Bond Argentina: la consegna di un documento sui rischi non salva la banca Tribunale Bari, sez. IV civile, sentenza 04.09.2012 n° 2735
Tribunale Bari, sez. IV civile, sentenza 04.09.2012 n° 2735
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
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Il rapporto contrattuale di intermediazione finanziaria si svolge solo tra l'Investitore e la Banca, qualora il titolo venga negoziato sul mercato secondario non per conto degli attori-investitori, ma della Banca, in forza del rapporto contrattuale con essa. Gli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore (art. 28, 1°-2°c, art. 29, art. 26, 1°co. Lett.e del regolamento Consob 11522/1998; artt. 21 ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 - T.U.F.) sono espressione del più ampio principio della buona fede di cui all'art. 1375 c.c.; la loro cogenza non distingue tra clienti esperti o meno e non si affievolisce quando l'investitore abbia una conoscenza approfondita dei mercati finanziari, salvo che l'investitore non rivesta la qualifica di operatore qualificato. Non è sufficiente all'adempimento degli obblighi informativi la mera consegna del documento sui rischi generali degli investimenti; l'intermediario deve fornire una informazione specifica e completa sulla natura dei prodotti finanziari. La violazione dei doveri di comportamento non produce nullità del contratto di investimento, bensì la responsabilità precontrattuale dell'intermediario con conseguente obbligo di risarcimento dei danni. da altalex.it (Massimo Melpignano)
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