Estensione agli apprendisti delle prestazioni economiche di malattia
Circolare INPS del 21/02/2007 n. 43
Avv. Michele Spadaro
di Milano, MI
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Il comma in questione, infatti, detta la nuova disciplina contributiva del contratto di apprendistato e prevede anche che, a decorrere da tale data, ai lavoratori assunti con questo tipo di rapporto ai sensi
del capo I del titolo VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni,
sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la disciplina
generale prevista per i lavoratori subordinati.
Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione legislativa, si forniscono le seguenti istruzioni
operative, fermo restando che, per quanto non espressamente previsto - trattandosi sostanzialmente
di un'estensione sic et simpliciter della disciplina generale ad un ambito lavorativo precedentemente
sprovvisto di tutela previdenziale obbligatoria dell'evento malattia - le Sedi dovranno fare
riferimento alle istruzioni vigenti emanate per la generalità dei lavoratori dipendenti.
2. Ambito di applicazione
Destinatari della prestazione sono i soggetti, operanti in qualsiasi settore di attività, assunti con
contratto di apprendistato come regolato dagli articoli 47 e seguenti del D.Lgs. n. 276/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero - per le realtà territoriali nelle quali tali disposizioni
non sono ancora operative - dalla normativa di cui alla legge n. 196/1997.
Il rinvio a tale ultima disciplina riguarda anche gli apprendisti assunti con contratto stipulato prima
dell'entrata in vigore del già citato decreto legislativo n. 276/2003.
Per quanto riguarda la decorrenza della nuova tutela, essa trova applicazione per gli eventi morbosi
insorti a partire dal 1° gennaio 2007.
3. Certificazione di malattia
A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica ai soggetti individuati al punto 2 la disposizione di cui
all'art. 2 del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed
integrazioni, che prevede l'onere del lavoratore di presentare o inviare all'INPS ed al datore di lavoro,
entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, rispettivamente, il certificato e l'attestato di
malattia compilati dal medico curante. In caso di presentazione o invio del certificato di malattia
oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell'intera
indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del
ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Si fa, infine, presente che il certificato medico OPM-INPS verrà modificato inserendo tra le
qualifiche lavorative una specifica dedicata agli apprendisti.
4. Controlli
A decorrere dal 1° gennaio 2007 ai soggetti individuati al punto 2 si applicano le disposizioni in
materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5 D.L. 463/1983
convertito con modificazioni nella Legge n. 638/1983). Pertanto, a decorrere dalla citata data,
l'Istituto è abilitato a disporre, d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro, l'effettuazione di visite
domiciliari e/o ambulatoriali volte ad accertare la sussistenza dello stato di incapacità lavorativa. Al
fine di consentire il regolare espletamento dei predetti controlli, i soggetti di cui trattasi sono tenuti
ad indicare sul certificato e sull'attestato di malattia l'esatto e completo indirizzo di reperibilità
(residenza o temporanea diversa dimora) ed a comunicare tempestivamente, all'INPS e al datore di
lavoro, ogni eventuale variazione dello stesso.
Eventuali assenze ingiustificate a visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale, dovranno essere
sanzionate secondo i criteri e le modalità già applicati per i lavoratori subordinati aventi diritto
all'indennità di malattia.
5. Misura durata e limiti della prestazione
Considerato che dottrina e giurisprudenza propendono a configurare il rapporto di apprendistato
come un contratto a tempo indeterminato - con facoltà di recesso al termine del periodo di
apprendimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile e con le peculiarità che
lo contraddistinguono - ai fini della misura, della durata e dei limiti erogativi della prestazione di
malattia di cui trattasi trova integrale applicazione la disciplina vigente per i lavoratori subordinati,
nel rispetto del limite massimo indennizzabile di 180 giorni per anno solare previsto per la generalità
dei lavoratori dipendenti.
6. Contribuzione figurativa
In considerazione del fatto che l'art. 1 comma 773 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come
detto in premessa, ha esteso sic et simpliciter agli apprendisti la tutela previdenziale relativa alla
malattia prevista per i lavoratori dipendenti, ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato per
gli eventi indennizzati a tale titolo dovrà essere riconosciuta contribuzione figurativa secondo le
regole previste per la generalità dei lavoratori subordinati.
7. Adempimenti dei datori di lavoro
A decorrere dal 1° gennaio 2007, i datori di lavoro anticiperanno l'importo dell'indennità di malattia
e lo porteranno a conguaglio con i contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. A tal fine, si
atterranno alla prassi già in uso per la generalità dei lavoratori dipendenti (quadro "D"- rigo 52 del
DM10/2).
8. Istruzioni procedurali
Nella procedura di gestione della certificazione di malattia è stato istituito il codice qualifica "A",
accettato nell'acquisizione di certificati nei quali l'inizio di malattia dichiarato è successivo al
31.12.2006. Per tale categoria di lavoratori la procedura emette le lettere di sanzione previste per le
altre categorie di assicurati, in presenza delle condizioni che ne determinano l'emissione.
Nella procedura di pagamento diretto delle prestazioni di malattia è stato istituito il codice qualifica
"AP" per gestire gli eventi di malattia degli apprendisti disoccupati o sospesi dal lavoro, in quanto
per quelli in attività l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata con le modalità previste
per le altre categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità di malattia a carico dell'Inps.
Gli eventi indennizzati sono quelli che iniziano successivamente al 31.12.2006.
9. Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni di che trattasi si confermano le istruzioni vigenti
per tale tipologia di prestazioni che prevedono l'imputazione delle stesse ai conti esistenti PTP
30/070 (competenza "anno in corso") e PTP 30/010 (competenza "anni precedenti"), se poste a
conguaglio con la denuncia DM 10/2, ovvero ai conti, ugualmente esistenti, PTP 30/073
(competenza "anno in corso") e PTP 30/003 (competenza "anni precedenti"), se erogate direttamente.
Si confermano, altresì, le modalità di rilevazione di eventuali recuperi che devono essere imputati al
conto esistente PTP 24/030.
Il Direttore
Crecco
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