IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante "Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989";

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005";

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440 recante "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive";

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 2007 recante "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2007, n. 50, supplemento ordinario n. 52;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, in vigore dal 1° gennaio 2008 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA);

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 19 febbraio 2008;

Considerata la necessità di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2008, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego é considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Considerato il presente decreto sostitutivo del decreto ministeriale 24 gennaio 2007, citato in premessa;

Articolo 1 - [Disposizioni di approvazione]

E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2008 e riportata nell'allegato I.

Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.

La lista è composta dalle seguenti cinque sezioni:

sezione 1: classi vietate;

sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;

sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;

sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;

sezione 5: pratiche e metodi vietati. 

Articolo 2 - [Disposizioni finali]

Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 24 gennaio 2007, e successive modificazioni, meglio indicato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2008.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Allegato 1 - Lista delle sostanze e metodi proibiti - Anno 2008

Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989

Emendamento all'appendice della Convenzione adottata dal Gruppo di monitoraggio nell'ambito della sua 26esima riunione tenutasi il 12-13 novembre 2007

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI - ANNO 2008
Traduzione non ufficiale

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI - ANNO 2008

In vigore dal 1° gennaio 2008

L'uso di qualsiasi farmaco dovrebbe essere limitato alle indicazioni mediche

SOSTANZE E METODI SEMPRE VIETATI
(IN e FUORI COMPETIZIONE)


SOSTANZE VIETATE

S1. AGENTI ANABOLIZZANTI

Gli agenti anabolizzanti sono proibiti.

1. Steroidi anabolizzanti androgeni (SAA)

a. Gli SAA esogeni [*], includono:

1-androstenediolo (5-androst-1-ene-3,17-diolo); 1-androstendione (5-androsten-1-ene-3,17-dione); bolandiolo (19- norandrostenediolo); bolasterone; boldenone; boldione (androsta-1,4- diene-3,17dione); calusterone; clostebol; danazolo (17-etinil-17- idrossiandrost-4-eno[2,3-d]isossazolo); deidroclorometil-testosterone (4-cloro-17-idrossi-17-metilandrosta-1,4-dien-3-one);

desossimetiltestosterone (17-metil-5-androst-2-ene-17-olo);

drostanolone; etilestrenolo (19-nor-17-pregn-4-ene-17-olo);

fluossimesterone; formebolone; furazabolo (17-idrossi-17-metil- 5-androstan[2,3-c]-furazan); gestrinone;

4-idrossitestosterone (4,17-diidrossiandrost-4-ene3-one);

mestanolone; mesterolone; metandienone (17-idrossi-17- metilandrosta-1,4-diene-3-one); metenolone; metandriolo;

metasterone (2,17-dimetil-5-androstan-3-one-17-olo);

metildienolone (17-idrossi-17-metilestra-4,9-diene-3-one); metil-1- testosterone (17 idrossi-17-metil-5-androst-1-ene-3-one);

metilnortestosterone (17-idrossi-17-metilestr-4-ene-3-one),

metiltrienolone (17-idrossi-17-metilestra-4,9,11-triene-3-one);

metiltestosterone; mibolerone; nandrolone; 19-

norandrostenedione (estr-4-ene-3,17-dione); norboletone;

norclostebolo; noretandrolone; ossabolone; ossandrolone;

ossimesterone; ossimetolone; prostanozol ([3,2-c]pirazolo-5- etioallocolano-17-tetraidropiranolo); quinbolone; stanozololo;

stenbolone; 1-testosterone (17-idrossi-5-androst-1-ene-3-one);

tetraidrogestrinone (18-homo-pregna-4,9,11-triene-17-olo-3-one);

trenbolone e altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i).

b. Gli SAA endogeni [**]:

androstenediolo (androst-5-ene-3,17-diolo); androstenedione (androst-4-ene-3,17-dione); diidrotestosterone (17-idrossi-5- androstan-3-one); prasterone (deidroepiandrosterone, DHEA), testosterone.

