Ordinanza ex art.186 ter c.p.c.- saldo debitore conto corrente - esclusione in caso di contestazione del credito della banca
Ordinanza del Tribunale di Catania, IV sezione civile, dott.ssa Cristaldi
Avv. Francesco Gervasi
di Catania, CT
Letto 2304 volte dal 28/10/2011
Se il presunto credito della banca derivante dal saldo debitore di un conto corrente è contestato in giudizio, perchè determinato applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi ultralegali ed altri oneri non dovuti, la banca non può ottenere, in corso di causa, una ordinanza provvisoriamente esecutiva ( ex art. 186 ter ) di assegnzione delle somme risultanti a debito dal conto perchè indeterminate nel quantum ovvero perchè, alla luce delle eccezioni sollevate dal debitore, risulta incerto il loro esatto ammontare. La banca non può ottenere nè in corso di causa nè tramite decreto ingiuntivo il riconoscimento di crediti contestati in giudizio.
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