(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80.
(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
istruzioni:
- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Nota 9 giugno 2005, n. 24;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Nota 19 maggio 2005, n.
5502; Circ. 8 luglio 2005, n. 87.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure atte a
rilanciare lo sviluppo economico, sociale e territoriale;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di dotare l'ordinamento
giuridico di adeguati strumenti coerenti con le determinazioni del Piano
d'azione europeo, così da assicurare la crescita interna in misura
corrispondente allo scenario europeo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Vicepresidenti del Consiglio dei
Ministri e con i Ministri dell'interno, delle attività produttive, delle
comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della tutela
del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività
culturali, per la funzione pubblica, per gli affari regionali e per l'innovazione e
le tecnologie;
Emana il seguente decreto-legge:
Capo I - Sviluppo del mercato interno e apertura dei mercati
1. Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla contraffazione e sostegno
all'internazionalizzazione del sistema produttivo.
1. Per il rilancio del sistema portuale italiano, con l'obiettivo di consentire
l'ingresso e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione europea in
tempi tecnici adeguati alle esigenze dei traffici, nonché per l'incentivazione dei
sistemi logistici nazionali in grado di rendere più efficiente lo stoccaggio, la
manipolazione e la distribuzione delle merci, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, è definito, ferme restando le vigenti disposizioni in
materia di servizi di polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con l'individuazione di forme di
semplificazione e di coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che concorrono allo
sdoganamento delle merci, e comunque nell'osservanza dei princìpi della
massima riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro
analoghi, della disciplina uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si
svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione, dell'accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del più ampio ricorso alle forme di autocertificazione, sulla base
delle disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la disciplina in materia di
circolazione in àmbito internazionale dei beni culturali di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (3).
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a rilasciare le prescritte
certificazioni possono comunque consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato (4).
3. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «e all'Agenzia delle
dogane» (5).
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza delle apparecchiature
scanner in dotazione all'Agenzia delle dogane installate nei maggiori porti ed
interporti del territorio nazionale, favorire la presenza delle imprese sul
mercato attraverso lo snellimento delle operazioni doganali corrette ed il
contrasto di quelle fraudolente, nonché assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla criminalità internazionale,
l'Agenzia delle dogane utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le
maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate all'Italia dall'Unione
europea e che, per effetto del n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3
della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per l'acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali nonché finalizzate al potenziamento delle attività di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi (6).
5. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo
con la dotazione di 34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di 42.320.000 euro a
decorrere dall'anno 2008, per le esigenze connesse all'istituzione del Sistema
d'informazione visti, finalizzato al contrasto della criminalità organizzata e della
immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli Stati membri dell'Unione
europea di dati relativi ai visti, di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno
2004 del Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si provvede
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti. All'onere di cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro 15.000.000 per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e per euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e, per euro 3.500.000 per il 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno (7);
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000 a decorrere dal
2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dell'articolo 7, comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro 24.498.000 per il 2006 e
ad euro 1.134.000 per il 2007, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla
legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti
all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, «joint-venture» o altro e che garantiscano il
mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del
CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in
gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital,
per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del
quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese
partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi
e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a. (8).
7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 euro fino a 10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza
averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che,
per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo,
inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale. La sanzione di
cui al presente comma si applica anche a coloro che si adoperano per fare
acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza
averne prima accertata la legittima provenienza. In ogni caso si procede alla
confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le
norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora l'acquisto sia
effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro
soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è
stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando
quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti
di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981,
all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi
di polizia amministrativa (9).
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad
appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da
destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi
di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale
competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui
al primo periodo (10).
9. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le
parole: «fallaci indicazioni di provenienza» sono inserite le seguenti: «o di
origine».
10. All'articolo 517 del codice penale, le parole: «due milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «ventimila euro».
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-
quater, opera in stretto coordinamento con le omologhe strutture degli altri
Paesi esteri (11).
12. I benefìci e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n.
100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre
2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo
all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività
di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale
delle attività produttive (12).
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all'estero in data
antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono
reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli
incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di
contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03
del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003.
14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese
italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla Simest S.p.a ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, possono superare la quota del
25 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese
italiane intendano effettuare investimenti in ricerca e innovazione nel periodo
di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare
trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro favore su capitoli relativi
all'acquisizione di beni e servizi nell'àmbito dell'unità previsionale di base
«Uffici all'estero» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Detti
trasferimenti, adeguatamente motivati, sono comunicati al competente centro
di responsabilità, all'ufficio centrale del bilancio e alla Corte dei conti, al fine
della rendicontazione, del controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da
disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui al presente comma (13).
15-bis. I fondi di cui all'articolo 25, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalità della legge 26 febbraio 1987, n.
49, e per gli adempimenti derivanti dai relativi obblighi internazionali, sulla
base di interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi documenti
analitici dei costi e delle voci di spesa, approvati dagli organi deliberanti (14).
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati nell'ultimo quadrimestre
dell'esercizio finanziario di competenza, si applicano le disposizioni dell'articolo
61-bis, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ove ciò
sia indispensabile alla prosecuzione o al completamento dell'intervento,
progetto o programma, debitamente attestati da parte del capo missione (15).
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale sono condizionate al
rilascio di una attestazione da parte del capo missione sullo stato di
realizzazione degli interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale è
altresì corredata da una relazione del capo missione, attestante l'effettiva
realizzazione dell'intervento, progetto o programma ed il raggiungimento degli
obiettivi prefissati (16).
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate disposizioni per la
definizione dei procedimenti amministrativi di rendicontazione e di controllo dei
finanziamenti erogati ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31
dicembre 1999. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex «Fondo speciale per la
cooperazione allo sviluppo», sia alla gestione di quelli disposti sui pertinenti
capitoli di bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'articolo 4 della legge
23 dicembre 1993, n. 559 (17).
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di emergenza di cui all'articolo
11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, mediante
fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo missione può
stipulare convenzioni con le organizzazioni non governative che operano
localmente. La congruità dei tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non
governative per la realizzazione di programmi di microcredito è attestata dal
capo della rappresentanza diplomatica (18).
(3) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(4) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(5) Vedi, anche, il comma 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Vedi, anche, i commi 3 e 4 dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203.
(7) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(8) Comma aggiunto dal comma 4-ter dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(9) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 14 maggio 2005,
n. 80, poi dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 5-bis, D.L.
30 dicembre 2005, n. 272, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
(10) Periodo aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 2, D.L. 30 settembre 2005, n.
203, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(13) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(15) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Con
D.M. 31 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 10 aprile 2006, n. 84) sono state emanate le
disposizioni per la definizione dei procedimenti amministrativi di
rendicontazione e controllo dei finanziamenti di cui al presente comma.
(18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
1-bis. Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato;
b) all'articolo 34, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso
con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di venticinque anni di
età ovvero da lavoratori con più di quarantacinque anni di età, anche
pensionati»;
c) all'articolo 59, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di
inserimento oggetto del contratto. Il sottoinquadramento non trova
applicazione per la categoria di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1,
lettera e), salvo non esista diversa previsione da parte dei contratti collettivi
nazionali o territoriali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale»;
d) all'articolo 70, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
«e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi»;
e) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di
più beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e
accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente
luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000
euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro
accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso di ciascun
anno fiscale, a 10.000 euro»;
f) all'articolo 72, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
«4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il concessionario
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni,
registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo
conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al
13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli
infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono,
e trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese.
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui all'articolo 70, comma 1,
lettera e-bis), trova applicazione la normale disciplina contributiva e
assicurativa del lavoro subordinato»;
g) all'articolo 72, comma 5, la parola: «metropolitane» è soppressa (19).
(19) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
1-ter. Quote massime di lavoratori stranieri per esigenze di carattere
stagionale.
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri da ammettere nel
territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, possono essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato
per lavoro subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori
dell'agricoltura e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite
nell'anno precedente. Sono comunque fatti salvi i provvedimenti già adottati (20).
(20) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
1-quater. Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.
1. È istituito l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in materia di violazione dei
diritti di proprietà industriale ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attività di prevenzione e di repressione dei fenomeni
di contraffazione.
2. L'Alto Commissario di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive.
3. L'Alto Commissario si avvale per il proprio funzionamento degli uffici delle
competenti direzioni generali del Ministero delle attività produttive.
4. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di composizione e di
funzionamento dell'Alto Commissario, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30 (21).
(21) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Vedi,
anche, il comma 235 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e l'art. 4-bis, D.L.
10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
2. Disposizioni in materia fallimentare, civile e processuale civile nonché in
materia di libere professioni, di cartolarizzazione dei crediti e relative alla
CONSOB (22).
1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 67 è sostituito dal seguente:
«Art. 67. (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie). Sono revocati, salvo
che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione
di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati
con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro
sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo
stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti
a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di
terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività
d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non
abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il
terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore
purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire
il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata
ai sensi dell'articolo 2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da
dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per
ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure
concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione,
alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.»;
b) l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Art. 70. (Effetti della
revocazione). La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari
specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste
dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce
effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti,
ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il
suo eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o
reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è
provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle
stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto
restituito.»;
c) nella rubrica del Titolo III sono aggiunte, in fine, le parole: «e degli
accordi di ristrutturazione»;
d) l'articolo 160 è sostituito dal seguente:
«Art. 160 (Condizioni per l'ammissione alla procedura). L'imprenditore che
si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che può prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da
questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di
concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i
creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della
procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori
per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e
interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.»;
e) l'articolo 161 è sostituito dal seguente: «Art. 161. (Domanda di
concordato). La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato
preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del
luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa
intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della
individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e
finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo
dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in
possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere
accompagnati dalla relazione di un professionista di cui all'articolo 28 che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.
Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma
dell'articolo 152.»;
f) l'articolo 163 è sostituito dal seguente: «Art. 163. (Ammissione alla
procedura). Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della
documentazione, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la
procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di
creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della
correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre trenta giorni dalla data
del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai
creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli
28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il
ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma che si
presume necessaria per l'intera procedura.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale
provvede a norma dell'articolo 173, quarto comma.»;
g) l'articolo 177, è sostituito dal seguente: «Art. 177. (Maggioranza per
l'approvazione del concordato). Il concordato è approvato se riporta il voto
favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi
al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato
se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto nella classe medesima.
Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo
comma, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi
di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti
possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione.
La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte
dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del
debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari
dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.»;
h) l'articolo 180 è sostituito al seguente: «Art. 180. (Approvazione del
concordato e giudizio di omologazione). Il tribunale fissa un'udienza in camera
de consiglio per la comparizione del debitore e del commissario giudiziale.
Dispone che il provvedimento venga affisso all'albo del tribunale, e notificato, a
cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori
dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e
qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza
fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di
merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi istruttori e dei
documenti prodotti. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere.
Il tribunale, nel contraddittorio delle parti, assume anche d'ufficio tutte le
informazioni e le prove necessarie, eventualmente delegando uno dei
componenti del collegio per l'espletamento dell'istruttoria.
Il tribunale, se la maggioranza di cui al primo comma dell'articolo 177 è
raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. Quando sono previste
diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza
di cui al primo comma dell'articolo 177, può approvare il concordato
nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle
classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori
appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato
in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il decreto è comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che
provvede a darne notizia ai creditori, ed è pubblicato e affisso a norma
dell'articolo 17.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono
depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le
modalità per lo svincolo.»;
i) l'articolo 181 è sostituito dal seguente: «Art. 181. (Chiusura della
procedura). La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di
omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel
termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il
termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta
giorni,»;
l) dopo l'articolo 182 è inserito il seguente: «Art. 182-bis. (Accordi di
ristrutturazione dei debiti). Il debitore può depositare, con la dichiarazione e la
documentazione di cui all'articolo 161, un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti,
unitamente ad una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo
stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei.
L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese; i creditori ed ogni altro
interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla
pubblicazione.
Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di
consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi
dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.
L'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione nel registro
delle imprese.» (23).
2. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), si applicano alle azioni
revocatorie proposte nell'àmbito di procedure iniziate dopo la data di entrata in
vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si
applicano altresì ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non
ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto (24).
3. Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax
o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere l'avviso.»;
b) all'articolo 134, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax
o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso
cui dichiara di voler ricevere l'avviso.»;
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: «ultimo» è sostituita dalla
seguente: «secondo»;
b-ter) all'articolo 167, secondo comma, dopo le parole: «le eventuali
domande riconvenzionali» sono inserite le seguenti: «e le eccezioni processuali
e di merito che non siano rilevabili d'ufficio»;
c) all'articolo 176, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione
e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al tal fine il difensore
indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta
elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la comunicazione.»;
c-bis) l'articolo 180 è sostituito dal seguente:
«Art. 180. (Forma di trattazione). La trattazione della causa è orale. Della
trattazione della causa si redige processo verbale»;
c-ter) gli articoli 183 e 184 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 183. (Prima comparizione delle parti e trattazione della causa).
All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il
giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando
occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma,
dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e
terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa
una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a
norma dell'articolo 185.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi
del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i
chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene
opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che
sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte
dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese
del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le
eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate
alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed
eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che
sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per
l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova
contraria.
Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste
istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di
prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza
emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di
cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio
assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si
rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica
nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva
di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre,
qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio
disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.
L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere
entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola
ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di
posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e
teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il
numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere gli atti.
Art. 184. (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). Nell'udienza fissata
con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice
istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
[Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte
può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza
di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in
relazione ai primi]» (25);
c-quater) all'articolo 185, al primo comma è premesso il seguente:
«Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la
comparizione delle medesime al fine di interrogarle liberamente e di
provocarne la conciliazione. Il giudice istruttore ha altresì facoltà di fissare la
predetta udienza di comparizione personale a norma dell'articolo 117. Quando
è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi
rappresentare da un procuratore generale o speciale il quale deve essere a
conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il
potere di conciliare o transigere la controversia. Se la procura è conferita con
scrittura privata, questa può essere autenticata anche dal difensore della
parte. La mancata conoscenza, senza giustificato motivo, dei fatti della causa
da parte del procuratore è valutata ai sensi del secondo comma dell'articolo
116» (26);
c-quinquies) all'articolo 187, quarto comma, le parole: «di cui all'articolo
184» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 183, ottavo comma» (27);
d) all'articolo 250, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a
comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di
copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a
mezzo di telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata
deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la
conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.»;
e) al libro III sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 474 è sostituito dal seguente:
«Art. 474. (Titolo esecutivo). L'esecuzione forzata non può avere luogo
che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.
Sono titoli esecutivi:
1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce
espressamente efficacia esecutiva;
2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di
somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito
ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla
legge a riceverli.
L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in
virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto
deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo
comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo
comma» (28).
2) all'articolo 476, quarto comma, le parole: «non superiore a 5 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a 5.000»;
3) all'articolo 479, secondo comma, le parole da: «ma se esso» fino a: «a
norma dell'articolo 170» sono soppresse;
4) all'articolo 490 sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore
superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a
copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è
altresì inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
4.2) nel terzo comma, dopo le parole: «sia inserito» sono inserite le
seguenti: «almeno quarantacinque giorni prima del termine per la
presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;
5) l'articolo 492 è sostituito dal seguente:
«Art. 492. - (Forma del pignoramento). - Salve le forme particolari
previste nei capi seguenti, il pignoramento consiste in un'ingiunzione che
l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a
sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si
assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi.
Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha
sede il giudice competente per l'esecuzione con l'avvertimento che, in
mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il
domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno
effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
Il pignoramento deve anche contenere l'avvertimento che il debitore, ai
sensi dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati
una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,
oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia
da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito
per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti
indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui
deve essere data prova documentale.