e i seguenti metaboliti e isomeri:

5-androstane-3,17-diolo; 5-androstane-3,17-diolo; 5- androstane-3,17-diolo;, 5-androstane-3,17-diolo; androst-4- ene-3,17-diolo; androst-4-ene-3,17-diolo; androst-4-ene- 3,17-diolo; androst-5-ene-3,17-diolo; androst-5-ene-3,17-diolo; androst-5-ene-3,17-diolo;

4-androstenediolo (androst-4-ene-3,17-diolo); 5-androstenedione (androst-5-ene-3,17-dione); epi-diidrotestosterone; 3-idrossi-5- androstan-17-one; 3-idrossi-5-androstan-17-one;

19-norandrosterone; 19-noretiocolanolone.

Se uno steroide androgeno anabolizzante può essere prodotto naturalmente dall'organismo, un campione biologico sarà considerato contenente tale sostanza proibita quando la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker e/o qualora la presenza di un rapporto di concentrazione nel campione dell'atleta, pertinente la sostanza, differisce in misura così elevata dai valori normalmente riscontrati nell'uomo, che è improbabile poterla considerare compatibile con una normale produzione endogena. Un campione biologico non deve essere considerato come contenente una sostanza proibita ogni qual volta l'atleta fornisce prova che la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker e/o che il rapporto di concentrazione rilevato nel campione dell'atleta è attribuibile ad una condizione fisiologica o patologica.

In ogni caso, e per qualsiasi concentrazione, il campione biologico dell'atleta sarà considerato contenente una sostanza proibita e il laboratorio fornirà un riscontro analitico di positività se, sulla base di una metodica analitica affidabile (es. IRMS), il laboratorio può dimostrare che la sostanza proibita è di origine esogena. In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini.

Quando un valore rientra nel range dei livelli normalmente riscontrati nell'uomo) e una metodica analitica affidabile (es. IRMS) non ha determinato l'origine esogena della sostanza, ma sussistono indicazioni, come ad esempio un confronto con i profili steroidei endogeni di riferimento, del possibile uso di una sostanza proibita, oppure quando un laboratorio ha riportato un rapporto T/E maggiore di quattro (4) ad uno (1) e una metodica analitica affidabile come l'IRMS non ha determinato 4 l'origine esogena della sostanza, l'Organizzazione Antidoping competente dovrà condurre ulteriori indagini che prevedano il riesame di ogni test precedente o l'esecuzione di altri tests.

Quando è richiesta una tale indagine, il risultato dovrà essere riportato dal laboratorio come atipico e non come riscontro di positività. Se il laboratorio accerta, usando un metodo analitico affidabile supplementare (come l'IRMS), che la Sostanza Proibita è di origine esogena, non sono necessarie altre indagini e il campione sarà considerato contenere una sostanza proibita.

Se non è stata utilizzata una ulteriore ed affidabile metodica analitica (es. IRMS) e non sono disponibili almeno gli ultimi tre precedenti test, l'Organizzazione Antidoping competente determinerà il profilo longitudinale dell'atleta per mezzo di un minimo di tre test da effettuarsi senza preavviso in un periodo di tre mesi.

Il risultato che ha determinato lo studio longitudinale dovrà essere riportato come atipico

Se il profilo longitudinale dell'atleta, ottenuto dai successivi controlli, non è compreso nei normali limiti fisiologici, il risultato sarà un riscontro analitico di positività.

In casi estremamente rari, possono essere riscontrabili nelle urine concentrazioni molto piccole di boldenone di origine endogena, a livello di nanogrammmi per millilitro (ng/ml). Quando un laboratorio riscontra una tale bassa concentrazione di boldenone e l'applicazione nessuna metodica analitica affidabile (es. IRMS) è riuscita ad accertare la natura esogena della sostanza, possono essere eseguite ulteriori indagini che prevedono ulteriori test.

