OGGETTO: Legge n. 247/2007. Sgravio contributivo a favore della
contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 7 maggio
2008. Aziende che operano con il sistema del DM10: modalità
operative per la fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione
degli importi oggetto di decontribuzione. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti
 
SOMMARIO: modalità operative con le quali le aziende, che operano con il sistema del
DM10, possono fruire dello sgravio contributivo - introdotto dalla legge
n.247/2007 in sostituzione della decontribuzione dei premi di risultato -
autorizzato dall’Istituto 

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed il successivo DM 7 maggio 2008 hanno
disciplinato lo sgravio contributivo introdotto – in via sperimentale per il triennio
2008 – 2010 - dal comma 67 della legge attuativa del protocollo welfare, in
sostituzione del regime di decontribuzione ex DL 67/1997 abrogato, come noto, dal
1 gennaio 2008.
Con la circolare n. 82 del 6 Agosto 2008 sono stati illustrati i contenuti del beneficio
contributivo e fornite, altresì, le modalità da seguire per richiedere lo sgravio
previsto dalla legge.
Come reso noto con un recente messaggio(1), l’Istituto ha portato a termine le
operazioni richieste dalla norma e - dopo attenta analisi delle domande trasmesse e
tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti dal DM 7 maggio 2008 - ha provveduto a
stilare l’elenco dei soggetti aventi diritto al beneficio, dandone, altresì,
comunicazione ad aziende ed intermediari.
Con la presente circolare si illustrano, quindi, le modalità operative che, a seguito
dell’ammissione all’incentivo, i datori di lavoro - che operano con il sistema del
DM10 - dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex
lege n. 247/2007. Riguardo allo sgravio riferito ad operai agricoli (OTI e OTD), si fa
riserva di successive istruzioni.
1. Generalità
La misura incentivante, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla
contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello, entro il
limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.
Lo sgravio è così articolato:
• entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al
netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e - in agricoltura - al
netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
• totale sulla quota del lavoratore.
Con riguardo alla sua entità, si premette che gli importi comunicati ai soggetti
ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Ove – infatti - le aziende, per motivazioni connesse all’impianto stesso della
contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero
titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio
effettivamente spettante.
Si precisa altresì che, per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in
considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.
Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui
all’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità
contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi(2).
2. Casistiche particolari
2.1 Erogazioni mensili
In caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento
economico territoriale (EET) definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi
del C.C.N.L., lo sgravio può essere applicato per ciascun mese, ferme restando la
verifica dei risultati e l’ammontare complessivo sgravabile, che – come anticipato –
non può superare l’importo comunicato dall’Istituto.
2.2 Operazioni societarie
Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, cessione di azienda), che
comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle
more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata o cedente, le operazioni
di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro
subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al
lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che,
ovviamente, non accederà all’incentivo.
A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell’Istituto
territorialmente competente l’attribuzione del codice di autorizzazione previsto
(vedi punto 5), corredando la richiesta degli elementi utili all’ammissione al
beneficio contributivo.
2.3 Massimale contributivo
Nei riguardi degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche
obbligatorie privi di anzianità contributiva, trova applicazione(3) – come noto – un
massimale annuo per la base contributiva e pensionabile.
Con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui trattasi,
la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 3% - entro
cui può operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo(4).
2.4 Coesistenza di premi
Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le
tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello
sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000
Premio contrattazione aziendale € 700,00
Premio contrattazione territoriale € 500,00
Misura massima dell’agevolazione € 900,00 (€ 30.000 *3%)
Sgravio azienda € 225,00 (€ 900*25%)
Sgravio lavoratore € 82,71 (€ 900*9,19%)
Proporzionalità:
sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%
sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%
Ripartizione:
• sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 130,50
• sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 48,25
• sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 94,50
• sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 34,46
2.5 Aziende cessate
Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno in corso - che, nelle
more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l’attività, ai fini
della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle
regolarizzazioni contributive (DM10V).
3. Lavoratori iscritti ad Enti pensionistici diversi
Il Decreto interministeriale 7 maggio 2008 ha affidato all’Istituto la gestione del
beneficio contributivo, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri Enti
previdenziali (INPDAP – INPGI- IPOST – ENPALS).
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le
aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli Enti interessati.
Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all’Inps le
“contribuzioni minori”, lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva
in essere presso l’Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime
contribuzioni.
4. Regolarizzazione delle somme fruite a titolo di decontribuzione
Come anticipato, la legge n. 247/2007, nell’istituire lo sgravio in trattazione, ha
previsto l’abrogazione – con effetti dal 1/1/2008 – del regime di decontribuzione di
cui al DL n. 67/1997.
Al riguardo, l’articolo 5 del DM 7 maggio 2008, contiene una disposizione finalizzata
alla regolarizzazione della posizione contributiva per coloro che, nelle more
dell’emanazione del decreto, hanno continuato ad operare la decontribuzione sui
premi di risultato. A tale proposito, con il messaggio n. 8312/2008, l’Istituto ha già
reso noto che i datori di lavoro ammessi all’incentivo contributivo, possono
compensare l’ammontare della contribuzione non versata a seguito di
decontribuzione con gli importi loro spettanti a titolo di sgravio, senza ulteriori
oneri aggiuntivi.
La medesima sistemazione dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro non
ammessi al beneficio introdotto dalla legge n. 247/2007.
Per le modalità operative, si rimanda a quanto illustrato al successivo punto 6.
5. Istruzioni operative
Alle posizioni contributive riferite ad aziende autorizzate allo sgravio in esame sarà
automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2008” e fino
a “febbraio 2009”(5) il codice di autorizzazione “9D”, che assume il nuovo
significato di “datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007”(6).
