Mediazione tributaria: le risposte delle Entrate
Agenzia Entrate , circolare 03.08.2012 n° 33
Avv. Angelo Forte
di Modugno, BA
Letto 780 volte dal 09/08/2012
Con la circolare n. 33 del 3 agosto 2012 l’Agenzia delle Entrate risponde ad alcuni quesiti in materia di mediazione tributaria.
Controversie sulle sanzioni tributarie
L’istituto della mediazione tributaria viene esteso anche ai provvedimenti di irrogazione sanzioni in cui è applicabile la definizione di mediazione tributaria.
La circolare precisa che per le sanzioni non superiori ai 20 mila euro il contribuente prima dell’eventuale impugnazione dell’atto di irrogazione è obbligato a presentare istanza di mediazione che è soggetta, comunque, alla valutazione, da parte dell’ufficio, in merito dei presupposti per l’annullamento dell’atto o per la rideterminazione della sanzione se superiore al minimo edittale.
Le controversie sulla sanzione di cui all’art. 12, co. 2, del D.Lgs. n. 471/1997 devono ritenersi escluse dalla mediazione tributaria perché caratterizzate da “valore indeterminabile”.
Omessi o tardivi versamenti
Quando dal controllo automatizzato emerge un mancato o tardivo pagamento dell’imposta l’ufficio recupera il tributo non versato e irroga una sanzione pari al 30% dell’importo, scendendo al 10% se il contribuente effettua il versamento entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità.
Nel caso in cui la somma non venga corrisposta sarà iscritta a ruolo e diverrà impugnabile secondo le norme che disciplinano la mediazione tributaria qualora non superi i 20 mila euro.
L’ufficio competente può, comunque, giungere ad un accordo di mediazione con il contribuente che prevede il pagamento dell’imposta omessa o tardiva e il pagamento della sanzione ridotta.
Mediazione tributaria e definizione agevolata delle sanzioni
La circolare precisa che la sanzione può essere irrogata tramite automaticamente con “atto di contestazione” o collegata al tributo con “con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica”. In entrambi i casi l’importo da versare è ridotto a un terzo se corrisposto entro i termini a disposizione per la presentazione del ricorso.
In caso di irrogazione della sanzione con “atto di contestazione” il destinatario della sanzione può comunque impugnare il documento non prima, però, di aver presentato istanza di mediazione per le sanzioni inferiori ai 20 mila euro.
Riduzione al 40% della sanzione
In sede di mediazione l’Ufficio può verificare l’esistenza dei presupposti per procedere a una certa rideterminazione della misura della sanzione irrogata riducendola. In tal caso per effetto dell’accordo di mediazione il beneficio della riduzione dal 40% trova applicazione con riferimento alla sanzione così rideterminata.
Cumulo giuridico
La regola generale è che si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio, tale importo non deve superare la somma delle sanzioni previste per ogni singola violazione (cd. cumulo materiale). Se interviene accordo per la mediazione tributaria lo sconto deve essere calcolato sulla sanzione che deriva dal meccanismo sopra descritto.
Consolidato nazionale
In caso di accertamento nei confronti si società consolidate l’ammontare della somma contestata è quella risultante dall’atto unico originario.
(Altalex, 9 agosto 2012)
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