Nel caso del 19-Norandrosterone, il dato analitico di positività riscontrato da un laboratorio è considerato una prova scientificamente valida della natura esogena della sostanza proibita. In questo caso, non sono necessarie ulteriori indagini.

In caso di mancata collaborazione dell'atleta allo svolgimento delle indagini, il campione biologico dell'atleta sarà considerato come contenente una sostanza proibita.

2. Altri agenti anabolizzanti, inclusi ma non limitati a:

Clenbuterolo, modulatori selettivi dei recettori androgenici (SARM), tibolone, zeranolo, zilpaterolo.

Relativamente a questo capitolo:
[*] "esogena" si riferisce ad una sostanza che non può essere prodotta naturalmente dall'organismo.
[**] "endogena" si riferisce ad una sostanza che può essere prodotta naturalmente dall'organismo.


S2. ORMONI E SOSTANZE CORRELATE

Le seguenti sostanze, incluse altre sostanze con una struttura chimica simile o un effetto(i) biologico(i) simile(i) e i loro fattori di rilascio, sono proibite:

1. Eritropoietina (EPO);

2. Ormone della crescita (hGH), Fattore di crescita insulinosimile (IGF-1), Mechano Growth Factors (MGFs);

3. Gonadotropine (LH, hCG), proibite solo negli uomini.

4. Insuline;

5. Corticotropine.

A meno che l'Atleta non possa dimostrare che la concentrazione sia dovuta ad una condizione fisiologica o patologica, un campione sarà considerato contenente una sostanza proibita (come quelle sopra elencate) quando la concentrazione della sostanza proibita o dei suoi metaboliti o marker e/o qualora la presenza di un rapporto di concentrazione nel campione dell'atleta, pertinente la sostanza, differisce in misura così elevata dai valori normalmente riscontrati nell'uomo, che è improbabile poterla considerare compatibile con una normale produzione endogena Se un laboratorio, avendo utilizzato una metodica analitica affidabile, riscontra che la sostanza proibita è di natura esogena, il campione sarà considerato contenere una sostanza proibita e sarà riportato come un riscontro analitico di positività.

S3. BETA-2 AGONISTI

Tutti i Beta-2 agonisti, inclusi i loro isomeri D- e L- sono proibiti.

Fanno eccezione il formoterolo, il salbutamolo, il salmeterolo e la terbutalina, che richiedono un'esenzione a fini terapeutici abbreviata, quando somministrati per inalazione.

Nonostante sia stata concessa un qualsiasi tipo di esenzione a fini terapeutici, una concentrazione di salbutamolo (in forma libera e glucuronata) superiore a 1000 ng/ml, verrà considerata un riscontro analitico di positività, a meno che l'atleta non dimostri che tale risultato anomalo sia dovuto ad un uso terapeutico del salbutamolo, assunto per via inalatoria.

S4 ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI

Sono proibite le seguenti classi:

1. Gli Inibitori dell'aromatasi compresi, ma non limitati a: anastrozolo, letrozolo, aminoglutetimide, exemestane, formestane, testolattone.

2. I Modulatori selettivi dei recettori estrogenici (SERM) compresi, ma non limitati a: raloxifene, tamoxifene, toremifene.

3. Le altre sostanze anti-estrogeniche comprese, ma non limitate a: clomifene, ciclofenil, fulvestrant.

4. Agenti che modificano la/e funzione/i della miostatina, inclusi, ma non limitati, gli inibitori della miostatina

S5 DIURETICI ED ALTRI AGENTI MASCHERANTI

Gli agenti mascheranti sono proibiti. Essi includono:

Diuretici [*], epitestosterone, probenecid, inibitori dell'alfa reduttasi (p.e. finasteride, dutasteride), espansori di plasma (p.e. albumina, destrano, amido idrossietile) e altre sostanze con effetti biologici simili.

I diuretici includono:

acetazolamide, amiloride, acido etacrinico, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, indapamide, metolazone, spironolattone, tiazidi (p.e. bendroflumetiazide, clorotiazide, idroclorotiazide), triamterene, e altre sostanze con struttura chimica similare o un effetto(i) biologico(i) simile(i), (fa eccezione il drosperinone che non è vietato).

