IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 [1]e 87 della Costituzione [2];

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B [3];

Vista la direttiva 2002/84/CE [4]del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 [5]del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268 [6];

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 [7];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 [8];

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 ottobre 1999 [9], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 25 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541 [10];

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 [11];

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28 [12];

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 [13];

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 [14];

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, 13 ottobre 2003, n. 305 [15];

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 25 novembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari regionali;


Emana

il seguente decreto legislativo:


Articolo1.

Applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali di volta in volta in vigore


1. In attuazione della direttiva 2002/84/CE [16], i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi ed amministrativi che recepiscono nell'ordinamento nazionale le direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria indicate nella medesima direttiva, nonché quelle di modifica delle stesse, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni a detti strumenti dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano in vigore, fattosalvo l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 [17].

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli