, la produzione dell'atto scritto nel giudizio potesse equivalere, in forza di una consolidata giurisprudenza che il ricorrente dichiara di condividere, a perfezionare l'accordo: al momento della produzione in giudizio del documento, il 14 settembre 1998, il contratto d'apertura di credito in conto corrente, al quale la pattuizione accedeva, si era gia' risolto per decorrenza del termine stabilito dalle parti, in data 30 dicembre 1997, e comunque per la revoca della banca che aveva chiesto al correntista la restituzione immediata delle somme anticipate. La circostanza di fatto invocata sarebbe pacifica in causa, e documentalmente provata. A questa censura, il ricorrente ne aggiunge un'altra in diritto: in ogni caso, egli sostiene, l'accettazione della banca, espressa con la produzione del contratto in giudizio, non poteva avere efficacia retroattiva, perche' il perfezionamento del contratto avviene solo nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell'accettazione della controparte, e solo da quel momento sorge l'obbligazione.
Delle due censure, la prima e' inammissibile, perche' fondata su una circostanza di fatto che non risulta accertata nel giudizio di merito.
Quanto alla seconda censura, essa non giustifica l'invocata riforma della sentenza impugnata. Vero e' che, secondo una consolidata giurisprudenza, in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam, il contraente che non abbia materialmente sottoscritto l'atto negoziale puo' validamente perfezionarlo, producendolo in corso di giudizio al fine di farne valere gli effetti nei confronti dell'altro contraente della produzione in giudizio; che questo principio e' stato utilizzato dalla corte di merito per motivare il rigetto del motivo d'appello, che si basava sulla nullita' per vizio di forma della pattuizione degli interessi ultralegali, siccome sottoscritta - nel documento prodotto in causa dalla banca - dal solo correntista e non anche da quest'ultima; e che, ad avviso della corte di merito, in tali casi il perfezionamento del contratto, per il quale e' richiesta la forma scritta, attraverso la sua produzione in giudizio retroagisce sino al momento dello scambio dei consensi. La discussione sulla portata del ricordato principio giurisprudenziale, e sui suoi effetti nell'applicazione al caso di specie, si dimostra tuttavia non pertinente alla presente controversia, se la fattispecie e' esaminata alla luce delle necessarie allegazioni in fatto contenute nel ricorso.
In esso, infatti, la clausola contrattuale in discussione e' riportata nella sua formulazione letterale, che, per la parte qui rilevante, e' la seguente: Vi confermiamo di avere preso nota che il conto corrente in essere presso di Voi sara' regolato, fino a nuovo avviso da parte Vostra, dalle "Norme che regolano i rapporti di conto corrente e servizi connessi" da noi a parte sottoscritto ed un esemplare delle quali dichiariamo di avere ricevuto debitamente sottoscritto, ed alle seguenti condizioni: Tasso a debito: 12,75%, Tasso oltre al massimale convenuto: 17%, Tasso a credito: 5,75%... Periodicita' di liquidazione, Competenze dare: Trimestrale, Competenze avere: annuale... Ma. Gi. ". Da tale formulazione testuale risulta certo che il documento prodotto dalla banca nei gradi di merito contiene non gia' una proposta, sottoscritta dal correntista, che si sarebbe perfezionata (stante la necessita' della forma scritta richiesta dall'articolo 1284 c.c., u.c.) con la sua produzione in giudizio ad opera della banca, che a suo tempo non l'aveva sottoscritta; bensi' l'accettazione, da parte del correntista, della proposta contrattuale, che nel documento medesimo si dichiara essere stata ricevuta dal correntista debitamente sottoscritta dalla banca. Ne consegue che, sulla base di quanto risulta dal documento di cui si discute, il problema della sottoscrizione del patto d'interessi ultralegali da entrambi i contraenti non poteva neppure porsi, dovendosi correggere in tal senso la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto.
Con il secondo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli articoli 2697 e 1832 c.c.. Ricollegandosi al motivo precedente, i ricorrenti sostengono che in conseguenza della dimostrata nullita' della pattuizione di un tasso d'interesse ultralegale, la banca avrebbe dovuto dimostrare l'ammontare esatto del suo credito in conto capitale, e che non solo essa non aveva assolto quell'onere, ma aveva prodotto dei conteggi che provavano l'avvenuta applicazione dei tassi d'interesse, a conferma del fatto che la somma richiesta non verteva solo sul capitale ma anche sugli interessi non dovuti. Essi censurano, pertanto, la valutazione di genericita' e conseguente inammissibilita' del corrispondente motivo d'appello contenuta nell'impugnata sentenza, e aggiungono che la mancata contestazione degli estratti conto inviati periodicamente, lascia impregiudicata ogni questione in ordine al fondamento giuridico delle pretese.