_____

[*] Un'esenzione a fini terapeutici non è valida se l'urina dell'atleta contiene un diuretico abbinato a una sostanza(e) proibita(e) a livelli di soglia o al di sotto della soglia.



METODI PROIBITI

M1. POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO DI OSSIGENO

I seguenti metodi sono proibiti:

1. Il doping ematico, compreso l'uso di sangue autologo, omologo o eterologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine.

2. Migliorare artificialmente l'assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno, compresi, ma non limitati ai perfluorochimici, all'efaproxiral (RSR13) e ai prodotti contenenti emoglobina sintetica (p.e. emoglobine basate sui sostituti del sangue, prodotti di emoglobina microincapsulata).

M2. MANIPOLAZIONE CHIMICA E FISICA

1. Manomissione, o tentata manomissione, per alterare l'integrità e la conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping. Questi includono, ma non si limitano a cateterizzazione, sostituzione e/o alterazione di urina.

2. Le infusioni endovenose sono proibite, salvo in caso di una situazione patologica acuta. In questo caso è necessaria la richiesta di una esenzione a fini terapeutici retroattiva.

M3. DOPING GENETICO

E' proibito utilizzare non a scopi terapeutici cellule, geni, elementi genetici o modulazioni di espressioni genetiche, che abbiano la capacità di migliorare la prestazione atletica.

SOSTANZE E METODI PROIBITI IN COMPETIZIONE


In competizione, in aggiunta alle categorie sopra definite da S1 a S5 e da M1 a M3, sono proibite le seguenti categorie:

SOSTANZE PROIBITE

S6. STIMOLANTI

Tutti gli stimolanti (compresi entrambi i loro isomeri ottici (D-e L-) quando rilevanti) sono proibiti ad eccezione dei derivati dell'imidazolo ad uso topico e degli stimolanti compresi nel Programma di Monitoraggio 2008 [*].

Gli stimolanti comprendono:

Adrafinile, adrenalina [**], amfepramone, amifenazolo, amfetamina, amfetaminile, benzfetamina, benzylpiperazina, bromantan, catina [***], clobenzorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, cyclazodone, dimetilamfetamina, efedrina [****], eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, famprofazone, fenbutrazato, fencamfamina, fencamina, fendimetrazina, fenetillina, fenfluramina, fenilpiracetame (carfedone) fenmetrazina, fenprometamina, fenproporex, fentermina, furfenorex, isometeptene, levmetamfetamina, meclofenossato, mefenorex, mefentermina, mesocarbo, metamfetamina (D-), metilenediossiamfetamina, metilenediossimetamfetamina, pmetilamfetamina, metilefedrina [****], metilfenidato, modafinile, niketamide, norfenefrina, norfenfluramina, octopamina, ortetamina, ossilofrina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, prolintano, propilesedrina, selegilina, sibutramina, stricnina, tuaminoeptano e altre sostanze con simile struttura chimica o simile(i) effetto(i) biologico(i)

_____

[*] Le seguenti sostanze incluse nel Programma di Monitoraggio 2008 (bupropione, caffeina, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrolo, pseudoefedrina, sinefrina) non sono considerate sostanze proibite.

[**] L'adrenalina, associata ad anestetici locali o somministrata localmente (p.e. per via nasale, oftalmologica) non è proibita.

[***] La Catina è proibita quando la sua concentrazione nell'urina è superiore a 5 microgrammi per millilitro.

[****] L'efedrina e la metilefedrina sono proibite quando la loro concentrazione nell'urina è superiore a 10 microgrammi per millilitro.



Uno stimolante che non è espressamente indicato in questa sezione dovrebbe essere considerato come appartenente al paragrafo indicato come "Nota per Determinate Sostanze" soltanto se l'atleta può dimostrare che la sostanza è particolarmente soggetta a violazione non intenzionali delle norme anti-doping, a causa della larga diffusione nei prodotti medicinali, o che è poco probabile che sia utilizzata con successo come agente doping.