Quando per la soddisfazione del creditore procedente i beni assoggettati
a pignoramento appaiono insufficienti ovvero per essi appare manifesta la
lunga durata della liquidazione l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare
ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano ovvero le
generalità dei terzi debitori, avvertendolo della sanzione prevista per l'omessa
o falsa dichiarazione.
Della dichiarazione del debitore è redatto processo verbale che lo stesso
sottoscrive. Se sono indicate cose mobili queste, dal momento della
dichiarazione, sono considerate pignorate anche agli effetti dell'articolo 388,
terzo comma, del codice penale e l'ufficiale giudiziario provvede ad accedere al
luogo in cui si trovano per gli adempimenti di cui all'articolo 520 oppure,
quando tale luogo è compreso in altro circondario, trasmette copia del verbale
all'ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se sono indicati crediti o
cose mobili che sono in possesso di terzi il pignoramento si considera
perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della
dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli
effetti dell'articolo 388, quarto comma, del codice penale quando il terzo,
prima che gli sia notificato l'atto di cui all'articolo 543, effettua il pagamento o
restituisce il bene. Se sono indicati beni immobili il creditore procede ai sensi
degli articoli 555 e seguenti.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato
sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all'ufficiale
giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi ai fini dell'esercizio delle
facoltà di cui all'articolo 499, quarto comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose e dei
crediti da sottoporre ad esecuzione, quando non individua beni utilmente
pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiono
insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, su
richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori
dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta,
eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a
pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno,
nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di
richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
Se il debitore è un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario, negli
stessi casi di cui al settimo comma e previa istanza del creditore procedente,
con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono
tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero
un notaio iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per
l'attuazione del presente codice per il loro esame al fine dell'individuazione di
cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni
agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione,
anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle
dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo
quando occorre l'assistenza dell'ufficiale giudiziario territorialmente
competente. Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della
verifica al creditore istante e all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che
provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione
risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese
dell'accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con
provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.
Quando la legge richiede che l'ufficiale giudiziario nel compiere il
pignoramento sia munito del titolo esecutivo, il presidente del tribunale
competente per l'esecuzione può concedere al creditore l'autorizzazione
prevista dall'articolo 488, secondo comma». (29);
6) all'articolo 495 sono apportate le seguenti modificazioni:
6.1) al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla
vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
6.2) al quarto comma, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «diciotto mesi»;
7) l'articolo 499 è sostituito dal seguente:
«Art. 499. - (Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione i
creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo
esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano
eseguito un sequestro. sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o
un diritto di prelazione risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un
credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo
2214 del codice civile.
Il ricorso deve essere depositato prima che sia tenuta l'udienza in cui è
disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve
contenere l'indicazione del credito e quella del titolo di esso, la domanda per
partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di
residenza o la elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice
competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha luogo per un credito di somma
di denaro risultante dalle scritture di cui al primo comma, al ricorso deve
essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle
medesime scritture rilasciato a norma delle vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell'esecuzione deve
notificare al debitore, entro i dieci giorni successivi al deposito, copia del
ricorso, nonché copia dell'estratto autentico notarile attestante il credito se
l'intervento nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore
pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è
disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore
utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti
di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per
l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il
pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di
trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di
distribuzione.
Con l'ordinanza con cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi
degli articoli 530, 552 e 569 il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione
davanti a sé del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo,
disponendone la notifica a cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e
la data fissata per l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti
per i quali hanno avuto luogo gli interventi egli intenda riconoscere in tutto o in
parte, specificando in quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non
compare, si intendono riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo
interventi in assenza di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva
comunque ai soli effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano
stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della
somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la
quale vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti
siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi
dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi
spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto,
nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione
necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo» (30);
7-bis) L'articolo 500 è sostituito dal seguente:
«Art. 500. - (Effetti dell'intervento). - L'intervento, secondo le
disposizioni contenute nei capi seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a
partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare
all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti» (31);
8) l'articolo 510 è sostituito dal seguente:
«Art. 510. - (Distribuzione della somma ricavata). - Se vi è un solo
creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice
dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il
pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori
a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause
legittime di prelazione e previo accantonamento delle somme che
spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non
siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo
ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo
esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni.
Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il
giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore
procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già
stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma
accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel
frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la
distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso
il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano
altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al
terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è
consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione» (32);
9) l'articolo 512 è sostituito dal seguente:
«Art. 512. (Risoluzione delle controversie). Se, in sede di distribuzione,
sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo
assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più
crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione,
sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,
impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere,
in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata»;
10) all'articolo 524, secondo comma, le parole: «nell'articolo 525, secondo
comma» e le parole: «nel terzo comma dell'articolo 525» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «nell'articolo 525, primo comma» e: «nel
secondo comma dell'articolo 525»;
11) all'articolo 525 sono apportate le seguenti modificazioni:
11.1) il primo comma è abrogato;
11.2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo
518, non superi 20.000 euro, l'intervento di cui al comma precedente deve
aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall'articolo
529»;
12) all'articolo 526, le parole: «a norma del secondo comma e del terzo
comma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma
dell'articolo 525»;
13) l'articolo 527 è abrogato;
14) all'articolo 528, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di
cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono
alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo
soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli
intervenuti in precedenza»;
15) all'articolo 530, quinto comma, le parole: «terzo comma», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
16) all'articolo 532, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai
seguenti:
«Il giudice dell'esecuzione può disporre la vendita senza incanto o
tramite commissionario dei beni pignorati. Le cose pignorate devono essere
affidate all'istituto vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad
altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla
vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere
sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e
commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo
della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita
deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione» (33);
17) l'articolo 534-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 534-bis. (Delega delle operazioni di vendita). Il giudice, con il
provvedimento di cui all'articolo 530, può, sentiti gli interessati, delegare
all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in mancanza a un
notaio avente sede preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di
vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici
registri. La delega e gli atti conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui
all'articolo 591-bis, in quanto compatibili con le previsioni della presente
sezione» (34);
17-bis) all'articolo 534-ter, le parole: «con incanto» sono soppresse e la
parola: «notaio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «professionista»
(35);
18) all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei
limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà»;
18.2) è aggiunto, infine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può
chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma
dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice
dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti
giorni dall'istanza»;
19) all'articolo 557, secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «dieci giorni»;
20) all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il
giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia
occupato dal debitore»;
20.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza
degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la
particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità,
dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la
vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni
medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al
primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è
nominato custode altro soggetto.
I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con
ordinanza non impugnabile» (36);
21) all'articolo 560, i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile,
la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il
debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando
revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando
provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito
a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non
lo esentano.
Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,
stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati
a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode
provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione,
all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni
previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità» (37);
22) l'articolo 563 è abrogato;
23) l'articolo 564 è sostituito dal seguente:
«Art. 564. (Facoltà dei creditori intervenuti). I creditori intervenuti non
oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano
all'espropriazione dell'immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo,
possono provocarne i singoli atti»;
24) agli articoli 561, secondo comma, 565 e 566 le parole: «nell'articolo
563, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 564»;
25) l'articolo 567 è sostituito dal seguente:
«Art. 567. (Istanza di vendita). Decorso il termine di cui all'articolo 501,
il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo
esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi
giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto,
nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale
documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le
risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta
su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non
superiore ad ulteriori centoventi giorni. Un termine di centoventi giorni è
inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la
documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga
non è richiesta o non è concessa, oppure se la documentazione non è integrata
nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto nel periodo precedente, il
giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, dichiara l'inefficacia del pignoramento
relativamente all'immobile per il quale non è stata depositata la prescritta
documentazione. L'inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il
giudice, con l'ordinanza, dispone la cancellazione della trascrizione del
pignoramento. Si applica l'articolo 562, secondo comma. Il giudice dichiara
altresì l'estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati»
(38);
26) l'articolo 569 è sostituito dal seguente:
«Art. 569. Provvedimento per l'autorizzazione della vendita). A seguito
dell'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione, entro trenta giorni
dal deposito della documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 567,
nomina l'esperto convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa
l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498
che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per
l'udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità
della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti
esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle
parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il
quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il
giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere
prestata la cauzione, fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine,
l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui
all'articolo 573 e provvede ai sensi dell'articolo 576, per il caso in cui non siano
proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le
stesse non siano efficaci ai sensi dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero
per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi
altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il
giudice dell'esecuzione dispone la vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa
deve essere notificata, a cura del creditore che ha chiesto la vendita o di un
altro autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498 che non sono comparsi» (39);
26-bis) all'articolo 570, le parole: «e del valore dell'immobile determinato
a norma dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «, del valore
dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale
è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico
del custode nominato in sostituzione del debitore» (40);
27) gli articoli 571, 572 e 573 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 571. (Offerte d'acquisto). Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a
offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di
procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente
deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla
valutazione dell'offerta.
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma
dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite
nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui
proposto.
L'offerta è irrevocabile, salvo che:
1) il giudice disponga la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573;
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non
sia stata accolta.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale
sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione,
di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione
o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza
fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare
mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste
sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli
offerenti.
Art. 572. (Deliberazione sull'offerta). Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta è superiore al valore dell'immobile determinato a norma
dell'articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz'altro accolta.
Se l'offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla
vendita se vi è il dissenso del creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene
che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell'incanto. In tali
casi lo stesso ha senz'altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con
l'ordinanza pronunciata ai sensi dell'articolo 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
Art. 573. (Gara tra gli offerenti). Se vi sono più offerte, il giudice
dell'esecuzione invita gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti,
il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure
ordinare l'incanto.» (41);
28) l'articolo 575 è abrogato;
29) all'articolo 576, primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l'ammontare della cauzione in misura non superiore al decimo del
prezzo base d'asta e il termine entro il quale tale ammontare deve essere
prestato dagli offerenti»;
30) l'articolo 580 è sostituito dal seguente:
«Art. 580. (Prestazione della cauzione). Per offrire all'incanto è
necessario avere prestato la cauzione a norma dell'ordinanza di cui all'articolo
576.
Se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente
restituita dopo la chiusura dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di
partecipare al medesimo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
senza documentato e giustificato motivo. In tale caso la cauzione è restituita
solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta
come somma rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione»;
31) gli articoli 584 e 585 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 584. (Offerte dopo l'incanto). Avvenuto l'incanto, possono ancora
essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma
esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello
raggiunto nell'incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in
cancelleria nelle forme di cui all'articolo 571, prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell'articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indìce la gara, della quale
il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell'articolo 570 e comunicazione
all'aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere
fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai
commi precedenti e l'aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto
che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella
misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a
norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice
pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma, salvo che ricorra un
documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è
trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall'esecuzione.
Art. 585. (Versamento del prezzo). L'aggiudicatario deve versare il
prezzo nel termine e nel modo fissati dall'ordinanza che dispone la vendita a
norma dell'articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante
l'avvenuto versamento.
Se l'immobile è stato aggiudicato a un creditore ipotecario o
l'aggiudicatario è stato autorizzato ad assumersi un debito garantito da
ipoteca, il giudice dell'esecuzione può limitare, con suo decreto, il versamento
alla parte del prezzo occorrente per le spese e per la soddisfazione degli altri
creditori che potranno risultare capienti.
Se il versamento del prezzo avviene con l'erogazione a seguito di
contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme
erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul
medesimo immobile oggetto di vendita, nel decreto di trasferimento deve
essere indicato tale atto ed il conservatore dei registri immobiliari non può
eseguire la trascrizione del decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca
concessa dalla parte finanziata» (42);
32) all'articolo 586, al primo comma, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla
trascrizione del pignoramento»;
33) gli articoli 588, 589, 590, 591, 591-bis e 591-ter sono sostituiti dai
seguenti:
«Art. 588. (Termine per l'istanza di assegnazione). Ogni creditore, nel
termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare istanza di
assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto
non abbia luogo per mancanza di offerte.
Art. 589. (Istanza di assegnazione). L'istanza di assegnazione deve
contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella prevista
nell'articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568.
Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta
che vi sia alcuno dei creditori di cui all'articolo 498 e se non sono intervenuti
altri creditori oltre al procedente, questi può presentare offerta di pagamento
di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e il prezzo
che intende offrire, oltre le spese.
Art. 590. (Provvedimento di assegnazione). Se la vendita all'incanto non
ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice
provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve
versare l'eventuale conguaglio.
Avvenuto il versamento, il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a
norma dell'articolo 586.
Art. 591. (Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo
incanto). Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non
accoglierle, il giudice dell'esecuzione dispone l'amministrazione giudiziaria a
norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi
dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse
forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello
precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un
nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta
giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.
§ 3-bis.
Delega delle operazioni di vendita
Art. 591-bis. (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai
sensi dell'articolo 569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un
notaio avente preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un
commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle
disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di
vendita secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo
569. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo
svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di
presentazione delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede
all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale
incanto.
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568,
terzo comma, tenendo anche conto della relazione redatta dall'esperto
nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali
note depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle
disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo
576, secondo comma;
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori
adempimenti di cui agli articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile a norma
dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'articolo 584 e sul versamento
del prezzo nella ipotesi di cui all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di
nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o
dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a
pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti
volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di
cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie
conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione
ai sensi dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al
giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni,
provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni
e di ogni altra somma direttamente versata mediante bonifico o deposito
intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La
restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore
degli stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo 570 è specificato che tutte le attività, che, a
norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o
davanti al giudice dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice
dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio
ovvero nel luogo indicato nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si
applica l'articolo 173-quater delle disposizioni di attuazione del presente
codice.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle
operazioni di vendita, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo
nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone presenti, la
descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria
con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579,
secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne
dà tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli
articoli 574, 585 e 590, secondo comma, il professionista delegato predispone
il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione
il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il
certificato di destinazione urbanistica dell'immobile quale risultante dal
fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del
fascicolo al giudice dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo
all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il
decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui
all'articolo 617.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o
su un conto postale indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui all'articolo 586 restano riservati al giudice
dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di
vendita.
Art. 591-ter. (Ricorso al giudice dell'esecuzione). Quando, nel corso delle
operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può
rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e
gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché
avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il
quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita
salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617» (43);
34) all'articolo 596, primo comma, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono
inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-
bis»;
35) all'articolo 598, dopo le parole: «dell'esecuzione» sono inserite le
seguenti: «o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis»;
36) all'articolo 600, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la separazione in natura non è chiesta o non è possibile, il giudice
dispone che si proceda alla divisione a norma del codice civile, salvo che
ritenga probabile la vendita della quota indivisa ad un prezzo pari o superiore
al valore della stessa, determinato a norma dell'articolo 568»;
37) all'articolo 608, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale
giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a
rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà»;
38) dopo l'articolo 608 è inserito il seguente:
«Art. 608-bis. (Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte
istante). L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante,
prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte
esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente»;
39) all'articolo 611, secondo comma, dopo le parole: «giudice
dell'esecuzione» sono inserite le seguenti: «a norma degli articoli 91 e
seguenti»;
40) all'articolo 615, primo comma, sono aggiunte, infine, le seguenti
parole: «Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte
l'efficacia esecutiva del titolo»;
41) all'articolo 617 sono apportate le seguenti modificazioni:
41.1) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «venti giorni»;
41.2) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «venti giorni»;
42) l'articolo 624 è sostituito dai seguenti:
«Art. 624. (Sospensione per opposizione all'esecuzione). Se è proposta
opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il giudice
dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il
processo con cauzione o senza.
Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo
precedente si applica anche al provvedimento di cui all'articolo 512, secondo
comma.
Nei casi di sospensione del processo disposta ai sensi del primo comma
e non reclamata, nonchè disposta o confermata in sede di reclamo, il giudice
che ha disposto la sospensione dichiara con ordinanza non impugnabile
l'estinzione del pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con
salvezza degli atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa
all'instaurazione del giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal
caso il suo possibile promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità
dell'ordinanza di estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è
invocabile in un diverso processo.
La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto compatibile,
anche al caso di sospensione del processo disposta ai sensi degli articoli 618 e
618-bis.
Art. 624-bis. (Sospensione su istanza delle parti). Il giudice
dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può,
sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza
può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il
deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non
abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice
provvede nei dieci giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei
casi di cui al secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi
al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al
custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di
stima.
La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in
qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque
il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve
presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve
proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere
presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei beni ovvero fino a
dieci giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei
luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della
pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza
di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo» (44);
43) all'articolo 630, al terzo comma, dopo le parole: «è ammesso
reclamo» sono inserite le seguenti: «da parte del debitore o del creditore
pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine perentorio di
venti giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e»;
43-bis) all'articolo 631, primo comma, dopo le parole: «all'udienza» sono
inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,»
(45);
e-bis) al capo III del titolo I del libro IV sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 669-quinquies, dopo le parole: «in arbitri» sono inserite le
seguenti: «anche non rituali»;
2) all'articolo 669-octies sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni»;
2.2) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle
seguenti: «sessanta giorni»;
2.3) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
«Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo
669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi
dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli
effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali,
nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di
danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il
giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei
provvedimenti di cui al primo comma, anche quando la relativa domanda è
stata proposta in corso di causa.
L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso
processo»;
3) all'articolo 669-decies, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-
terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito
può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento
cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verficano
mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto,
la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase
del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere
richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano
mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso l'istante
deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza»;
4) all'articolo 669-terdecies sono apportate le seguenti modificazioni:
4.1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l'ordinanza con la quale è stato concesso o negato il
provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di quindici
giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore»;
4.2) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione
del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del
contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al
primo giudice»;
5) all'articolo 696 sono apportate le seguenti modificazioni:
5.1) al primo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo:
«L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza,
possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi
consente, sulla persona nei cui confronti l'istanza è proposta»;
5.2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«L'accertamento tecnico di cui al primo comma può comprendere anche
valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica»;
6) dopo l'articolo 696 è inserito il seguente:
«Art. 696-bis. (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione
della lite). L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può
essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma
dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei
crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali
o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo
articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione,
tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della
conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo
verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la
relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio
di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili»;
7) all'articolo 703 sono apportate le seguenti modificazioni:
7.1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto
compatibili»;
7.2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
«L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi
dell'articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta
giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul
reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice
fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica
l'articolo 669-novies, terzo comma»;
8) all'articolo 704, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al
giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti
temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio
dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703»;
e-ter) al capo I del titolo II del libro IV, gli articoli 706, 707, 708 e 709 sono
sostituiti dai seguenti:
«Art. 706. (Forma della domanda). La domanda di separazione personale
si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi
ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o
domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la
domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile,
la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del
ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della
Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa
con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che
deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per
la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate.
Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Art. 707. (Comparizione personale delle parti). I coniugi debbono
comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.
Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.
Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e
del decreto gli sia rinnovata.
Art. 708. (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente).
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima
separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della
conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i
coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e
urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il
giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.
Art. 709 (Notificazione dell'ordinanza e fissazione dell'udienza).
L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al
giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso, nel
termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico
ministero.
Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di
comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-
bis ridotti a metà.
Con l'ordinanza il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il
deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di
cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al
convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo
e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di
merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve contenere
l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica
le decadenze di cui all'articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno
più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con
l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 708 possono essere revocati o
modificati dal giudice istruttore.
Art. 709-bis. (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice
istruttore). All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni
di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo e dal quarto e al decimo.
Si applica altresì l'articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per
la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni
economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla
separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che
è deciso in camera di consiglio» (46) (47).
3-bis. L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal
seguente:
«Art. 4. - 1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell'ultima
residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge
convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente
all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di
residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero,
a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere
proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro
coniuge.
2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione
dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del
matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.
3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile
del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati
o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in
cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi davanti a sé,
che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per
la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente
nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o
legalmente incapace.
6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime
dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.
7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale
personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un
difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha
effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un
nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e
del decreto gli sia rinnovata. All'udienza di comparizione, il presidente deve
sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di
conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale
della conciliazione.
8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi
difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in
considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei
coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di
comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente
provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo
difensore. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal
giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura civile.
9. Tra la data dell'ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell'udienza di
comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all'articolo 163-
bis del codice di procedura civile ridotti a metà.
10. Con l'ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì
termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che
deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4),
5) e 6), del codice di procedura civile e termine al convenuto per la
costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo
comma, dello stesso codice nonché per la proposizione delle eccezioni
processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. L'ordinanza deve
contenere l'avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto
termine implica le decadenze di cui all'articolo 167 del codice di procedura
civile e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
11. All'udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e
settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l'articolo 184 del
medesimo codice.
12. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione
dell'assegno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale
sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si
applica la previsione di cui all'articolo 10.
13. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo
la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può
disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
14. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza
di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
15. L'appello è deciso in camera di consiglio.
16. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni
inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in
camera di consiglio. Il tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei
presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei
figli, decide con sentenza. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative
ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di
cui al comma 8» (48).
3-ter. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 70-bis è inserito il seguente:
«Art. 70-ter. (Notificazione della comparsa di risposta). La citazione può
anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma,
numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralità
degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine
non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore
di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo
163-bis del codice.
Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del
precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità
previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5»;
a-bis) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
«Art. 161-bis. - (Rinvio della vendita dopo la prestazione della
cauzione). Il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei
creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli
571 e 580 del codice» (49);
b) l'articolo 169-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 169-bis. (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate
dal giudice dell'esecuzione). Con il decreto di cui all'articolo 179-bis è stabilita
la misura dei compensi dovuti ai notai, agli avvocati e ai commercialisti per le
operazioni di vendita dei beni mobili iscritti nei pubblici registri» (50);
c) l'articolo 169-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 169-ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni
di vendita). Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati
anche gli elenchi dei notai, degli avvocati e dei commercialisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita di beni mobili iscritti nei pubblici registri.»
(51);
c-bis) l'articolo 173 è abrogato (52);
d) dopo l'articolo 173, sono inseriti i seguenti:
«Art. 173-bis. (Contenuto della relazione di stima e compiti
dell'esperto). L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla
quale devono risultare:
1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da terzi,
del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza
di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale,
gravanti sul bene, che resteranno a carico dell'acquirente, ivi compresi i vincoli
derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i
vincoli connessi con il suo carattere storico-artistico;
5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale,
che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili
all'acquirente;
6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché
l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o
aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente
normativa.
L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti
di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando
immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.
L'esperto, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o
intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque
giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di
posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi.
Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché
abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note
al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto
interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.
Art. 173-ter. (Pubblicità degli avvisi tramite internet). Il Ministro della
giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento
degli avvisi di cui all'articolo 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli
stessi sono formati e resi disponibili.
Art. 173-quater. (Avviso delle operazioni di vendita da parte del
professionista delegato). L'avviso di cui al terzo comma dell'articolo 591-bis del
codice deve contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno
risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 30 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, nonché le notizie di cui all'articolo 46 del citato testo unico e di cui
all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullità di cui
all'articolo 46, comma 1, del citato testo unico, ovvero di cui all'articolo 40,
secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, ne va fatta
menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potrà, ricorrendone i
presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, comma 5, del
citato testo unico e di cui all'articolo 40, sesto comma, della citata legge 28
febbraio 1985, n. 47.
Art. 173-quinquies. - (Ulteriori modalità di presentazione delle offerte
d'acquisto). - Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo
comma, del codice, può disporre che la presentazione delle offerte di acquisto
ai sensi dell'articolo 571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante
l'accredito, a mezzo di bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato
alla procedura esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si
intende offrire e mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta
elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e
teletrasmessi, di una dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso
articolo 571.
L'accredito di cui al primo comma deve avere luogo non oltre cinque
giorni prima della scadenza del termine entro il quale possono essere proposte
le offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con le modalità di cui al primo comma è
accolta, il termine per il versamento del prezzo e di ogni altra somma è di
novanta giorni» (53);
e) gli articoli 179-bis e 179-ter sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 179-bis. (Determinazione e liquidazione dei compensi per le
operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). Con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il
Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli
avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai,
avvocati e commercialisti per le operazioni di vendita di beni immobili.
Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice
dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le
operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico
dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce
titolo esecutivo.
Art. 179-ter. (Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di
vendita). Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati
e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e esperti contabili
comunicano ogni triennio ai presidenti dei tribunali gli elenchi, distinti per
ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dai
commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita dei beni
immobili. Agli elenchi contenenti l'indicazione degli avvocati e dei
commercialisti sono allegate le schede formate e sottoscritte da ciascuno dei
predetti professionisti, con cui sono riferite le specifiche esperienze maturate
nello svolgimento di procedure esecutive ordinarie o concorsuali.
Il presidente del tribunale forma quindi l'elenco dei professionisti
disponibili a provvedere alle operazioni di vendita e lo trasmette ai giudici
dell'esecuzione unitamente a copia delle schede informative sottoscritte da
ciascuno di essi.
Al termine di ciascun semestre, il presidente del tribunale dispone la
cancellazione dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia
stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto del termine e
delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione a norma dell'articolo 591-bis,
primo comma, del codice.
I professionisti cancellati dall'elenco a seguito di revoca di delega non
possono essere reinseriti nel triennio in corso e nel triennio successivo» (54);
f) l'articolo 181 è sostituito dal seguente:
«Art. 181 - Disposizioni sulla divisione. - Il giudice dell'esecuzione,
quando dispone che si proceda a divisione del bene indiviso, provvede
all'istruzione della causa a norma degli articoli 175 e seguenti del codice, se gli
interessati sono tutti presenti.
Se gli interessati non sono tutti presenti, il giudice dell'esecuzione, con
l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice, fissa l'udienza
davanti a sé per la comparizione delle parti, concedendo termine alla parte più
diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio
mediante la notifica dell'ordinanza» (55).
3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano
in vigore il 1° marzo 2006 (56).
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis),
c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a),
entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati
successivamente a tale data di entrata in vigore (57).
3-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e
3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo
2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di
entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha
luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei
creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del
1° marzo 2006 (58).
4. Alla legge 20 novembre 1982, n. 890 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nei casi in cui l'ufficiale giudiziario si avvalga per la notificazione di sistemi
telematici, la sottoscrizione è sostituita dall'indicazione a stampa sul
documento prodotto dal sistema informatizzato del nominativo dell'ufficiale
giudiziario stesso.»;
b) all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: «per telegrafo» sono
inserite le seguenti: «o in via telematica»;
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se le persone abilitate a
ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se
l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o
per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è
depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o
presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo
deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al
destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento
che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta
d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione,
dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto
che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale
giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro
cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio
postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché
l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui
destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con
l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci
giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto
termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Trascorsi dieci giorni dalla
data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza
che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di
ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non
ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei
mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua
dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il
ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con
annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto
deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato
entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione.»;
3) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per
eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata
di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.»;
4) al quinto comma, dopo le parole: «presso l'ufficio postale» sono
inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
5) il sesto comma è abrogato (59).
4-bis. I costi derivanti dalla spedizione della raccomandata e del relativo avviso
di ricevimento di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890, e successive modificazioni, sono posti a carico del mittente
indicato nell'avviso di ricevimento stesso, secondo le previsioni tariffarie
vigenti, fatti salvi i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi
vigenti (60).
4-ter. Nella legge 30 aprile 1999, n. 130, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 7-bis. (Obbligazioni bancarie garantite). 1. Le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, all'articolo 4 e all'articolo 6, comma 2, si applicano,
salvo quanto specificato ai commi 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni
aventi ad oggetto le cessioni di crediti fondiari e ipotecari, di crediti nei
confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche
individuabili in blocco, nonché di titoli emessi nell'àmbito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura, effettuate da
banche in favore di società il cui oggetto esclusivo sia l'acquisto di tali crediti e
titoli, mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle
banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle
stesse banche ovvero da altre.
2. I crediti ed i titoli acquistati dalla società di cui al comma 1 e le somme
corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti,
anche ai sensi dell'articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle
obbligazioni di cui al comma 1 e delle controparti dei contratti derivati con
finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti e degli altri
contratti accessori, nonché al pagamento degli altri costi dell'operazione, in via
prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, si
applicano a beneficio dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo. A tali
fini, per portatori di titoli devono intendersi i portatori delle obbligazioni di cui
al comma 1.
4. Alle cessioni di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Dell'affidamento o trasferimento
delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dalla
banca cedente, è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici. Ai finanziamenti concessi
alle società di cui al comma 1 e alla garanzia prestata dalle medesime società
si applica l'articolo 67, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento emanato ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, adotta
disposizioni di attuazione del presente articolo aventi ad oggetto, in particolare,
il rapporto massimo tra le obbligazioni oggetto di garanzia e le attività cedute,
la tipologia di tali attività e di quelle, dagli equivalenti profili di rischio,
utilizzabili per la loro successiva integrazione, nonché le caratteristiche della
garanzia di cui al comma 1.
6. Ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.
Tali disposizioni disciplinano anche i requisiti delle banche emittenti, i criteri
che le banche cedenti adottano per la valutazione dei crediti e dei titoli ceduti e
le relative modalità di integrazione, nonché i controlli che le banche effettuano
per il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo, anche per il tramite
di società di revisione allo scopo incaricate.
7. Ogni imposta e tassa è dovuta considerando le operazioni di cui al
comma 1 come non effettuate e i crediti e i titoli che hanno formato oggetto di
cessione come iscritti nel bilancio della banca cedente, se per le cessioni è
pagato un corrispettivo pari all'ultimo valore di iscrizione in bilancio dei crediti
e dei titoli, e il finanziamento di cui al comma 1 è concesso o garantito dalla
medesima banca cedente.
Art. 7-ter. (Norme applicabili). 1. Alla costituzione di patrimoni destinati
aventi ad oggetto i crediti ed i titoli di cui all'articolo 7-bis, comma 1, e alla
destinazione dei relativi proventi, effettuate ai sensi dell'articolo 2447-bis del
codice civile, per garantire i diritti dei portatori delle obbligazioni emesse da
banche di cui all'articolo 7-bis, comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis, commi 5 e 6» (61).
4-quater. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è
sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata
almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La
convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima
a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della
convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il
predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico
dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni» (62).
4-quinquies. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre
1944, n. 382, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i
sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a
mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato
altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet
dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo
dell'effettivo invio delle comunicazioni» (63).
4-sexies. All'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, il
quinto comma è sostituito dal seguente:
«I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e l'assemblea per la
loro elezione deve essere convocata entro il mese di novembre dell'anno in cui
il Consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno
dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della
professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica
certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante
annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È
posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni» (64).
4-septies. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 4 è sostituito dal
seguente:
«Art. 4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è
determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli
notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, della quantità
degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e
procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione
di almeno 7.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli
ultimi tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali repertoriali.
2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite
le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà
essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne
sia dimostrata l'opportunità» (65).