5.1 Fruizione sgravio contributivo.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio
opereranno come segue:
- determineranno l’ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti
delle somme autorizzate;
- riporteranno il relativo importo nel quadro “D” del DM10 utilizzando i seguenti
codici di nuova istituzione, diversi in ragione della tipologia contrattuale
(aziendale/territoriale):
Contrattazione aziendale Contrattazione territoriale
L934
Sgr. aziendale ex.
L.247/2007 quota a favore
del datore di lavoro
L936
Sgr. territoriale ex.
L.247/2007 quota a favore del
datore di lavoro
L935
Sgr. aziendale ex
L.247/2007 quota a favore
del lavoratore
L937
Sgr. territoriale ex.
L.247/2007 quota a favore del
lavoratore
Le suddette modalità sono valide sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di
paga già scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la
corresponsione dei premi, sia per quelli - fino a dicembre 2008 - in cui avverrà la
corresponsione.
All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al
lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
Per quanto riguarda le aziende sospese/cessate, il recupero dell’incentivo spettante
dovrà essere richiesto con procedura recupero crediti, con la compilazione del mod.
DM10/V avente periodo di riferimento l’ultimo mese di attività lavorativa con
dipendenti utilizzando gli stessi codici della procedura DM10.
6. Regolarizzazione abrogato regime di decontribuzione
Ai fini della regolarizzazione dell’abrogato regime di decontribuzione (vedi punto 4),
i datori di lavoro opereranno come segue:
- quantificheranno l’ammontare delle retribuzioni non assoggettate a
contribuzione e lo sommeranno all’imponibile del mese in cui avviene la
sistemazione, assoggettando a contribuzione l’importo complessivo;
- recupereranno il contributo di solidarietà del 10% già versato sulle somme
decontribuite, con i codici già in uso del quadro D:
Codice Significato
L931 rec. contrib. solid. 10% per la generalità dei lavoratori
L933
rec. contrib. solid. 10% per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al
31.12.2002
6.1 Riflessi sui flussi DM10 ed EMens
La regolarizzazione della decontribuzione comporta riflessi sui flussi DM10 ed
EMens.
In presenza di sistemazioni effettuate entro l’anno, non appare necessaria alcuna
ulteriore operazione.
Se, invece, la regolarizzazione viene effettuata a gennaio o a febbraio, è necessario
che la quota di retribuzione che si aggiunge all’imponibile mensile venga inserita tra
le variabili in aumento sia sul DM10, sia sull’EMens.
Sul DM10 di gennaio/febbraio 2009, l’importo che – a seguito della regolarizzazione
della decontribuzione - avrà aumentato la retribuzione del mese - deve essere
esposto sul quadro “B-C”, preceduto dal codice“A000” .
Sulla corrispondente denuncia EMens, nell’elemento <Imponibile>, va riportato il
valore della retribuzione complessivamente assoggettata nel mese a contribuzione,
mentre nell’elemento <VarRetributive>, attributo anno 2008,
<AumentoImponibile>, va indicato l’ammontare della retribuzione, eccedente la
quota mensile, riferita all’anno 2008.
7. Termine per le operazioni di conguaglio/regolarizzazione
Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 del terzo del mese
successivo alla data di emanazione della presente circolare, come previsto dalla
delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.03.1993.
Le aziende tenute ad entrambe le sistemazioni – fermo restando il trimestre a loro
disposizione per le operazioni – avranno cura di regolarizzare la decontribuzione
operata con la stessa denuncia contributiva con la quale portano a conguaglio lo
sgravio spettante.
8. Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile degli sgravi in argomento la procedura di ripartizione
contabile dei DM10, in presenza dei diversi nuovi codici di cui è cenno nel punto 5.
della presente circolare, imputa i relativi importi ai conti di seguito specificati,
istituiti nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle
gestioni previdenziali:
GAW 37/119 - per l’imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con
la contrattazione aziendale (codici “L934” e “L935”);
GAW 37/120 - per l’imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con
la contrattazione territoriale (codici “L936” e “L937”);
Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle
ripartizioni delle denunce contributive DM10, si dispone che i conti di cui sopra è
cenno debbano essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto
attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.
Inoltre, in considerazione della eventualità che, a seguito delle operazioni di
regolarizzazione previste al precedente punto 5.2, possano risultare nell’esercizio
2009 saldi anomali dei conti di imputazione del contributo di solidarietà ex D.L. n.
67/1997 versato dal 1° gennaio 2008 e non dovuto, si ritiene opportuno che il
rimborso alle aziende delle somme evidenziate con il codice “L931” sia imputato ai
già esistenti conti … 34/… (Uscite varie - Rimborso di contributi), accesi alle
diverse gestioni interessate, ovvero al conto FPY 34/100, ugualmente esistente,
quelle evidenziate con il codice “L933”.
I conti GAW 37/119 e GAW 37/120, di nuova istituzione, sono riportati in allegato.
Il Direttore generale
Crecco
(1) Cfr. messaggio n. 27274 del 5 dicembre 2008
(2) Cfr. circolare n. 51 del 18 aprile 2008 e successivi messaggi n. 14521 e 17880/2008
(3) Disposizione introdotta dall’articolo 2, comma 18 della legge n. 335/1995
(4) Per l’anno 2008, il massimale è stato pari a € 88.669,00
(5) Scadenza del trimestre a disposizione per le operazioni di conguaglio
(6) Nel caso in cui, nella domanda di sgravio, non fosse presente la matricola, i datori di
lavoro provvederanno a richiedere alla Sede territorialmente competente l’attribuzione del
codice di autorizzazione, previo dimostrazione della titolarità del benefici