OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – IRPEF – detrazioni per carichi di famiglia - art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR).

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazionedell’art. 12 del D.P.R. n. 917 del 1986 è stato esposto il seguente QUESITO TIZIO riferisce che, a partire dall'1/1/2008 e sino al 31/12/2011 percepirà mensilmente dall'INPS un assegno straordinario di sostegno al reddito per il settore del credito (Fondo di solidarietà ALFA). La parte fa presente che, poiché tale assegno è assoggettato a tassazione separata ed il CUD rilasciato dall'INPS avrà ritenute IRPEF uguali a zero, non potrà far valere oneri nella propria dichiarazione dei redditi (quali interessi mutuo, spese mediche, detrazione per il coniuge a carico). Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se la madre convivente, che percepisce un assegno di reversibilità dall'INPS, possa usufruire della detrazione per "figlio e altri familiari a carico (nuora)".

2 SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE L'istante ritiene che sia possibile per la madre usufruire della detrazioneper "figlio e altri familiari a carico (nuora)". PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi), come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria per il 2007 -, dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: - "c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati" e "la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro"; - "d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e80.000 euro". Nell'istanza è fatto presente che nell'anno 2008: a) TIZIO percepirà esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata, con impossibilità, quindi, di far valere oneri nella propria dichiarazione dei redditi (quali interessi mutuo, spese mediche, detrazioni per il coniuge a carico); b) il coniuge di TIZIO non possiede redditi; c) la madre, con lui convivente, percepisce un assegno di reversibilità dall'INPS soggetto alle ritenute IRPEF.

3 Chiede, pertanto, se possa la madre usufruire della detrazione per "figlio" e "altre persone" a carico. L'art. 12 del TUIR, come ricordato, stabilisce che per poter fruire della detrazione "per ogni altra persona indicata nell'art. 433 del c.c." è necessario che questa conviva con il contribuente oppure riceva da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. Per i figli non è, invece, richiesto il requisito della convivenza o la provadegli assegni alimentari. Inoltre è richiesto che tutti i soggetti "a carico" non abbiano conseguito un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Invero, TIZIO può essere considerato quale "figlio a carico" ai sensi del citato articolo 12, coma 1, lett. c), qualora il suo reddito complessivo, come sopra specificato, non superi 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per le "altre persone" a carico, già la circolare n. 95 del 12 maggio 2000,punto 3.1.4, ha precisato che la detrazione spetta "anche per la nuora e per il nipote, che non possiedono individualmente un reddito complessivo superiore a lire 5.500.000 (ora euro 2.840,51), a condizione che gli stessi convivano con il nonno oppure, se non conviventi, a condizione che il nonno corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria". Per quanto sopra, la moglie di TIZIO, può essere considerata "a carico" della suocera, ai sensi del citato articolo 12, comma 1, lett. d), se ed in quanto convivente con la suocera e titolare di un reddito complessivo, come sopraspecificato, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.