INPS

Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione centrale Organizzazione

Direzione centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Direzione centrale Entrate


Circolare 31.12.2008 n. 115


Mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens. Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22 - DS22mob) e della dichiarazione sostitutiva (mod. DSO) per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e mobilità. Quadro organizzativo procedurale ed istruzioni operative.



1. Premessa e quadro normativo


2. Aggiornamento della modulistica


3. Innovazioni procedurali


4. Istruzioni operative



1. PREMESSA E QUADRO NORMATIVO


L’art. 44, comma 9, della legge 24. 11. 2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005 , il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (e-mens). Tale sistema dispensa le Aziende, come anche precisato dalla circolare n.152 del 2004, dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo.


Le informazioni acquisite tramite e-mens sono state utilizzate fino ad oggi per le prestazioni pensionistiche mentre per le prestazioni a sostegno del reddito sono state ritenute un mero strumento di controllo dei contenuti del mod . DS 22/ DS22 MOB o della dichiarazione sostitutiva.


A decorrere dal mese di luglio 2008 (cfr. messaggi n. 11037 del 14.5.2008 e n.12561 del 29.5.2008), il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni; si è quindi previsto l’inserimento di quattro nuove informazioni, relative a:


· orario contrattuale;


· retribuzione “teorica” del mese;


· numero di mensilità annue;


· percentuale part-time.


Il flusso retributivo così implementato consente la liquidazione dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.

Va, inoltre, considerato che l’integrazione delle basi di dati operata in attuazione del sesto comma dell’ articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall’articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006) rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai “servizi competenti” con il modello UNIFICATO LAV (UNILAV).

Con effetto immediato, pertanto, attesa la disponibilità negli archivi della denuncia e-mens già del mese di settembre(1) e quelle successive, sarà pertanto possibile procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità sulla base dei dati disponibili con il flusso e-mens.


AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA


Attesa la disponibilità da flusso e-mens di tutti i dati necessari per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dell’indennità di mobilità e dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994, é stata predisposta la seguente nuova modulistica:


DS21 (modello semplificato di domanda), che riporta:


· i dati anagrafici


· le indicazioni per il pagamento


· l’autocertificazione della dichiarazione di disponibilità al lavoro resa al Centro per l’impiego


· l’indicazione dell’eventuale richiesta dell’assegno al nucleo familiare (ANF)


· l’indicazione per esprimere le opzioni tra assegno di invalidità e indennità di mobilità e tra DS ordinaria e TS edili ex lege n.427/75


· la possibilità della sottoscrizione della delega sindacale e/o del mandato di patrocinio


ANF/PREST, da compilarsi, come allegato al DS21 ed eventualmente ad integrazione dell’ANF/DIP utilizzato dall’ex datore di lavoro e già presente nella dichiarazione mensile (e-mens), esclusivamente nel caso di richiesta dell’assegno al nucleo familiare;


viene eliminato il modello DS22 – DS22MOB, che non dovrà, pertanto, essere più utilizzato con effetto immediato dalla pubblicazione della presente circolare;


DS22LD, rimane in essere sino a perfezionamento del flusso dei dati on-line circa gli avviamenti e le cessazioni, con le relative caratteristiche, dei contratti di lavoro rientranti nella categoria dei “lavoratori domestici”;


DS22/ed, di nuova istituzione, che riporta, per la liquidazione del trattamento speciale edili ex lege 427/1975 (e non anche per i trattamenti di cui all’articolo 11 della legge n. 223/1991 e dall’articolo 3, comma 3, della legge n. 451/1994), i dati previsti dalla legge n. 427/1975 e non presenti nel flusso e-mens.


La suddetta modulistica sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito internet istituzionale.


3. INNOVAZIONI PROCEDURALI




Le procedure di liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità saranno implementate con l’automatico inserimento, negli appositi campi, dei dati necessari al calcolo degli importi da porre in pagamento.