4-octies. In via transitoria e in sede di prima applicazione:
a) la prima revisione della tabella di cui all'articolo 4, comma 2, della legge
16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dal comma 4-septies del presente
articolo, ha luogo entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto;
b) è a carico della Cassa nazionale del notariato, con riferimento alle
disposizioni contenute nel citato art. 4, comma 1, della legge 16 febbraio 1913,
n. 89, l'adozione delle misure che assicurano l'equilibrio economico e
finanziario della gestione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
(66).
4-novies. Al fine di agevolare la circolazione dei beni immobili già oggetto di
atti di disposizione a titolo gratuito, nonché di ribadire la corretta
interpretazione della normativa in materia di esecuzione forzata:
a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 561, primo comma, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata
dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso
l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del
conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro
dieci anni dall'apertura della successione. Le stesse disposizioni si applicano
per i mobili iscritti in pubblici registri»;
2) all'articolo 563, primo comma, dopo le parole: «Se i donatari contro i
quali è stata pronunziata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili
donati» sono inserite le seguenti: «e non sono trascorsi venti anni dalla
donazione»;
3) all'articolo 563, secondo comma, dopo le parole: «Contro i terzi
acquirenti può anche essere richiesta» sono inserite le seguenti: «, entro il
termine di cui al primo comma,»;
4) all'articolo 563 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del
termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma,
è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che
abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario, un atto stragiudiziale
di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e
rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano
trascorsi venti anni dalla sua trascrizione»;
b) alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo
l'articolo 187 è inserito il seguente:
«Art. 187-bis. (Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti
esecutivi compiuti). In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del
processo esecutivo avvenuta dopo 1'aggiudicazione, anche provvisoria, o
1'assegnazione, restano fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o
assegnatari, in forza dell'articolo 632, secondo comma, del codice, gli effetti di
tali atti. Dopo il compimento degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del
codice non è più procedibile» (67).
4-decies. L'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si intende riferito
anche ai beni immobili degli enti previdenziali pubblici (68).
4-undecies. La CONSOB è autorizzata ad assumere entro diciotto mesi (69)dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per
ragioni di urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante
nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di
quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino
idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto. La ripartizione del
personale così assunto è stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con
la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive
modificazioni (70).
4-duodecies. Al fine di assicurare un efficiente e stabile assetto funzionale ed
organizzativo della CONSOB, i dipendenti, assunti con contratto a tempo
determinato, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto siano in servizio, possono essere inquadrati in ruolo, in
qualifica corrispondente a quella presa a riferimento nel contratto, mediante
apposito esame-colloquio, tenuto da una Commissione presieduta dal
Presidente o da un Commissario della CONSOB e composta da due docenti
universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della CONSOB.
L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei
dipendenti interessati (71).
4-terdecies. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione dei commi 4-
undecies e 4-duodecies sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le
risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n.
724» (72).
5. [Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per
l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione
all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di
categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo
può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la
responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che
svolgono attività nel settore] (73).
6. [Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non
più della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale
tra gli iscritti all'albo] (74).
7. [Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è
subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello
svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad
eventuali prestazioni non adeguate] (75).
8. [Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività
regolamentate, tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del
codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni
prescritte dalla legge, possono essere riconosciute] (76).
(22) Rubrica così sostituita dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(23) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(24) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(25) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(26) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(27) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(28) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(29) Numero prima modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e poi
così sostituito dall'art. 1, L. 24 febbraio 2006, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio
2006, n. 49).
(30) Numero così sostituito dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(31) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(32) Numero così sostituito dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(33) Numero così modificato dall'art. 9, L. 24 febbraio 2006, n. 52 (Gazz. Uff.
28 febbraio 2006, n. 49).
(34) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(35) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(36) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(37) Numero così sostituito dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(38) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(39) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(40) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(41) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(42) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(43) Numero così modificato dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(44) Numero così modificato prima dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263 e
poi dall'art. 18, L. 24 febbraio 2006, n. 52 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49).
(45) Numero aggiunto dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(46) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(47) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(49) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(50) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(51) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(52) Lettera aggiunta dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(53) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(54) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263.
(55) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(56) L'originario comma 3-quater, aggiunto dalla legge di conversione 14
maggio 2005, n. 80, è stato sostituito dai commi 3-quater e 3-quinquies, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente i commi 3-
quater e 3-quinquies sono stati sostituiti, con gli attuali commi 3-quater, 3-
quinquies e 3-sexies, dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Da ultimo, i
commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono stati così modificati dall'art. 39-
quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione. La medesima modifica disposta dal citato decreto-legge n. 273
del 2005 era contenuta anche nell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non
convertito in legge.
(57) L'originario comma 3-quater, aggiunto dalla legge di conversione 14
maggio 2005, n. 80, è stato sostituito dai commi 3-quater e 3-quinquies, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente i commi 3-
quater e 3-quinquies sono stati sostituiti, con gli attuali commi 3-quater, 3-
quinquies e 3-sexies, dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Da ultimo, i
commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono stati così modificati dall'art. 39-
quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione. La medesima modifica disposta dal citato decreto-legge n. 273
del 2005 era contenuta anche nell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non
convertito in legge.
(58) L'originario comma 3-quater, aggiunto dalla legge di conversione 14
maggio 2005, n. 80, è stato sostituito dai commi 3-quater e 3-quinquies, ai
sensi di quanto disposto dall'art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come
modificato dalla relativa legge di conversione. Successivamente i commi 3-
quater e 3-quinquies sono stati sostituiti, con gli attuali commi 3-quater, 3-
quinquies e 3-sexies, dall'art. 1, L. 28 dicembre 2005, n. 263. Da ultimo, i
commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies sono stati così modificati dall'art. 39-
quater, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge
di conversione. La medesima modifica disposta dal citato decreto-legge n. 273
del 2005 era contenuta anche nell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2005, n. 271, non
convertito in legge.
(59) Numero così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(60) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(61) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(62) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(63) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(64) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(65) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(66) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(67) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(68) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(69) Per la proroga del termine vedi l'art. 7, D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
(70) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(71) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(72) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(73) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(74) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(75) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(76) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
2-bis. Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2005-2006.
1. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al
Programma operativo nazionale «Azioni di sistema» 2000-2006 a titolarità del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a supporto dei programmi operativi
delle regioni dell'obiettivo 3, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21
giugno 1999 del Consiglio, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse
disponibili, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, le quote
dei contributi comunitari e statali previste per il periodo 2005-2006.
2. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 1, si
provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e,
per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei
medesimi programmi nell'àmbito delle procedure previste dalla citata legge n.
183 del 1987 (77).
(77) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Capo II - Semplificazione della regolamentazione
3. Semplificazione amministrativa.
1. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«Art. 19. Dichiarazione di inizio attività. 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza,
concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di
attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti
amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o
contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per
il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità,
del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti
imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione
dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle
certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione
competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o
qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso
dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre
pubbliche amministrazioni.
2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta
giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione
competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà
comunicazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle
condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati
provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto
comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-
nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti
appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei
pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può
adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Della sospensione è data comunicazione all'interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini
diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da
parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di
prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».
2. La prima registrazione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico
(P.R.A.) può anche essere effettuata per istanza dell'acquirente, attraverso lo
Sportello telematico dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (78).
3. Alla rubrica dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n 358, sono soppresse le seguenti parole:
«e dichiarazione sostitutiva»; i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del
medesimo articolo 8, nonché l'allegato 1 del citato regolamento, sono abrogati
(79).
4. [In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto
l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) e
rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di
garanzia sui medesimi è necessaria l'autenticazione della relativa
sottoscrizione, essa può essere effettuata gratuitamente in forma
amministrativa anche dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, dai funzionari e dai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista
di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, nonché dai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti]
(80).
5. [Con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con
il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 4
da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle
medesime disposizioni] (81).
6. [L'eventuale estensione ad altre categorie della possibilità di svolgere
l'attività di cui al comma 4 è demandata ad un regolamento, adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'interno, con cui sono altresì disciplinati i requisiti necessari, le
modalità di esercizio dell'attività medesima da espletarsi nell'àmbito dei
rispettivi compiti istituzionali, e senza oneri a carico della finanza pubblica] (82).
6-bis. L'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento). 1. Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la
pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i
quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono
concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono
modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo
dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici
tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta
giorni.
4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un
provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i
termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni
tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I
termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta,
per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità
non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il
ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di
diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento
e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti
commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza
dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti» (83).
6-ter. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 20. (Silenzio assenso). 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19,
nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori
istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento
di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi
del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento
della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in
via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la
difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti
individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis» (84).
6-quater. I regolamenti e le determinazioni di cui al comma 2 dell'articolo 2
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal comma 6-bis del
presente articolo, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto (85).
6-quinquies. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, emanate ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, se non modificate
o sostituite dalle disposizioni adottate dal Governo o dagli enti pubblici
nazionali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo (86).
6-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
come sostituito dal comma 6-ter del presente articolo, non si applicano ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove
istanze (87).
6-septies. Le domande presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto si intendono accolte,
senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l'amministrazione non comunica
all'interessato il provvedimento di diniego nel termine di centottanta giorni,
salvo che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine più lungo
per la conclusione del procedimento. Si applica quanto previsto dai commi 2, 3,
4 e 5 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dal
comma 6-ter del presente articolo (88).
6-octies. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
sostituito dal seguente:
«2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per
l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da
altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere
agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti» (89).
6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 2, è
aggiunto il seguente:
«2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su
attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni
previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e 20» (90).
6-decies. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le controversie relative all'accesso ai
documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo» (91).
6-undecies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le
parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «due sole volte» (92).
6-duodecies. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministro
per la funzione pubblica si avvale di una Commissione istituita presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
presieduta dal Ministro o da un suo delegato e composta dal Capo del
Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con funzioni di vice presidente, e da un numero massimo di venti
componenti scelti fra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili
ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero
foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti
ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati in
aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi
ordinamenti. La Commissione è assistita da una segreteria tecnica. Il
contingente di personale da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma
non può superare le dieci unità (93).
6-terdecies. La nomina dei componenti della Commissione e della segreteria
tecnica di cui al comma 6-duodecies è disposta con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che
ne disciplina altresì l'organizzazione e il funzionamento. Nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 6-quaterdecies, con successivo
decreto dello stesso Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti componenti (94).
6-quaterdecies. Per l'attuazione dei commi 6-duodecies e 6-terdecies è
autorizzata la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2005, di 1.500.000
euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (95).
6-quinquiesdecies. Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, dopo le parole: «al Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite
le seguenti: «, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di utilizzazione
della ricetta medica, anche per il tramite delle associazioni di categoria e di
soggetti terzi a tal fine individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
sanitari» (96).
(78) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(79) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(80) Comma così modificato dall'art. 13, L. 28 novembre 2005, n. 246 e poi
abrogato dal comma 392 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(81) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80
e dall'art. 13, L. 28 novembre 2005, n. 246 e poi abrogato dal comma 392
dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(82) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80
e poi abrogato dal comma 392 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(83) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(84) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(85) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(86) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(87) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(88) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(89) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(90) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(91) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(92) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(93) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi
così modificato dall'art. 14-quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Il presente comma era stato
modificato anche dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4,
soppresso dalla relativa legge di conversione. Per la soppressione della
Commissione e della segreteria tecnica di cui al presente comma vedi il comma
22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
(94) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80. Il
presente comma era stato modificato anche dal comma 7 dell'art. 1, D.L. 10
gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Per la
soppressione della Commissione e della segreteria tecnica di cui al presente
comma vedi il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto
dalla relativa legge di conversione.
(95) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e poi
così modificato dall'art. 14-quinquiesdecies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione. Per la soppressione della
Commissione e della segreteria tecnica di cui al presente comma vedi il comma
22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di
conversione.
(96) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
4. Modificazioni alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 e alla legge 27 dicembre
2002, n. 289 (97).
1. Nell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 82 è abrogato (98);
a-bis) al comma 180, dopo le parole: «commi 174 e 176», sono inserite le
seguenti: «nonché in caso di mancato adempimento per gli anni 2004 e
precedenti» (99);
a-ter) al comma 209, nell'ultimo periodo, dopo le parole: «con decreto di
natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive» sono inserite le
seguenti: «e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie» (100);
a-quater) al primo periodo del comma 262 le parole: «22 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «36 milioni di euro» e le parole: «36 milioni di
euro» sono sostituite dalle seguenti: «22 milioni di euro» (101);
b) al comma 344 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette
disposizioni, e quelle contenute nel comma 345, si applicano a decorrere dalla
data indicata nel decreto di approvazione del modello per la comunicazione
previsto dal presente comma.»;
c) al comma 362, dopo le parole: «in conto residui» sono inserite le
seguenti: «e quelle relative a residui passivi perenti»;
c-bis) al comma 374, lettera d), è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso
di versamento effettuato con modalità telematiche, l'Agenzia o il soggetto da
essa incaricato devono riversare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato
i tributi dovuti entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di
riscossione» (102);
c-ter) al comma 426, secondo periodo, le parole da: «irregolarità» fino a:
«20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilità
amministrative derivanti dall'attività svolta fino al 20 novembre 2004» (103);
c-quater) dopo il comma 426 è inserito il seguente:
«426-bis. Per effetto dell'esercizio della facoltà prevista dal comma 426, le
irregolarità compiute nell'esercizio dell'attività di riscossione non determinano il
diniego del diritto al rimborso o del discarico per inesigibilità delle quote iscritte
a ruolo o delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi restando gli effetti
delle predette definizioni, le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli
consegnati entro il 30 ottobre 2003 ed ancora in carico alla data del 20
novembre 2004 sono presentate entro il 30 ottobre 2006; per tali
comunicazioni il termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° novembre 2006» (104);
c-quinquies) il comma 471 è sostituito dal seguente:
«471. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con
regolamenti di cui al D.M. 24 ottobre 2000, n. 370, e al D.M. 24 ottobre 2000,
n. 366, entrambi del Ministro delle finanze, che nell'anno solare precedente
hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a due
milioni di euro, l'acconto di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge 29
dicembre 1990, n. 405, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla
media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere
eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso» (105);
c-sexies) al comma 534, dopo le parole: «amministrazioni regionali» sono
inserite le seguenti: «della Federazione italiana gioco calcio» (106);
d) il comma 540 è abrogato (107).
1-bis. All'articolo 26, comma 5, alinea, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo la parola: «Stato» sono aggiunte le seguenti: «fatto salvo
quanto previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'articolo 2, comma 5,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25»
(108).
(97) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(98) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(99) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(100) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(101) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(102) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(103) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(104) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(105) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(106) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(107) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(108) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
4-bis. Trasferimenti erariali alle regioni.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le
parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1° gennaio 2006».
2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è
sostituito dal seguente:
«2. Le aliquote e compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3,
sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente al fine di
assicurare la copertura degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle regioni a
statuto ordinario di cui al comma 1».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole:
«Entro il 30 aprile 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre
2005» (109).
(109) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
4-ter. Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria.
1. Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto
dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero
sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le
Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui
conti correnti postali delle Tesorerie (110).
(110) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Capo III - Potenziamento della rete infrastrutturale
5. Interventi per lo sviluppo infrastrutturale.
1. [Per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma
1 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art.
4, comma 130, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il CIPE, utilizzando
anche le risorse rese disponibili per effetto delle modifiche dell'art. 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, finanzia prioritariamente gli interventi
inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, selezionati secondo i princìpi adottati dalla delibera
CIPE n. 21/2004 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 23 novembre 2004] (111).