S7. NARCOTICI

I seguenti narcotici sono proibiti:

buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), fentanil e i suoi derivati, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone, pentazocina, petidina.

S8. CANNABINOIDI

I cannabinoidi (p.e. hashish, marijuana) sono proibiti.

S9. GLUCOCORTICOSTEROIDI

Tutti i glucocorticosteroidi sono proibiti quando somministrati per via orale, rettale, endovenosa o intramuscolare. La loro somministrazione richiede un'esenzione a fini terapeutici.

Altre vie di somministrazione (iniezioni intrarticolari/periarticolari/peritendinee/epidurali/intradermiche e la via inalatoria) richiedono un'esenzione a fini terapeutici abbreviata.

Le preparazioni topiche, se usate per patologie dermatologiche (inclusa iontoforesi/fonoforesi), auricolari, nasali, oftalmiche, buccali, gengivali e perianali non sono proibite e non richiedono alcuna forma di esenzione per uso terapeutico.

SOSTANZE PROIBITE IN PARTICOLARI DISCIPLINE SPORTIVE


P1. ALCOOL

L'alcool (etanolo) è proibito solo in competizione nelle seguenti discipline sportive. La presenza sarà rilevata tramite analisi dell'espirato e/o analisi del sangue. La soglia (valori ematologici) di violazione per ciascuna Federazione è indicata fra parentesi.

- Aeronautica (FAI) (0.20 g/L)

- Tiro con l'arco (FITA, IPC) (0.10 g/L)

- Automobilismo (FIA) (0.10 g/L)

- Bocce (IPC Bowls) (0.10 g/L)

- Karate (WKF) (0.10 g/L)

- Pentathlon Moderno(UIPM) (0.10 g/L) per le discipline che includono il tiro

- Motociclismo (FIM) (0.10 g/L)

- Motonautica (UIM) (0.30 g/L)

P2. BETA-BLOCCANTI

Salvo diversamente specificato, i beta-bloccanti sono proibiti solo in competizione nelle seguenti discipline sportive.

- Aeronautica (FAI)

- Tiro con l'arco (FITA, IPC) (proibito anche fuori competizione)

- Automobilismo (FIA)

- Biliardo (WCBS)

- Bobsleigh (FIBT)

- Bocce (CMSB, IPC Bowls)

- Bridge (FMB)

- Curling (WCF)

- Ginnastica (FIG)

- Motociclismo (FIM)

- Pentathlon Moderno (UIPM) per le discipline che includono il tiro

- Bowling (FIQ)

- Motonautica (UIM)

- Vela (ISAF) solo nei timonieri di match race

- Tiro (ISSF, IPC) (proibito anche fuori competizione)

- Sci/Snowboard (FIS) nello ski jumping, free style aerials/halpipe and snowboard halpipe/big air

- Lotta (FILA)

I beta bloccanti includono, ma non si limitano a:

acebutololo, alprenololo, atenololo, betaxololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, ossiprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.

_____

[*] Gli acronimi presenti nelle sezioni P1 e P2 sono riportati in lingua originale.



Nota per DETERMINATE SOSTANZE [*]


Queste Sostanze sono di seguito elencate:

- Tutti i beta-2 agonisti, eccetto il salbutamolo (libero e glucoronato) maggiore di 1000 ng/ml ed il clembuterolo;

- Gli inibitori alfa reduttasi, Probenecid;

- Catina, cropropamide, crotetamide, ephedrina, etamivan, famprofazone, eptaminolo, fenprometamina, isometeptene, levmetanfetamina, L-metilamfetamina, meclofenossato, p-metilamfetamina, metilefedrina, niketamide, norfenefrina, octopamina, ortetamina, oxilofrina, propilesedrina, selegilina, sibutramina, tuaminoeptano e ogni altro stimolante non espressamente elencato sotto la Sezione S6, per il quale l'atleta dimostra che la sostanza rientra nelle condizioni descritte nella Sezione S6;

- Cannabinoidi;

- Tutti i glucocorticosteroidi;

- Alcool;

- Tutti i beta bloccanti.

_____

[*] Questa Lista identifica DETERMINATE SOSTANZE che sono particolarmente suscettibili di violazioni involontarie delle norme antidoping a causa della loro larga diffusione nei prodotti medicinali e della minore probabilità di essere utilizzate con successo come agenti doping." Una violazione delle regole antidoping che riguardi tali sostanze può comportare una riduzione della sanzione a patto che "l'Atleta possa dimostrare che l'utilizzo di una tale determinata sostanza non era finalizzato al miglioramento della prestazione sportiva ..."

Allegato 2 - Criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche, il cui impiego è considerato vietato per doping


La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping, istituita e regolamentata dalla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 e dal decreto interministeriale 31 ottobre 2001, n. 440, ha predisposto la lista di classi dei farmaci, delle sostanze biologicamente e farmacologicamente attive e delle pratiche vietate per doping in base ai seguenti criteri e modalità.

CRITERI GENERALI:

1. La lista intende perseguire l'obiettivo di garantire la certezza della conoscenza e la tutela di coloro che praticano lo sport.

2. La lista, sulla base dei criteri adottati, è aggiornabile secondo le modalità più avanti definite.

3. Le classi di sostanze vietate e delle pratiche e metodi, il cui impiego è considerato doping, sono state individuate, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 376/2000, nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della Legge 29 novembre 1995, n. 522, delle indicazioni del Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e dell'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA) ed in particolare sulla base del vigente emendamento all'allegato della Convenzione europea contro il doping nello sport.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA LISTA DELLE SOSTANZE E DELLE PRATICHE E METODI VIETATI

La lista delle sostanze e medicinali vietati per doping è composta da quattro sezioni. La quinta sezione riguarda le pratiche e metodi vietati per doping.

1. SEZIONE 1 - CLASSI VIETATE;

2. SEZIONE 2 - PRINCIPI ATTIVI APPARTENENTI ALLE CLASSI VIETATE;

3. SEZIONE 3 - MEDICINALI CONTENENTI PRINCIPI ATTIVI VIETATI;

4. SEZIONE 4 - ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DEI PRINCIPI ATTIVI VIETATI E DEI RELATIVI MEDICINALI;

5. SEZIONE 5 - PRATICHE E METODI VIETATI.

1. I principi attivi vietati per doping sono stati individuati sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 376/2000.

2. Nei principi attivi vietati per doping devono considerarsi compresi i loro sali, esteri, complessi e stereoisomeri qualora abbiano attività farmacologica vietata. Ove previsto dalla Lista internazionale di riferimento, devono intendersi comprese nelle varie classi tutte le sostanze con struttura chimica simile a quelle espressamente indicate e/o capaci di esplicare attività farmacologica vietata per doping.

3. Per i medicinali per uso topico (oftalmico), contenenti principi attivi, singoli od in associazione, appartenenti alla classi S5, è proibita un'assunzione diversa (per schema posologico e per via di somministrazione) da quella indicata nell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC).

4. Le preparazioni contenenti derivati dell'imatazolo (Classe S6 - Simpatico mimetici singoli ed in associazione) ed i Corticosteroidi (Classe S9) sono proibite per qualunque via di somministrazione. Fanno eccezione le preparazioni per uso topico, ivi comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale, orofaringeo e perianale.

5. I medicinali contenenti alcool etilico (Classe P1) non sono riportate nella Sezione 3, in quanto tale sostanza è presente solo come eccipiente.

6. Il riscontro di un rapporto testosterone/epitestosterone superiore a 4/1 può richiedere ulteriori controlli al fine di stabilire se tale rapporto è dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, oppure all'assunzione di sostanze proibite.