Tra le innovazioni la procedura produrrà il DS58A che conterrà anche l’indicazione della base di calcolo utilizzata per la liquidazione della prestazione.


La disponibilità della procedura aggiornata sarà comunicata con specifico messaggio.

Si indicano di seguito le modalità di determinazione della base di calcolo delle specifiche prestazioni con l’utilizzo delle nuove informazioni contenute nel flusso e-mens.


3a. Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria


La base di calcolo della prestazione sarà determinata con riferimento alla retribuzione teorica media dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive .


Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:


1. determinazione della retribuzione teorica media (retribuzione teorica(2) dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione diviso 3)


2. determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica media moltiplicata per numero mensilità annue(2) divisa per 12000(3))


Esempio:


· Retribuzioni teoriche dei tre mesi presi a riferimento: luglio euro 1500,00 - agosto euro 1800,00 - settembre euro 1850,00


13 mensilità annue.

Pertanto:


1. 1500,00 + 1800,00 + 1850,00 = 5150,00 : 3 = 1716,66


2. 1716,66 x 13000 : 12000 = 1859,71


La retribuzione teorica indicata nel flusso e-mens è sempre rapportata a mese intero, salvo che per l’eventuale inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese; in tal caso, la retribuzione stessa è già rapportata all’esatto periodo lavorato.


Nel caso, quindi, di cessazioni del rapporto di lavoro nel corso del mese è necessario recuperare dall’eventuale quarto mese precedente il licenziamento, un numero di giorni sufficienti a coprire il periodo mancante comunque non eccedenti 30 giorni di calendario; il divisore mensile per la liquidazione della prestazione è sempre pari a 30.

Qualora la retribuzione teorica mostri un andamento costante nel tempo (ultimi mesi di lavoro) sarà sufficiente prendere a riferimento una mensilità, evitando il calcolo illustrato al precedente punto 1.








3b. Indennità di mobilità e trattamenti speciali edili (l. 223/91 e 451/94)


La base di calcolo delle prestazioni sarà determinata dalla retribuzione teorica del periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, aumentata dell’importo dei ratei delle eventuali mensilità aggiuntive.


Il calcolo sarà conseguentemente effettuato mediante:


1. individuazione della retribuzione teorica(2) pari ad una mensilità intera


determinazione della base di calcolo (retribuzione teorica(2) moltiplicata per il numero mensilità annue(2) divisa per 12000(3))


Il valore del divisore mensile si ottiene moltiplicando l’orario contrattuale(2) settimanale per 52 (settimane di un anno) e dividendo il risultato per 12 (mesi). Pertanto per un orario settimanale di 40 ore il divisore risulterà essere 173 (40x52:12= 173); in caso di lavoro a tempo parziale, tale valore va moltiplicato per la percentuale part-time(2).


4. ISTRUZIONI OPERATIVE


Al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione, le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica , utilizzeranno per la determinazione della base di calcolo esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di calcolo illustrati ai precedenti punti 3a e 3b.


Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso e-mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le modalità indicate nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).


Il Direttore generale


Crecco




(1) Le denunce e-mens devono essere inviate entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.


Pertanto con la denuncia del mese di settembre 2008, inviata entro il 30 ottobre 2008, si sono perfezionate le prime tre mensilità in cui sono obbligatoriamente presenti nel flusso e-mens le nuove informazioni necessarie per la liquidazione delle prestazioni.


(2) “orario contrattuale”, “retribuzione teorica”, “numero di mensilità annue”, “giorni retribuiti” e percentuale part-time sono informazioni contenute nel flusso e-mens e visualizzabili tramite hydra-web.


(3) Il numero delle mensilità aggiuntive è indicato in millesimi, vale a dire che nel caso di 13 mensilità sarà indicato il valore 13000. Tale formulazione consente di rappresentare anche tipologie per le quali la determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio per quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell’importo corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da indicare sarà uguale a 13156 (12 mensilità + 200/173).