2. [Il CIPE destina una quota del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al finanziamento di
interventi che, in coerenza con le priorità strategiche e i criteri di selezione
previsti dalla programmazione comunitaria per le aree urbane, consentano di
riqualificare e migliorare la dotazione di infrastrutture materiali e immateriali
delle città e delle aree metropolitane in grado di accrescerne le potenzialità
competitive] (112).
3. [L'individuazione degli interventi strategici di cui al comma 2 è effettuata,
valorizzando la capacità propositiva dei comuni, sulla base dei criteri e delle
intese raggiunte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture
e dei trasporti, da tutte le regioni interessate, da rappresentanti dei Comuni e
dal partenariato istituzionale ed economico-sociale a livello nazionale, come
previsto dal punto 1.1 della delibera CIPE n. 20/2004 del 29 settembre 2004,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 dell'11 novembre 2004] (113).
4. [Per la realizzazione di infrastrutture con modalità di project financing
possono essere destinate anche le risorse costituenti investimenti immobiliari
degli enti previdenziali pubblici] (114).
5. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere dichiarati interventi
infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e delle disposizioni del presente articolo, le opere ed i lavori
previsti nell'àmbito delle concessioni autostradali già assentite, anche se non
inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal
CIPE con la delibera CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 21 marzo 2002, la cui
realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo
economico del Paese] (115).
6. [Per le opere ed i lavori di cui al comma 5, le stazioni appaltanti procedono
alla realizzazione applicando la normativa comunitaria in materia di appalti di
lavori pubblici e, anche soltanto per quanto concerne le procedure approvative
ed autorizzative dei progetti qualora dalle medesime stazioni appaltanti, previo
parere dei commissari straordinari ove nominati, ritenuto eventualmente più
opportuno, le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Sono fatti
salvi, relativamente alle opere stesse, gli atti ed i provvedimenti già formati o
assunti, ed i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto che le stazioni appaltanti, previo parere dei commissari straordinari
ove nominati, ritengano eventualmente più opportuno, ai fini della celere
realizzazione dell'opera, proseguire e concludere in luogo dell'avviare un nuovo
procedimento ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190] (116).
7. [Per le opere di cui al comma 5 si può procedere alla nomina di un
Commissario straordinario al quale vengono conferiti i poteri di cui all'art. 13
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. I Commissari
straordinari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Presidente della regione interessata, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tra soggetti in possesso di specifica
professionalità, competenza ed esperienza maturata nel settore specifico della
realizzazione di opere pubbliche, provvedendo contestualmente alla conferma o
alla sostituzione dei Commissari straordinari eventualmente già nominati (117)]
(118).
8. [I Commissari straordinari seguono l'andamento delle opere, svolgono le
funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Essi esercitano i poteri loro attribuiti ai
sensi del presente articolo qualora le procedure ordinarie subiscano
rallentamenti, ritardi o impedimenti di qualsiasi natura e genere, o comunque
si verifichino circostanze tali da determinare rallentamenti, ritardi o
impedimenti per la realizzazione delle opere o nella fase di esecuzione delle
stesse, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti] (119).
9. [È fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decretolegge
n. 67 del 1997 e successive modificazioni (120)] (121).
10. [Gli enti preposti al rilascio delle ulteriori autorizzazioni e dei permessi
necessari alla realizzazione o al potenziamento dei terminali di rigassificazione
in possesso di concessione rilasciata ai sensi delle norme vigenti o autorizzati
ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e dichiarati
infrastrutture strategiche nel settore gas naturale ai sensi della legge 21
dicembre 2001, n. 443, sono tenuti ad esprimersi entro sessanta giorni dalla
richiesta. In caso di inerzia o di ingiustificato ritardo, il Ministero delle attività
produttive, nell'àmbito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse
di bilancio, provvede senza necessità di diffida alla nomina di un commissario
ad acta per gli adempimenti di competenza] (122).
11. [Nell'esercizio dei poteri e compiti ai medesimi attribuiti ai sensi del
presente articolo, i Commissari straordinari provvedono, nel limite dell'importo
approvato per l'opera dai soggetti competenti alla relativa realizzazione, anche
in deroga alla normativa vigente nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento e della normativa comunitaria] (123).
12. [Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione
appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine
assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del
termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando
all'appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla
esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o
d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei
cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare
cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-
bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei
danni] (124).
12-bis. [In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento dell'appaltatore o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, possono
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede
all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
escluso l'originario aggiudicatario] (125).
12-ter. [L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al
quinto migliore offerente in sede di gara] (126).
12-quater. [In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti
interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni appaltanti possono
procedere all'affidamento del completamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla normativa vigente, ivi
inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater, 19, 20, 21, 23, 24 e 29 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nel rispetto dei
princìpi generali dell'ordinamento e della normativa comunitaria. L'affidamento
con procedura negoziata avviene mediante gara informale, sulla base del
progetto originario eventualmente modificato o integrato per effetto di varianti
che si fossero rese nel frattempo necessarie, alla quale devono essere invitati
almeno dieci concorrenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190] (127).
12-quinquies. [Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori
siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e
l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di
cui al comma 12-quater] (128).
13. [Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai Commissari straordinari di cui
al comma 7. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati
per le opere di cui al comma 5] (129).
14. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di
Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'art. 53 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei
soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo
annuo di 5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005.
15. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano
regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle
vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano
regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36] (130).
16. Il contributo di 10 milioni di euro di cui all'articolo 83, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, può essere utilizzato anche per la
realizzazione di incubatori per imprese produttive.
16-bis. I limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a
specifiche disposizioni legislative concernenti lo sviluppo dei progetti di cui
all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, e
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140,
sono utilizzati secondo le specifiche disposizioni recate dall'articolo 4, comma
177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni (131).
16-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 24, è
aggiunto il seguente:
«24-bis. La SACE Spa può destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli da essa emessi. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 18 e 24. Alle
operazioni di raccolta effettuate dalla SACE S.p.a. ai sensi del presente
comma, non si applicano gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per
ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni
delle condizioni delle operazioni» (132).
16-quater. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 2004, n. 312, è
abrogato (133).
16-quinquies. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 7-vicies quater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo 2005, n. 43, è soppresso (134).
16-sexies. [All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il comma 2 è
sostituito dai seguenti:
«2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del regolamento di cui al
D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 del Ministro dei lavori pubblici, nonché l'obbligo
di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato al
predetto regolamento.
2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una
somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.
2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad
iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo
nell'albo previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente
comma si applicano le norme di procedura di cui al citato D.M. 2 dicembre
2000, n. 398 del Ministro dei lavori pubblici»] (135).
16-septies. [Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo
introdotte alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato
contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 16-sexies del presente
articolo] (136).
(111) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(112) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(113) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(114) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(115) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto. La Corte costituzionale,
con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214 (Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n.
23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente
comma, nella parte in cui non prevede che le opere in esso previste debbano
essere individuate seguendo il procedimento stabilito dall’art. 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443.
(116) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80
e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(117) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(118) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80
e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(119) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(120) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(121) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(122) Comma così sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80
e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(123) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(124) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80 e poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(125) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e
poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(126) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e
poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(127) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e
poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(128) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e
poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(129) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(131) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(132) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(133) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(134) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(135) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e
poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(136) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 e
poi abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la decorrenza
indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
(130) Comma abrogato dall'art. 256, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la
decorrenza indicata nell'art. 257 dello stesso decreto.
5-bis. Incentivazione della logistica.
1. Nell'àmbito degli strumenti finanziari a disposizione, il CIPE finanzia
prioritariamente le misure necessarie per garantire la realizzazione di un
adeguato sistema di servizi intersettoriali ed intermodali per l'integrazione delle
infrastrutture materiali del Paese con sistemi tecnologici e di conoscenze, in
funzione dello sviluppo del sistema logistico nazionale.
2. Per lo sviluppo di efficaci strumenti a sostegno della incentivazione di un
sistema nazionale della logistica, anche a valere sulle risorse del Fondo rotativo
di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è prevista
prioritariamente la realizzazione di piattaforme tecnologiche e logistiche al
servizio della piccola e media impresa, localizzate in aree strategiche per lo
sviluppo del sistema logistico nazionale, partendo dalle aree sottoutilizzate.
3. Nell'àmbito degli interventi previsti ai sensi del comma 2, sono adottate le
misure necessarie a garantire la rivalutazione del sistema portuale delle aree
sottoutilizzate e il sostegno al trasporto ferroviario e all'intermodalità, con
l'adeguata offerta dei servizi necessari per la realizzazione di una rete logistica
ed intermodale interconnessa.
4. Per la definizione di adeguati procedimenti amministrativi in grado di
rendere più efficiente lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle
merci, in coerenza con le esigenze di un sistema integrato di logistica ed
intermodalità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
ridefinite le relative procedure amministrative, ferme restando le vigenti
disposizioni in materia di servizi di polizia doganale, nel rispetto degli obiettivi
di massima semplificazione, efficacia ed efficienza, nonché utilizzo di tecnologie
informatiche (137).
(137) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Capo IV - Aumento e razionalizzazione degli investimenti in ricerca e
sviluppo
6. Destinazione di quota parte del Fondo rotativo per investimenti in ricerca
svolti congiuntamente da imprese e università o enti pubblici di ricerca e per
altre finalità di pubblico interesse.
1. Al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare
le azioni dirette a promuovere un'economia basata sulla conoscenza, una quota
pari ad almeno il trenta per cento del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nel rispetto di quanto previsto dal comma 361 del citato articolo 1, è
destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e
sviluppo delle imprese da realizzare anche congiuntamente a soggetti della
ricerca pubblica, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonché gli IRCCS trasformati in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (138)
2. Gli obiettivi specifici della quota di cui al comma 1 sono parte della proposta
di Programma nazionale della ricerca e dei suoi aggiornamenti che il CIPE
approva annualmente su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, nei limiti delle
finalità di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 354, dopo le parole: «sostegno alle imprese» sono inserite le
seguenti: «e gli investimenti in ricerca» e, al secondo periodo, dopo le parole:
«alle imprese» sono inserite le seguenti: «, anche associate in appositi
organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni
imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura,» (139);
b) al comma 355, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati
prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di
prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio
energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti
di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione
europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e
connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime,
logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.» (140).
4. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, sono destinate prioritariamente ai
seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di programmi strategici di ricerca, che
coinvolgano prioritariamente imprese, università ed enti pubblici di ricerca, a
sostegno sia della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di
esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia della attrazione di
investimenti dall'estero e che comprendano attività di formazione per almeno il
dieci per cento delle risorse;
b) favorire la realizzazione o il potenziamento di distretti tecnologici, da
sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;
c) stimolare gli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare
riferimento alle imprese di piccola e media dimensione, per il sostegno di
progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo proposti dalle imprese
stesse.
5. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, può riservare una
quota delle risorse del fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, al finanziamento di nuove iniziative realizzate ai sensi del Titolo I del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali ad elevato contenuto tecnologico nell'àmbito dei distretti
tecnologici. Nella medesima delibera il CIPE definisce le caratteristiche delle
iniziative beneficiarie dell'intervento e i requisiti soggettivi dei soci delle
imprese proponenti, anche al fine di promuovere interscambi tra mondo della
ricerca e imprese, nonché le modalità di accesso preferenziale ai benefìci di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (141).
6. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi di cui al presente
articolo, le convenzioni stipulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di cui al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nonché quelle stipulate dal Ministero
delle attività produttive con gli istituti bancari per la gestione degli interventi di
cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive
modificazioni, possono essere prorogate, dalla data di scadenza delle
convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore all'originaria durata
contrattuale, a condizione che sia convenuta una riduzione del corrispettivo
pari ad almeno il venti per cento (142).
6-bis. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca in materia di incentivi alle imprese
costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle
sanzioni (143).
7. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 100, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari,
nonché alla corresponsione agli studenti meritevoli e privi di mezzi di contributi
in conto interessi sui prestiti stessi, è ripartito tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sulla base dei criteri ed indirizzi definiti d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano (144).
8. Al fine di promuovere e coordinare gli interventi per rafforzare l'innovazione
e la produttività dei distretti e dei settori produttivi, il CIPE, senza nuovi e
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si costituisce in Comitato per lo
sviluppo che si avvale delle strutture del proprio decreto, le modalità
semplificate di funzionamento del Comitato, anche in deroga all'articolo 3 del
vigente regolamento interno del CIPE, approvato con delibera n. 63 del 9 luglio
1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1998.
9. Il predetto Comitato, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle
prospettive dei diversi settori produttivi anche a livello territoriale, individua,
previa consultazione delle parti sociali, su proposta dei Ministri delle attività
produttive, per lo sviluppo e la coesione territoriale, delle politiche agricole e
forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'innovazione e le
tecnologie, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e delle comunicazioni, le priorità e la tempistica degli interventi
settoriali, indirizza e coordina tali interventi, sia attraverso gli incentivi
esistenti, il loro eventuale riordino e la proposta di eventuali nuovi incentivi, sia
attraverso interventi in infrastrutture materiali e immateriali, o altre forme,
anche facendo ricorso alle modalità previste dall'articolo 2, comma 206, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (145).
10. Il Comitato, inoltre, al fine di promuovere il trasferimento tecnologico e di
rafforzare l'innovazione e la produttività delle imprese che, anche in
collaborazione con le associazioni imprenditoriali e le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, si associano con università, centri di
ricerca, e istituti di istruzione e formazione promuove, d'intesa con le Regioni
interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo innovativo
dei distretti produttivi e tecnologici, facendo ricorso alle modalità previste
dall'articolo 2, comma 206, della citata legge n. 662 del 1996 (146).
11. Al fine di dare attuazione a quanto previsto ai commi 9 e 10, il Comitato
orienta e coordina strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio e fa
ricorso, secondo i criteri stabiliti dal CIPE e nei limiti delle finalità del Fondo
stesso, alle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e del Fondo rotativo di cui all'articolo
1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (147).
12. Al fine di coordinare e sviluppare le iniziative per accrescere l'attrazione di
investimenti e persone di alta qualifica nel Paese, con particolare attenzione
alle aree sottoutilizzate, il CIPE si costituisce in Comitato per l'attrazione delle
risorse in Italia senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, avvalendosi delle
proprie strutture. Il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce con proprio
decreto le modalità semplificate di funzionamento del Comitato, anche in
deroga all'articolo 3 del vigente regolamento interno del CIPE, approvato con
delibera n. 63 del 9 luglio 1998.
13. Per l'attrazione degli investimenti, il predetto Comitato definisce la
strategia e fissa gli obiettivi generali che saranno attuati da Sviluppo Italia
S.p.a. che svolge le funzioni di agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa, facendo in particolare ricorso al contratto
di localizzazione, di cui alla delibera CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003 e alla delibera
CIPE n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 luglio 2003. Per l'attrazione di professionalità di alta qualifica, Sviluppo
Italia S.p.a. può operare in convenzione con le università, le associazioni
imprenditoriali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(148).
14. Il CIPE stabilisce annualmente le risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge n. 289 del 2002, destinate
al finanziamento del contratto di localizzazione e in generale dell'intervento di
Sviluppo Italia per l'attrazione degli investimenti (149).
14-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette al Parlamento una
relazione semestrale sulle decisioni assunte dal CIPE ai sensi del presente
articolo e sul loro stato di attuazione (150).
(138) Vedi, anche, il D.M. 28 luglio 2005.
(139) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(140) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(141) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.CIPE 22
marzo 2006, n. 10/2006.
(142) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(143) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(144) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. Per i criteri di riparto del Fondo di cui al presente comma vedi il D.M. 3
novembre 2005.
(145) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(146) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(147) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(148) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(149) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(150) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
6-bis. Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa.
1. Per consentire l'avvio del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità
navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno
2005, 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 275 milioni di euro per l'anno
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
medesimo; i relativi stanziamenti sono iscritti nell'àmbito delle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle attività
produttive. Per gli anni successivi, ai fini del completamento del programma, si
potrà provvedere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (151).