7. Per i soggetti in età pediatrica che svolgono attività sportiva è vietato l'impiego di medicinali, per i quali non è prevista nell'AIC l'autorizzazione per uso pediatrico.

8. La ripartizione in classi delle pratiche e metodi vietati è stata determinata ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge 376/2000.

9. La Commissione partecipa ai programmi di monitoraggio previsti dagli organismi internazionali sull'uso di sostanze e pratiche attualmente inserite e non inserite nell'allegato III al presente decreto, al fine di evidenziarne l'eventuale uso non corretto nell'ambito delle attività sportive.

10. Nella sezione 2 sono indicati tutti i principi attivi vietati, compresi quelli di cui attualmente non è in commercio, in Italia, alcun medicinale.

11. Nelle sezioni 3 e 4 sono compresi tutti i medicinali, contenenti principi attivi vietati per doping, per i quali sia stata rilasciata autorizzazione all'immissione in commercio.

12. Nella sezione 3 sono indicate altresì, per ciascun medicinale, le confezioni autorizzate e le eventuali relative note indicate in base al presente decreto. Nelle associazioni la sostanza vietata è quella indicata per prima o, comunque, a carattere grafico particolare. Per i medicinali a base di principi attivi vietati per doping e descritti nelle Monografie delle Preparazioni Farmaceutiche Specifiche della Farmacopea Ufficiale Italiana, sono da comprendere tutti i dosaggi, le forme farmaceutiche e le confezioni presenti in Italia sul mercato. In particolare, per quanto riguarda i prodotti medicinali a base di Mannitolo sono da ritenersi compresi soltanto i dosaggi e le soluzioni predisposte per somministrazione endovenosa.

13. L'esenzione per uso terapeutico delle sostanze e pratiche vietate è consentita, ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 376/2000, nel rispetto dei regolamenti sportivi.

14. Nella sezione 4, per favorire la consultazione della lista, i principi attivi ed i relativi medicinali sono disposti in ordine alfabetico con l'indicazione della sigla della classe vietata per doping a cui appartengono.

MODALITA' DI REVISIONE DELLA LISTA

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge 376/2000, la Lista viene sottoposta a revisione ed aggiornamento periodico da parte della Commissione per la Vigilanza ed il Controllo sul Doping, con l'ausilio della Banca Dati dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nonché attraverso i dati registrativi, secondo le procedure autorizzative comunitarie e le elaborazioni fornite dall'Osservatorio Nazionale sull'Impiego dei Medicinali e dall'Osservatorio Nazionale sulle Sperimentazioni Cliniche.

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping periodicamente individua ed indica le sostanze e/o le pratiche e metodi da sottoporre ad istruttoria scientifica, per verificare la necessità di includerle nelle classi di sostanze e/o pratiche e metodi, il cui impiego è da considerarsi vietato per doping. Per ciascuna sostanza e/o pratica e metodo la Commissione procede a:

- nominare un relatore e un contro-relatore;

- informare gli organismi internazionali dell'apertura dell'attività istruttoria e delle sue conclusioni;

- formulare una decisione al termine dell'attività istruttoria.

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.


Allegato 3 Articolo 1 - [Elenco delle sostanze vietate]


Testo in vigore dal 4 giugno 2008
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Sezione 1

CLASSI VIETATE



I.
Proibiti IN e FUORI GARA

S1
AGENTI ANABOLIZZANTI

S2
ORMONI E SOSTANZE CORRELATE

S3
BETA-2 AGONISTI

S4
ANTAGONISTI E MODULATORI ORMONALI

S5
DIURETICI E AGENTI MASCHERANTI



II.
Proibiti solo IN GARA

S6
STIMOLANTI

S7
NARCOTICI

S8
DERIVATI DELLA CANNABIS SATIVA E INDICA

S9
CORTICOSTEROIDI



III.
Proibiti solo IN PARTICOLARI SPORT

P1
ALCOOL

P2
BETABLOCCANTI