Il motivo, che nella sua stessa formulazione presuppone l'accoglimento di quello precedente, e' assorbito dal rigetto di esso.
Con il terzo motivo di ricorso si denunzia la violazione degli articoli 1346, 1418 e 1419 c.c.. Si deduce che la variabilita' del tasso debitore, ad iniziativa della banca, rendeva indeterminato l'oggetto del contratto, ed era quindi nulla. Si sostiene ancora non essere vero quanto ritenuto dalla corte del merito, e cioe' che in concreto la banca avrebbe applicato solo tassi inferiori a quello indicato nel contratto, e non superiori; il contrario si desumerebbe dagli stessi estratti conto prodotti in causa, che il giudice di merito non avrebbe letto. In ogni caso la nullita' denunciata atteneva al titolo negoziale e non al rapporto, sicche' era irrilevante il comportamento della banca, che non avrebbe concretamente applicato i tassi maggiori di quello convenuto.
Il motivo e' inammissibile. La corte del merito ha ritenuto che la nullita' della clausola in questione, nella parte in cui lasciava alla banca il potere di variare il tasso debitore indicato, avrebbe integrato una nullita' parziale della clausola; e che, in concreto, il vizio non avrebbe potuto influenzare il giudizio, perche' per la parte nulla la clausola non era stata applicata, se non in riduzione e quindi a vantaggio del cliente. A fronte di cio', le censure dei ricorrenti, pur formalmente poste sotto la rubrica della violazione di norme di diritto, per un verso tendono ad un riesame dei documenti prodotti in causa in vista di un diverso giudizio di merito, e per altro verso si sottraggono al confronto con la motivazione dell'impugnata sentenza, basata sul carattere parziale della nullita'.
Con il quarto motivo di ricorso si denunzia il vizio di motivazione della decisione in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Si censura l'affermazione della corte veneziana, che la banca non avrebbe mai applicato questa clausola nel corso del rapporto: cio' sarebbe contraddetto dagli estratti conto, nei quali si afferma invece la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori.
Anche in tal caso, l'inammissibilita' del motivo di ricorso, formalmente posto sotto la rubrica del vizio di motivazione, discende dalla sua formulazione in termini di riesame dei documenti di causa, e di accertamento dei fatti.
Con il quinto motivo di ricorso si denunzia il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia. In appello era stata riproposta la domanda - non esaminata dal primo giudice - di revoca del decreto ingiuntivo, perche' contenente l'applicazione di un tasso di tre punti superiore al t.u.s. dalla domanda al saldo. Il motivo era stato respinto perche' la banca avrebbe sempre applicato un tasso intorno all'8%, e perche' l'indicazione del t.u.s. doveva intendersi cosi formulata, per errore materiale, in luogo di quella corretta: t.u.r. Questa motivazione sarebbe illogica, e contraddetta dai documenti di causa.
La doglianza e' generica. Secondo l'impugnata sentenza, nel ricorso per decreto la richiesta - accolta - concerneva il tasso applicabile dalla domanda al saldo, ed era certamente quello dell'8%. Questo tasso costituiva l'applicazione della previsione contrattuale, di un tasso superiore del 3% a quello del tasso ufficiale di riferimento, che secondo il giudice di merito le parti intendevano richiamare con il riferimento al tasso ufficiale di sconto con la clausola in questione, redatta in data anteriore al 31 dicembre 1998 (allorche' al t.u.s. fu sostituito appunto il t.u.r.). I ricorrenti non chiariscono dove sarebbe ravvisabile, in questa decisione, la denunciata illogicita', e con il riferimento al contenuto dei documenti prodotti in causa ne sollecitano un riesame non consentito nel giudizio di legittimita'.
In conclusione anche il ricorso principale deve essere rigettato. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimita'.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
CONDIVIDI
Commenta questo documento
L'avvocato giusto fa la differenza
Filtra per
Altri 598 articoli dell'avvocato
Staff di Guidelegali.it
-
Prevenzione e contrasto dell'evasione - Anno 2009 - Indirizzi operativi.
Letto 690 volte dal 26/04/2009
-
Parziale deducibilità forfetaria dell’Irap ai fini delle imposte sui redditi – Articolo 6 del decreto-legge 29 novembre ...
Letto 905 volte dal 26/04/2009
-
Estradizione e mutua assistenza giudiziaria: accordi tra Italia e Stati Uniti
Letto 1598 volte dal 26/04/2009
-
Agevolazioni per l’assunzione di lavoratori provenienti da grandi imprese in crisi, operanti nel settore dei servizi pub...
Letto 1121 volte dal 09/04/2009
-
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti dell...
Letto 282 volte dal 09/04/2009