(151) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Capo V - Sviluppo dell'innovazione e della diffusione delle tecnologie
(152)
7. Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali.
1. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture per la larga banda di
cui al programma approvato con delibera CIPE n. 83/03 del 13 novembre
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2004, possono
essere realizzati in tutte le aree sottoutilizzate. Il CIPE stabilisce annualmente
le risorse del Fondo aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento del citato programma
attuato dal Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società
infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.a (Infratel Italia) del gruppo
Sviluppo Italia S.p.a. e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per il tramite della società
Innovazione Italia S.p.a.
2. Il contributo dello Stato alla fondazione Ugo Bordoni previsto dall'articolo
41, comma 5, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio
2005-2007 per l'importo di 5.165.000 euro annui. La fondazione invia, entro il
31 marzo di ogni anno, una relazione al Governo e alle competenti
Commissioni parlamentari nella quale dà conto delle attività svolte nell'anno
precedente (153).
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 502 è
sostituito dal seguente:
«502. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, definisce i requisiti tecnici dei sistemi
elettronici di identificazione e controllo degli apparecchi da intrattenimento di
cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco,
intese come l'insieme di tutte le componenti hardware e software del congegno
stesso, e dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38,
commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la
controllabilità a distanza, indipendentemente dal posizionamento sugli
apparecchi e dal materiale che si frappone fra chi è preposto alla lettura dei
dati e l'apparecchio stesso. I sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione
dei controlli anche in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovrà corrispondere
almeno un sistema elettronico di identificazione. Gli eventuali costi di rilascio
dei predetti documenti o sistemi sono a carico dei richiedenti».
3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è
aggiunto il seguente periodo: «La stessa sanzione si applica a chiunque, in
qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da
chiunque accettate all'estero» (154).
3-ter. La cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer
di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione,
eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da
imprese o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore di
lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a
presupposto di imponibilità per reddito in natura (155).
3-quater. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con
le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via
telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti
e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo, utilizzando all'uopo
le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche. L'obbligo di cui
al presente comma decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale,
dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la
funzione pubblica e con il Ministro interessato. Dalle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica (156).
(152) Rubrica così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(153) Periodo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(154) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(155) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(156) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Capo VI - Rafforzamento della base produttiva
8. Riforma degli incentivi.
1. Al fine di favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla competitività del sistema
produttivo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
concessione delle agevolazioni per investimenti in attività produttive disposta
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita secondo i seguenti princìpi
(157):
a) il contributo in conto capitale è inferiore o uguale al finanziamento con
capitale di credito, composto, per pari importo, da un finanziamento pubblico
agevolato e da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 356, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, fissa i criteri generali e le modalità di erogazione e
di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al finanziamento pubblico agevolato non
è inferiore allo 0,50 per cento annuo;
d) è previsto l'impegno creditizio dei soggetti che valutano positivamente le
istanze di ammissione agli incentivi e curano il rimborso unitario del
finanziamento pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie ove previste sono
limitati nel numero, univocamente rappresentativi dell'obiettivo misurato,
pienamente verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore ricorso al
contributo in conto capitale (158).
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le attività
della filiera agricola, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in
conformità alla vigente normativa di riferimento sono stabiliti i criteri, le
condizioni e le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1,
individuando, tra l'altro (159):
a) le attività e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le modalità della
procedura valutativa a graduatoria, ad eccezione della misura di cui all'articolo
2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (160);
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie settoriali e territoriali,
secondo i princìpi di cui al comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando che l'intensità di aiuto
corrispondente sia contenuta nei limiti delle intensità massime consentite dalla
normativa dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto capitale e finanziamento con
capitale di credito, entro la soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalità e i contenuti dell'istruttoria delle domande, prevedendo la
stipula di apposite convenzioni, anche con la eventuale modifica di quelle
attualmente in essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
amministrativi e di terzietà (161) (162).
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già
emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto o a fronte di contratti
di programma per i quali il Ministro delle attività produttive abbia presentato al
CIPE la proposta di adozione della relativa delibera di approvazione, ai sensi
del punto 7.2 della delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre il 30 settembre
2005 e per un importo, per le proposte presentate al CIPE dopo il 17 marzo
2005, di contributi statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano
erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di euro (163).
4. Il finanziamento bancario ordinario è concesso dai soggetti abilitati a
svolgere l'istruttoria delle richieste di ammissione agli incentivi ovvero anche
da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (164).
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1 possono essere erogati
sulla quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1,
comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le delibere
CIPE di cui al medesimo articolo 1, comma 355. Si applica la disposizione
dell'articolo 1, comma 360, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.
6. Nel primo biennio il CIPE, in attuazione delle disposizioni contenute negli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, si conforma all'indirizzo di assegnare per il finanziamento del
contributo in conto capitale, al complesso degli strumenti di cui al comma 1,
una quantità di risorse in grado di attivare, unitamente con quelle rivenienti da
rinunce e revoche, un volume di investimenti privati equivalente a quello
medio agevolato dagli stessi negli anni 2003 e 2004. Nella prima fase di
attuazione, nel rispetto di tale indirizzo, il CIPE assicura un trasferimento da
incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali, nelle assegnazioni di
nuove risorse in conto capitale, non inferiore a 750 milioni di euro, da cui
consegua una disponibilità, non inferiore a 225 milioni di euro nel 2005, 355
milioni di euro nel 2006 e 170 milioni di euro nel 2007, da utilizzare a
copertura degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1 (165).
7. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis.
Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla
normativa comunitaria per gli investimenti operati da giovani imprenditori
agricoli. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo
agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non
superiore a quindici anni.»;
b) all'articolo 5, comma 1, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 11, comma
2, le parole: «composte esclusivamente da soggetti di età compresa tra i 18 ed
i 35 anni, ovvero composte prevalentemente da soggetti di età compresa tra i
18 ed i 29 anni» sono sostituite dalle seguenti: «composte prevalentemente da
soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni»;
c) all'articolo 5, comma 2, all'articolo 7, comma 2, all'articolo 11, comma 3,
e all'articolo 17, comma 1, dopo le parole: «alla data del 1° gennaio 2000»
sono inserite le seguenti: «ovvero da almeno sei mesi, all'atto della
presentazione della domanda,»;
d) all'articolo 9, comma 1, le parole: «gli agricoltori di età compresa tra i 18
ed i 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «i giovani imprenditori agricoli»;
e) nel titolo I, è aggiunto il seguente articolo: «Art. 12-bis. (Ampliamenti
aziendali). 1. Gli incentivi di cui ai capi I e II del presente titolo possono essere
concessi anche per finanziare ampliamenti aziendali effettuati da società in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 7 da almeno due anni prima della
presentazione della domanda, le quali siano economicamente e
finanziariamente sane ed abbiano effettivamente avviato l'attività di impresa
da almeno tre anni prima della predetta data. Nel caso in cui le società
richiedenti abbiano già beneficiato di incentivi di cui al presente decreto, esse
devono dare dimostrazione di aver completato l'originario programma di
investimenti ammesso alle agevolazioni almeno tre anni prima della data di
presentazione della domanda e di essere in regola con il pagamento delle rate
di mutuo.» (166);
f) all'articolo 17, comma 1, le parole: «nei sei mesi antecedenti la» sono
sostituite dalla seguente: «alla»;
g) all'articolo 23, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. I
limiti di investimento di cui agli articoli 6, 8, 10, 12, 18 e 20 del presente
decreto legislativo possono essere modificati con delibera del CIPE.» (167).
(157) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(158) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi il comma
74 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge
di conversione.
(159) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(160) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(161) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(162) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1°
febbraio 2006. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi
il comma 74 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
(163) Comma prima sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80 e poi così modificato dall'art. 10, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come
modificato dalla relativa legge di conversione, e dall'art. 3, D.L. 10 gennaio
2006, n. 2.
(164) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(165) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(166) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(167) Vedi, anche, il comma 75 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come
modificato dalla relativa legge di conversione.
8-bis. Ulteriori interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006».
1. Lo stanziamento di cui all'articolo 7-septies, comma 1, del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43, è incrementato per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2005,
10 milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
2. All'articolo 7-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La società di cui al
comma 1 destina agli oneri di funzionamento il 2 per cento della dotazione di
cui al comma 1 e successivi incrementi»;
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,»
sono inserite le seguenti: «nonché per la realizzazione di interventi temporanei
correlati a quelli di cui all'articolo 3 della citata legge n. 285 del 2000,»;
c) al comma 3, sono soppressi il terzo e il quarto periodo;
d) al comma 6, dopo le parole: «relativi agli interventi di cui alla legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti:
«nonché a quelli di cui al comma 2 del presente articolo,»;
e) al comma 6, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «In relazione
alla eccezionale necessità ed urgenza di attuare i compiti di cui al comma 2, la
società di cui al comma 1 nonché i soggetti di cui la stessa si può avvalere
possono altresì procedere in deroga alle norme di contabilità generale dello
Stato e a quelle che saranno individuate con apposita ordinanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottata in attuazione dell'articolo 5-bis,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 10 milioni di euro per l'anno 2005, 10
milioni di euro per l'anno 2006 e 30 milioni di euro per l'anno 2007.
Conseguentemente, per l'anno 2005, il limite dei pagamenti indicato all'articolo
1, comma 15, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 10
milioni di euro (168).
(168) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
9. Dimensione europea per la piccola impresa e premio di concentrazione.
1. Alle imprese rientranti nella definizione comunitaria di microimprese, piccole
e medie imprese, di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, che prendono parte a processi di
concentrazione è attribuito, nel rispetto delle condizioni previste nel
regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 della Commissione, un
contributo nella forma di credito di imposta pari al cinquanta per cento delle
spese sostenute per studi e consulenze, inerenti all'operazione di
concentrazione e comunque in caso di effettiva realizzazione dell'operazione,
secondo le condizioni che seguono (169):
a) il processo di concentrazione deve essere ultimato, avuto riguardo agli
effetti civili, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e i ventiquattro mesi successivi;
b) l'impresa risultante dal processo di concentrazione, comunque operata,
ovvero l'aggregazione fra singole imprese, deve rientrare nella definizione di
piccola e media impresa di cui alla raccomandazione della Commissione
europea del 6 maggio 2003. La concentrazione si considera realizzata anche
attraverso il controllo di società di cui all' articolo 2359 del codice civile, la
partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e
coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la
costituzione del gruppo cooperativo previsto dall' articolo 2545-septies del
codice civile (170);
c) tutte le imprese che partecipano al processo di concentrazione devono
aver esercitato attività omogenee nel periodo d'imposta precedente alla data in
cui è ultimato il processo di concentrazione o aggregazione ed essere residenti
in Stati membri dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo
(171).
1-bis. Ai fini del presente articolo per concentrazione si intende:
a) la costituzione di un'unica impresa per effetto dell'aggregazione di più
imprese mediante fusione;
b) l'incorporazione di una o più imprese da parte di altra impresa;
c) la costituzione di aggregazioni su base contrattuale fra imprese che
organizzano in comune attività imprenditoriali rilevanti;
d) la costituzione di consorzi mediante i quali più imprenditori istituiscono
una organizzazione comune per lo svolgimento di fasi rilevanti delle rispettive
imprese;
e) ulteriori forme che favoriscano la crescita dimensionale delle imprese (172).
1-ter. La concentrazione di cui al comma 1-bis non può avere durata inferiore a
tre anni (173).
1-quater. Tutte le imprese di cui al comma 1-bis iscrivono al registro delle
imprese l'avvenuta concentrazione ai sensi del presente articolo (174).
2. Il contributo di cui al comma 1 non compete se il processo di concentrazione
interessa imprese tra le quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile ovvero che sono direttamente o indirettamente
controllate dalla stessa persona fisica, tenuto conto anche delle partecipazioni
detenute dai familiari di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni (175).
3. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria inoltra, a decorrere dalla
data di ultimazione del processo di concentrazione, un'apposita istanza in via
telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, che ne
rilascia, in via telematica, certificazione della data di avvenuta presentazione.
L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di
presentazione, e comunica, in via telematica, entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, il riconoscimento del contributo ovvero il diniego del
contributo stesso per carenza dei presupposti desumibili dall'istanza ovvero per
l'esaurimento dei fondi stanziati, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2005, 110
milioni di euro per l'anno 2006 e 57 milioni di euro per l'anno 2007 (176).
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il
modello da utilizzare per la redazione dell'istanza e sono stabiliti i dati in esso
contenuti, nonché i termini di presentazione delle istanze medesime.
Dell'avvenuto esaurimento dei fondi stanziati è data notizia con successivo
provvedimento del direttore della medesima Agenzia (177).
5. Per le modalità di presentazione telematica si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (178).
6. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta
non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui
all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni (179).
6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli (180).
7. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'articolo 37-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni (181).
(169) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(170) Lettera così modificata prima dalla legge di conversione 14 maggio
2005, n. 80 e poi dal comma 418 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(171) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(172) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(173) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(174) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(175) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(176) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(177) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Provv. 11
novembre 2005.
(178) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(179) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(180) Comma aggiunto dal comma 419 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266.
(181) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
10. Disposizioni in materia di agricoltura.
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (182):
a) al comma 2, la lettera c), è sostituita dalla seguente: «c) le cooperative
e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi
della legislazione vigente, che effettuano cessioni di beni prodotti
prevalentemente dai soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonché gli enti che provvedono per
legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per
conto dei produttori soci.»;
b) il comma 3 è abrogato (183);
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, sempre che il
cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 è abrogato (184);
e) il comma 11 è sostituito dal seguente: «11. Le disposizioni del presente
articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai
soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta
nei modi ordinari dandone comunicazione all'ufficio secondo le modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442.» (185).
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (186):
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato» sono
sostituite dalle seguenti: «Birra: euro 1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro» sono
sostituite dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro» sono
sostituite dalle seguenti: «Alcole etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre
2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono rideterminate le percentuali di compensazione
applicabili ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20
milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le
nuove aliquote di accisa di cui al comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in
misura tale da assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006 rispettando in ogni caso per ciascuna categoria
delle accise di cui al comma 2 i criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel
medesimo comma 2 (187).
5. All'articolo 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «contratti di filiera», sono inserite le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per
l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5, prevedendo anche la
possibilità di partecipazione attiva ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui
alla legge 28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è
soppresso (188).
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente articolo», sono inserite le
seguenti: «, nonché di quelle previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311» (189);
b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Le garanzie prestate ai
sensi del presente articolo possono essere assistite dalla garanzia dello Stato
secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione
della garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta
garanzia è elencata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ai sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del 1978.».
9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico, di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 settembre 2003, n. 268, è soppresso. Le disponibilità finanziarie accertate
alla data di entrata in vigore del presente decreto sul Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge 27 ottobre 1966, n.
910, già destinate al Fondo per il risparmio idrico ed energetico, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente trasferite
all'ISMEA per le finalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102 (190).
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed
agroalimentari italiani il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove
un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati
internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari. Il Ministero
delle politiche agricole e forestali si avvale, per l'attuazione del programma di
cui al presente comma, della società «Buonitalia» S.p.a., di cui all'articolo 17,
comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. A tale fine è destinata,
per l'anno 2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, con riferimento all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE n.
90/00 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
ottobre 2000, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure per l'attuazione del
presente comma, ivi inclusa l'individuazione delle risorse effettivamente
disponibili da destinare allo scopo (191) (192).
(182) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(183) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(184) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(185) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(186) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(187) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(188) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(189) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(190) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(191) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(192) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
10-bis. Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per
cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che
hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 50 per
cento in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni assunte
nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni erogate ai sensi dell'articolo 12
della legge 5 marzo 2001, n. 57. La restante quota è determinata in
proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società
finanziaria delle risorse conferite dal Ministero di cui al comma 2 ai sensi della
predetta norma. Il Ministero esclude dalla ripartizione le società finanziarie che
non hanno effettuato erogazioni pari ad almeno l'80 per cento delle risorse
conferite, decorsi due anni dal conferimento delle stesse. Per l'attività di
formazione e consulenza alle cooperative nonché di promozione della
normativa, le società finanziarie ammesse alla partecipazione sono autorizzate
ad utilizzare annualmente, in misura non superiore all'1 per cento, risorse
equivalenti agli interventi previsti dall'articolo 12 della citata legge 5 marzo
2001, n. 57, effettuati nell'anno precedente. Ad integrazione del decreto
previsto dal comma 6 del presente articolo, il Ministero stabilisce le modalità di
attuazione del presente comma» (193).
(193) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
10-ter. Disposizioni per il settore agroalimentare.
1. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può affidare all'Istituto per
lo Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.a. le funzioni relative alla valutazione,
ammissione e gestione dei contratti di filiera di cui all'articolo 66, commi 1 e 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e al D.M. 1°
agosto 2003 del Ministro delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003. All'ISA S.p.a. è riconosciuto,
a valere sulle risorse destinate ai contratti di filiera, il rimborso delle spese di
gestione per lo svolgimento delle predette attività, da stabilire con atto
convenzionale stipulato tra la stessa società ed il Ministero delle politiche
agricole e forestali (194).
2. Ferme restando le competenze di approvazione del CIPE, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, con uno o più decreti, può trasferire alla società
ISA S.p.a. le funzioni di propria competenza e le connesse risorse umane,
finanziarie e strumentali relative alla valutazione, ammissione e gestione dei
contratti di programma che prevedono iniziative nel settore agricolo e
agroindustriale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di contratti di coltivazione e
vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988,
n. 88, costituisce criterio di preferenza, secondo le modalità stabilite in ciascun
bando di partecipazione, per attribuire contributi statali per l'innovazione e la
ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione
e vendita dei prodotti agricoli.
4. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui all'articolo 66, commi
1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, la
conclusione di contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi
interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
5. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di contributi alle
imprese che concludono contratti di coltivazione e vendita di cui al comma 3.
6. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti pubblici è esteso
anche alle produzioni agricole oggetto di contratti di coltivazione e vendita
conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge 16 marzo 1988, n. 88.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese che concludono contratti di
coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali di cui alla legge
16 marzo 1988, n. 88, è riconosciuta priorità nell'erogazione degli aiuti
supplementari diretti previsti a discrezione dello Stato membro ai sensi del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 del Consiglio.
8. Ai fini di quanto disposto nel presente articolo i contratti di conferimento tra
le cooperative ed i loro associati sono equiparati ai contratti di coltivazione e
vendita.
9. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato ad acquistare
dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e da Sviluppo
Italia S.p.a. le partecipazioni da questi possedute nell'ISA S.p.a., nonché ad
esercitare i conseguenti diritti dell'azionista. All'acquisto delle partecipazioni
predette il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede nell'àmbito
degli stanziamenti del fondo unico per gli investimenti del Ministero medesimo,
di cui all'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati
dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311 (195).
(194) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 5
giugno 2006.
(195) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
11. Sostegno e garanzia dell'attività produttiva.
1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio di cui
all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
incrementato per l'anno 2005 di un importo pari a 100 milioni di euro.
2. Sviluppo Italia S.p.a. è autorizzata ad utilizzare le risorse di cui al comma 1
per sottoscrivere ed acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote
di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di
investimento finalizzati ad introdurre innovazioni di processi, di prodotti o di
servizi con tecnologie digitali, ovvero quote di minoranza di fondi mobiliari
chiusi che investono in tali imprese, secondo le modalità indicate dal CIPE, nel
rispetto e nei limiti di cui all'articolo 4, commi da 106 a 110, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (196).
3. È istituito il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficoltà con una dotazione finanziaria pari a 35 milioni di euro per
l'anno 2005 (197).
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. [Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma
3 sono svolte da un apposito comitato tecnico nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli indirizzi
formulati dalle amministrazioni competenti. Le amministrazioni competenti si
avvalgono di Sviluppo Italia S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati
interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato] (198).
6. [Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5 (199)] (200).
7. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 28 è abrogato (201);
b) dopo il comma 61-ter è aggiunto, in fine, il seguente:
«61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette, controgaranzie e
cogaranzie prestate a prima richiesta dal Fondo di cui all'articolo 2, comma
100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la
natura a quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la disciplina dei
requisiti minimi di capitale per le banche, sono disciplinate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione» (202);
b-bis) al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: «ai Fondi di garanzia
di cui ai commi 20, 21» è inserita la seguente: «, 23» (203);
b-ter) ai commi 22 e 23, le parole: «dei finanziamenti complessivamente
garantiti» sono sostituite dalle seguenti: «delle garanzie concesse nell'anno a
fronte di finanziamenti erogati» (204);
b-quater) dopo il comma 23 è inserito il seguente:
«23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno effetto a decorrere
dall'anno 2004» (205).
8. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di
reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al decreto-legge 1°
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989,
n. 181, sono estesi, nei limiti delle risorse di cui al comma 9, anche alle
aziende operanti in aree di crisi del comparto degli elettrodomestici, nonché al
territorio dei comuni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, tenuto conto degli accordi intervenuti fra Governo, enti territoriali e
parti economiche e sociali, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi
266 e 267, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (206).
9. Per gli interventi di cui al comma 8 è concesso un contributo straordinario
pari a 50 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006, 85 milioni di
euro per il 2007 e 65 milioni di euro per il 2008. Saranno realizzati
prioritariamente gli interventi cofinanziati dalle regioni e dagli enti locali, anche
per il tramite di società o enti strumentali, tenendo conto della quota di
cofinanziamento.
10. [Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9 si provvede mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata ai sensi delle tabelle D e
F della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per 50 milioni di euro per l'anno 2005,
50 milioni di euro per l'anno 2006, 85 milioni di euro per l'anno 2007 e 65
milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente, per l'anno 2005 il limite
dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 50 milioni di euro] (207).
11. Al fine di consentire lo sviluppo e la ristrutturazione produttiva delle
imprese interessate, l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le
forniture di energia elettrica di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2003, n. 83, viene prorogata a tutto l'anno 2010 alle condizioni
tariffarie di cui al 31 dicembre 2004 (208).
11-bis. La disposizione di cui al comma 11 non trova applicazione con
riferimento al regime, già senza limiti temporali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, che continua ad applicarsi
alle condizioni in essere al 31 dicembre 2004 fatti salvi eventuali adeguamenti
da apportarsi attraverso lo strumento convenzionale di cui all'articolo 4 del
citato decreto del Presidente della Repubblica (209).
12. Le condizioni tariffarie di cui al decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996, sono estese con provvedimento
dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, alle forniture di energia elettrica
destinata alle produzioni e lavorazioni dell'alluminio, piombo, argento e zinco e
al ciclo clorosoda, con riferimento ai prezzi praticati per forniture analoghe sui
mercati europei nei limiti degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto, situati nel territorio della regione Sardegna e
caratterizzati da alimentazione in alta tensione. Le condizioni tariffarie di cui al
presente comma vengono riconosciute a fronte della definizione di un
protocollo d'intesa contenente impegni per il lungo periodo sottoscritto dalle
parti con l'amministrazione della regione Sardegna ed i Ministeri interessati.
13. Le condizioni tariffarie di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2005 e vengono aggiornate dall'Autorità per l'energia elettrica e il
gas che incrementa su base annuale i valori nominali delle tariffe del quattro
per cento, ovvero, qualora quest'ultimo valore risulti più elevato,
dell'incremento percentuale del prezzo medio dell'energia elettrica all'ingrosso
registrato nelle principali borse dell'energia elettrica europee, segnatamente di
Amsterdam e di Francoforte (210).
14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e
in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis,
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli
indirizzi e le priorità del sistema energetico regionale, assegna una concessione
integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di
energia elettrica. Al concessionario è assicurato l'acquisto da parte del Gestore
della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai
prezzi e secondo le modalità previste dal citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilità delle
aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante
procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di
vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di
produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da
prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame
dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini
dell'assegnazione della concessione sono (211):
a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti;
b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al
contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di
gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente (212);
c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto (213);
d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e
la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica,
che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del
Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilità di energia elettrica a costo
ridotto per le imprese localizzate nell'Isola;
e) definizione e promozione di un programma di attività finalizzato alle
tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27
giugno 1985, n. 351 (214).
14-bis. La gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, prevista a
termine dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
prorogata fino alla presa in consegna delle strutture da parte del
concessionario di cui al comma 14, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 (215).
14-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 14-bis, pari a 65
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a 85 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 65 milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e F allegate alla legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente,
per l'anno 2005 il limite dei pagamenti indicato all'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotto di 65 milioni di euro
(216).
14-quater. Le attività di produzione e di commercializzazione dei tabacchi
lavorati, nonché quelle di trasformazione del tabacco greggio, con esclusione
delle attività di commercializzazione al minuto si intendono non più riservate o
comunque attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
ovvero all'Ente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
e la fabbricazione e trasformazione di tali prodotti può essere effettuata nei
depositi fiscali autorizzati dalla predetta amministrazione (217).
(196) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(197) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 3 aprile 2006, n. 136 e il comma 853 dell'art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(198) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80 e poi abrogato dal comma 853 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(199) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Del.CIPE
29 luglio 2005, n. 101/2005.
(200) Comma abrogato dal comma 853 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
(201) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(202) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(203) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(204) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(205) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(206) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. Vedi, anche, l'art. 37, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.
(207) Comma soppresso dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(208) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(209) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(210) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(211) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(212) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(213) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(214) Vedi, anche, il comma 1119 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(215) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(216) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(217) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
11-bis. Sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
1. Alle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14
novembre 1995, n. 481, non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. L'ammontare
riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas è destinato ad un fondo per il finanziamento di iniziative a
vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei
danni subiti. Le modalità di organizzazione e funzionamento del fondo nonché
di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari (218).
(218) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
11-ter. Potenziamento delle aree sottoutilizzate.
1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-quater, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Fino
al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il
numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,
rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto
mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è deducibile il costo
del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro
per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo
del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera
B), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero
dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi
lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione
spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreché
permanga il medesimo rapporto di impiego»;
b) il comma 4-quinquies è sostituito dal seguente:
«4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n.
2204/2002 del 5 dicembre 2002 della Commissione, l'importo deducibile
determinato ai sensi del comma 4-quater è quintuplicato nelle aree ammissibili
alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle
aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà
approvata per il successivo periodo».
2. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera b), valutato
in 15 milioni di euro per l'anno 2005, 183 milioni di euro per l'anno 2006, 282
milioni di euro per l'anno 2007 e 366 milioni di euro per l'anno 2008, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine sono ridotte di pari
importo, per gli anni 2005 e 2006, le risorse disponibili già preordinate, con la
delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003 e la delibera CIPE n. 19 del 29
settembre 2004, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 156
dell'8 luglio 2003 e n. 254 del 28 ottobre 2004, al finanziamento degli
interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni di cui
all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2007 e 2008
mediante utilizzo della medesima autorizzazione di spesa come rideterminata
ai sensi delle tabelle D e F della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'elenco degli
strumenti che confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'allegato 1 della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi di
intensificazione dei benefici previsti dall'articolo 11, comma 4-quinquies, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 15,
lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Gli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), sono soggetti a monitoraggio ai
sensi del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246. In caso di accertamento di
livelli effettivi di minor gettito superiori a quelli previsti, lo scostamento è
recuperato a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, nelle
more dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Il CIPE conseguentemente provvede
alla eventuale rideterminazione degli interventi sulla base delle risorse
disponibili anche con la modificazione di delibere già adottate.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta
in cui interviene l'approvazione da parte della Comunità europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Il comma 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è
sostituito dal seguente:
«361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa
di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per
l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari
rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico
della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli
interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008,
pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal comma 300» (219).
(219) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
11-quater. Applicazione dell'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese
in un altro Stato dell'Unione europea.
1. La locuzione «le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di
beni», di cui agli articoli 40, comma 3, e 41, comma 1, lettera b), del decretolegge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, deve intendersi riferita alle cessioni di beni con trasporto
a destinazione da parte del cedente, a nulla rilevando le modalità di
effettuazione dell'ordine di acquisto.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, se lo Stato membro di destinazione del bene
richiede il pagamento dell'imposta ivi applicabile sul corrispettivo
dell'operazione già assoggettata ad imposta sul valore aggiunto nel territorio
dello Stato, il contribuente può chiedere la restituzione dell'imposta assolta,
entro il termine di due anni, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, decorrente dalla data di notifica dell'atto impositivo da
parte della competente autorità estera. Su richiesta del contribuente, il
rimborso dell'imposta può essere effettuato anche tramite il riconoscimento,
con provvedimento formale da parte del competente ufficio delle entrate, di un
credito di corrispondente importo utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (220).
(220) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
11-quinquies. Sostegno all'internazionalizzazione dell'economia italiana.
1. All'articolo 6, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole
da: «ad eccezione di una quota» fino al termine del comma sono soppresse.
2. L'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la
parte relativa alla internazionalizzazione dell'economia italiana, si interpreta nel
senso che SACE S.p.a., ferma restando ogni altra disposizione prevista dal
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, è autorizzata altresì a rilasciare, nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia, garanzie e coperture assicurative per il
rischio di mancato rimborso relativamente a finanziamenti, prestiti
obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari, ivi inclusi quelli
emessi nell'àmbito di operazioni di cartolarizzazione, connessi al processo di
internazionalizzazione di imprese italiane, in possesso dei requisiti di cui al
comma 3, operanti anche attraverso società di diritto estero a loro collegate o
da loro controllate.
3. L'attività di sostegno all'internazionalizzazione di cui al comma 2 è svolta
annualmente a condizioni di mercato in relazione a operazioni effettuate per
almeno il 50 per cento a favore di piccole e medie imprese secondo la
definizione comunitaria e, per la parte rimanente, nei confronti di imprese con
fatturato annuo non superiore a 250 milioni di euro.
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma 2 beneficiano della
garanzia dello Stato nei limiti specifici indicati dalla legge di approvazione del
bilancio dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati distintamente
per le garanzie e le coperture assicurative di durata inferiore e superiore ai
ventiquattro mesi ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il limite specifico di cui al presente
comma è fissato in misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che restano invariati.
5. SACE S.p.a. fornisce informazioni dettagliate in merito all'operatività di cui
al presente articolo nel proprio bilancio di esercizio, evidenziando
specificamente, in riferimento all'attività di cui al comma 2 e alla garanzia dello
Stato di cui al comma 4, le risorse impegnate, i costi sostenuti, la redditività e i
risultati conseguiti (221).
(221) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
12. Rafforzamento e rilancio del settore turistico.
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del
settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all'estero, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il Comitato nazionale
per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche
turistiche nazionali e di indirizzo per l'attività dell'Agenzia nazionale del turismo
di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Vice Ministri, indicati
nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo; il Presidente
della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori
regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni
di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel
citato decreto (222).
2. Per promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e per
favorirne la commercializzazione, l'Ente nazionale del turismo (ENIT) è
trasformato nell'Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata:
«Agenzia», sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle
attività produttive (223).
3. L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con
autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e
di gestione. Sono organi dell'Agenzia: il presidente, il consiglio di
amministrazione, il collegio dei revisori dei conti (224).
4. L'Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo
e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell'ENIT, che prosegue
nell'esercizio delle sue funzioni fino all'adozione del decreto previsto dal comma
7 (225).
5. L'Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento
attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti
pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a
soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei
costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata (226);
e) contribuzioni diverse (227).
6. Per l'anno 2005, all'ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni
di euro (228).
7. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e
delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel
mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita
l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'organizzazione e alla
disciplina dell'Agenzia, con riguardo anche all'istituzione di un apposito
comitato tecnico-consultivo e dell'Osservatorio nazionale del turismo e alla
partecipazione negli organi dell'agenzia di rappresentanti delle regioni, dello
Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i
compiti dell'Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del
turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di
valorizzazione del patrimonio culturale (229) (230).
8. Per l'iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo,
sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie provvede,
attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell'iniziativa, alla gestione
della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli
standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati,
in raccordo con l'Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il
Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le
regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione
turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del
turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.
8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale
per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di
assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi
turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare
direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa
controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti (231).
9. Al finanziamento dell'iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le
somme già assegnate al progetto Scegli Italia con D.M. 28 maggio 2004 del
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
137 del 14 giugno 2004, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo
27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali
proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento
economico della piattaforma tecnologica (232).
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006 per la partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio al progetto Scegli Italia (233).
11. All'onere derivante dall'attuazione del comma 10 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
(234).
(222) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra
l’altro, l’illegittimità del presente comma. In attuazione di quanto disposto dal
presente comma vedi il D.P.C.M. 8 settembre 2005.
(223) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(224) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(225) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(226) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(227) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(228) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(229) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 6 aprile
2006, n. 207. Vedi, anche, il comma 1229 del'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n.
296.
(230) La Corte costituzionale, con sentenza 17 maggio-1° giugno 2006, n. 214
(Gazz. Uff. 7 giugno 2006, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in
riferimento agli articoli 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre dichiarato
cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento all'art. 117 della Costituzione;
ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha
inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
5, comma 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione; ha inoltre
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12,
commi 2, 3, 4 e 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione;
ha infine dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 12, comma 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione.
(231) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(232) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(233) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(234) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
Capo VII - Modernizzazione dei sistemi di protezione sociale e
potenziamento ammortizzatori sociali
13. Disposizioni in materia di previdenza complementare, per il potenziamento
degli ammortizzatori sociali e degli incentivi al reimpiego nonché conferma
dell'indennizzabilità della disoccupazione nei casi di sospensione dell'attività
lavorativa.
1. Al fine di sostenere l'apparato produttivo anche attraverso la graduale
attuazione delle deleghe legislative in materia di previdenza complementare
previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è
autorizzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della medesima legge, la spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno 2006 e 530
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede,
quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2005, 200 milioni di euro per l'anno
2006 e 506 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3,
quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(235).
2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema
degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in
ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono adottati i seguenti interventi (236):
a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31
dicembre 2006 la durata dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti
normali, di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272
e successive modificazioni, è elevata a sette mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con età
anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione
alla retribuzione della predetta indennità è elevata al cinquanta per cento per i
primi sei mesi ed è fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al
trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della
contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite
massimo di sei mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni
e di nove mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta
anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si
applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, né
all'indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160. L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi
di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla
normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalità
di cui alla presente lettera, è istituita, nell'àmbito dell'INPS, una speciale
evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di
euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro (237);
b) all'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, le parole: «310 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «460
milioni di euro»; dopo le parole: «entro il 31 dicembre 2005» sono inserite le
seguenti: «e per gli accordi di settore entro il 31 dicembre 2006»; dopo le
parole: «intervenuti entro il 30 giugno 2005» sono inserite le seguenti: «che
recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale»;
c) gli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223, si applicano anche al datore di lavoro, in caso di assunzione, o
all'utilizzatore in caso di somministrazione, di lavoratori collocati in mobilità ai
sensi dell'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai
lavoratori posti in cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del
predetto articolo 1, comma 155, della legge n. 311 del 2004, dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, ovvero, in caso di
cessazione di attività, dell'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 223 del
1991, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, ed all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236. Fino al 31 dicembre 2005 e con riferimento ai predetti lavoratori
l'applicazione del citato art. 4, comma 3, è effettuata indipendentemente dai
limiti connessi alla fruizione per il lavoratore e all'ammissione per l'impresa ai
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e senza l'applicazione
ivi prevista delle riduzioni connesse con l'entità dei benefici, nel limite di 10
milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disposizioni di cui alla
presente lettera non si applicano con riferimento ai lavoratori che siano stati
collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria o siano stati collocati in
mobilità nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attività che, al momento della sospensione in cassa integrazione
guadagni straordinaria o al momento del licenziamento, presenti assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume o
utilizza, ovvero risulti con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo
(238);
d) nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2005 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al fine
di agevolare i processi di mobilità territoriale finalizzati al reimpiego presso
datori di lavoro privati ed al mantenimento dell'occupazione, ai lavoratori in
mobilità o sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria, che accettino
una sede di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, è
erogata una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di
contratto a tempo determinato di durata superiore a dodici mesi o pari a tre
mensilità dell'indennità di mobilità in caso di contratto a tempo indeterminato o
determinato di durata superiore a diciotto mesi. Nel caso del distacco di cui
all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, in una sede
di lavoro distante più di cento chilometri dal luogo di residenza, al lavoratore
interessato viene erogata, nell'àmbito delle risorse finanziarie di cui al primo
periodo, una somma pari a una mensilità dell'indennità di mobilità in caso di
distacco di durata superiore a dodici mesi o pari a tre mensilità dell'indennità di
mobilità in caso di distacco di durata superiore a diciotto mesi. Con successivo
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le relative modalità
attuative (239).
3. Per le finalità di cui al comma 2, lettere b), c) e d), il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2005. Il predetto Fondo è altresì
incrementato di 1,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
4. All'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2005 la
dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 10 milioni di euro.»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale in
essere, sono indicati i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con
riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri
di selezione dei soggetti a cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo
locale connessi.» (240).
5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4, pari a 487,55 milioni di euro per
l'anno 2005, a 427,23 milioni di euro per l'anno 2006 e a 1,35 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007, si provvede quanto a 456,05 milioni di euro per
l'anno 2005, 402,23 milioni di euro per l'anno 2006 e 0,35 milioni di euro per
l'anno 2007 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'àmbito dell'unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; quanto a 23,5 milioni di euro per l'anno 2005, 17 milioni di euro per
l'anno 2006 e un milione di euro per l'anno 2007, mediante utilizzo, per l'anno
2005, di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 10,
comma 2, e, per gli anni successivi, mediante utilizzo delle maggiori entrate di
cui all'articolo 7, comma 3, e quanto a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (241).
6. L'INPS provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni
introdotte ai sensi del comma 2, comunicando i risultati al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai
fini dell'adozione, per quanto concerne gli interventi previsti al comma 2,
lettera a), dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario
all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di
spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante
corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236 (242).
7. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi in
conseguenza di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero
determinate da situazioni temporanee di mercato, e che siano in possesso dei
requisiti di cui al predetto articolo 19, primo comma, nel limite di spesa di 48
milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri per il riconoscimento della
contribuzione figurativa secondo quanto previsto dalla normativa vigente, gli
oneri per assegni al nucleo familiare e gli oneri conseguenti agli incrementi di
misura di cui al comma 2, lettera a) (243).
8. L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di
cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è
riconosciuta, nel limite di spesa di 6 milioni di euro annui, ivi inclusi gli oneri
per il riconoscimento della contribuzione figurativa secondo quanto previsto
dalla normativa vigente e gli oneri per assegni al nucleo familiare, ai dipendenti
da imprese del settore artigianato, sospesi in conseguenza di situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni
temporanee di mercato, che siano in possesso dei requisiti di cui al predetto
articolo 7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo pari
almeno alla misura del venti per cento a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva o alla somministrazione da parte degli stessi enti di
attività di formazione e qualificazione professionale, di durata non inferiore a
centoventi ore (244).
9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano ai lavoratori dipendenti
da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi
di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni
lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
L'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione
dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro
tra domanda e offerta di lavoro (245).
10. La durata massima di ciascuno degli interventi di cui ai commi 7 e 8 non
può superare sessantacinque giornate annue di indennità. Per l'indennità
ordinaria di cui al comma 7 il lavoratore cessa dal diritto quando, nel periodo di
un anno immediatamente precedente, risultino corrisposte complessivamente
sessantacinque giornate di prestazione. Il datore di lavoro è tenuto a
comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla
sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente
competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni,
nonché i nominativi dei lavoratori interessati, che devono aver reso
dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro al locale centro per l'impiego.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le situazioni
aziendali dovute ad eventi transitori, ovvero determinate da situazioni
temporanee di mercato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
ai commi 7 e 8, nonché le procedure di comunicazione all'INPS dei lavoratori
aventi titolo alle prestazioni di cui ai commi 7 e 8, anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma 12 (246).
12. L'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei
benefìci di cui ai commi 7 e 8, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti
degli oneri per ciascuno indicati, comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
13. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni (247):
a) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: «I piani aziendali,
territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome
territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle
iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed
alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano
tenere conto nell'àmbito delle rispettive programmazioni.» (248);
b) al comma 2, le parole: «da due rappresentanti delle regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «da quattro rappresentanti delle regioni».
13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il
comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la
disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi
nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» (249).
(235) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente
comma vedi il comma 270 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.
(236) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(237) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. Vedi, anche, il comma 2-bis dell'art. 20, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273,
nel testo integrato della relativa legge di conversione, e il comma 1167 dell'art.
1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
(238) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(239) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.M. 2 marzo
2006.
(240) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(241) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(242) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(243) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(244) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(245) Comma così corretto con Comunicato 23 marzo 2005 (Gazz. Uff. 23
marzo 2005, n. 68).
(246) Comma così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 1°
febbraio 2006.
(247) Alinea così modificato dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(248) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(249) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
13-bis. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.
1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al primo comma, dopo le parole: «salve le eccezioni stabilite nei
seguenti articoli» sono inserite le seguenti: «ed in altre disposizioni di legge»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e
intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di
quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute
fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le
indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli
enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni
e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in
dipendenza del rapporto di lavoro.
I prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne
assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario»;
b) all'articolo 52:
1) al primo comma, le parole: «per il periodo di cinque o di dieci anni»
sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non superiore ai dieci anni» e
sono soppresse le parole: «ed abbiano compiuto, nel caso di cessione
quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno
dieci anni di servizio utile per l'indennità di anzianità»;
2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a
tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del
trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente
comma non si applica il limite del quinto.
I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del
codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1,
primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi,
possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute
fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può
eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora
trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali
soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del
codice di procedura civile»;
c) all'articolo 55:
1) al primo comma, la parola: «13,» è soppressa;
2) al quarto comma, nel primo periodo, è soppressa la parola: «Non» e le
parole: «Istituto nazionale per l'assistenza dei dipendenti degli enti locali» sono
sostituite dalle seguenti: «Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'Amministrazione pubblica»; nel secondo periodo le parole: «Lo stesso
divieto vale per» sono sostituite dalle seguenti: «Non si possono perseguire».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le
organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono
dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo (250) (251).
(250) Vedi, anche, il comma 347 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. In
attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 27 dicembre
2006, n. 313.
(251) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
13-ter. Contributi agricoli.
1. Per assicurare la piena funzionalità degli enti gestori, per i mesi di maggio,
giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2005 sono sospesi i termini per
l'adempimento degli obblighi derivanti dalle cartelle di pagamento e per le
procedure di riscossione relative ai contributi previdenziali e assistenziali
concernenti i datori di lavoro e i lavoratori, dipendenti e autonomi, del settore
agricolo, con recupero dei relativi importi entro il 20 dicembre 2005 (252) (253).
(252) Comma così sostituito dall'art. 14-quinquiesdecies, D.L. 30 giugno
2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(253) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Capo VIII - Incremento degli investimenti in capitale umano,
potenziamento del sistema scolastico e dei sistemi di acquisizione
delle conoscenze dei lavoratori
14. ONLUS e terzo settore.
1. Le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti
soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non
lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto
dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela,
promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e in favore di
fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo
svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca sono deducibili dal reddito complessivo del
soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui (254).
2. Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di
scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le
operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro
quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che
rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
3. Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
4. Qualora nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità
siano esposte indebite deduzioni dall'imponibile, operate in violazione dei
presupposti di deducibilità di cui al comma 1, la sanzione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è maggiorata del
duecento per cento.
5. Se la deduzione di cui al comma 1 risulta indebita in ragione della
riscontrata insussistenza, in capo all'ente beneficiario dell'erogazione, dei
caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico
ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i
suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le
maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
6. In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di
cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di
legge.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter) è aggiunta, in fine, la
seguente: «l-quater) le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di
università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di
ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli
enti parco regionali e nazionali.»;
b) all'articolo 100, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le
erogazioni liberali a favore di università, fondazioni universitarie di cui
all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni
universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle
associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per
oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto
superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali;» (255).
8. [Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito a favore di università,
fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca
pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli
enti parco regionali e nazionali, sono esenti da tasse e imposte indirette
diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo; gli
onorari notarili relativi agli atti di donazione, effettuati ai sensi del comma 7,
sono ridotti del novanta per cento] (256).
8-bis. Il comma 7-bis dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
abrogato (257).
8-ter. La deroga di cui all'articolo 4, comma 104, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, si applica anche a decorrere dall'anno 2005 (258).
(254) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 14 maggio
2005, n. 80 e poi dall'art. 1-bis, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione.
(255) Lettera così modificata dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
(256) Comma abrogato dal comma 355 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n.
266.
(257) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
(258) Comma aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
Capo IX - Disposizioni finali
14-bis. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le
province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con
le norme dei rispettivi statuti (259).
(259) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
14-ter. Abrogazione di norme.
1. Sono abrogati l'articolo 2, commi 8 e 9, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, l'articolo 2, comma 6, del
regolamento di cui al D.M. 2 giugno 1998, n. 174 del Ministro delle finanze, e
l'articolo 10 del D.M. 7 aprile 1999 del Ministero delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999.
2. L'attività di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche e sportive può
essere esercitata dal concessionario con mezzi propri o di terzi, nel rispetto
dell'articolo 93 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni (260).
(260) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80.
15. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 5, comma 14, 7, commi 2 e 3-
ter, 9, comma 3, 10, comma 1, 12, comma 6, e 14, pari a complessivi 77,25
milioni di euro per l'anno 2005, 472,750 milioni di euro per l'anno 2006,
378,75 milioni di euro per l'anno 2007 e 316,55 milioni di euro a decorrere dal
2008, si provvede:
a) quanto a 15,75 milioni di euro per l'anno 2006, 15,25 milioni di euro per
l'anno 2007 e 10,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'àmbito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, utilizzando la
proiezione per i predetti anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni per euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per euro 10,75
milioni per l'anno 2006 e per euro 10,25 milioni a decorrere dall'anno 2007;
b) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'àmbito
dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
c) quanto a 68 milioni di euro per l'anno 2005, 319 milioni di euro per
l'anno 2006, 293,5 milioni di euro per l'anno 2007 e 306,3 milioni di euro a
decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 7, comma 3, e 10, commi 2, 3 e 4;
d) quanto a 4,25 milioni di euro per l'anno 2005, 133 milioni di euro per
l'anno 2006 e 65 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come determinata dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2. L'importo corrispondente alle maggiori entrate di cui agli articoli 7, comma
3, e 10, commi 2, 3 e 4, non utilizzate a copertura degli oneri derivanti dal
presente decreto, è iscritto sul Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, per 15 milioni di euro per l'anno 2006, 20 milioni di euro per l'anno 2007
e 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (261).
(261) Articolo così sostituito dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n.
80.
16. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.