(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 gennaio 2006, n. 12, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, recante delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 settembre 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati,
espressi in data 16 novembre 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in
data 22 novembre 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
dicembre 2005;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al titolo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Sostituzione dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono
soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i
piccoli imprenditori.
Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti
un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che, anche
alternativamente:
a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore
superiore a euro trecentomila;
b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla
media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un
ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila.
I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere
aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base
della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».
2. Modifiche all'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
abrogato.
3. Abrogazione dell'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Capo II
Modifiche al titolo II, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
4. Sostituzione dell'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 6 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 6 (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento). - Il fallimento è
dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del
pubblico ministero.
Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le
comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.».
5. Sostituzione dell'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 7 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 7 (Iniziativa del pubblico ministero). - Il pubblico ministero presenta
la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero
dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura
dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione
fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice
che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.».
6. Abrogazione dell'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 8 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
7. Modifiche all'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i commi secondo e
terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio
dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della
competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere
dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata
dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione
europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza
della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui
all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.».
8. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza). - La sentenza che
dichiara l'incompetenza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato
incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti
a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la
propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli
atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo
45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura
fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo
18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma
dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello
competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato
incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della
causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di
procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Art. 9-ter (Conflitto positivo di competenza). - Quando il fallimento è stato
dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale
competente che si è pronunciato per primo.
Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura
civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per
primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.».
9. Sostituzione dell'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio
dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati
falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno
successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori
collettivi, è fatta salva la facoltà di dimostrare il momento dell'effettiva
cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.».
10. Modifiche all'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già
confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non e
soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma,
n. 3).».
11. Abrogazione dell'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 13 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
12. Sostituzione dell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 14 (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). -
L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la
cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i
tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha
avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato
ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione
dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre
anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose
in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il
diritto.».
13. Sostituzione dell'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 15 (Istruttoria prefallimentare). - Il procedimento per la dichiarazione
di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le
modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i
creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico
ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal
giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del
quinto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di
convocazione e del ricorso, e quella dell'udienza deve intercorrere un termine
non inferiore a quindici giorni liberi.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento è volto
all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un
termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di
memorie ed il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il
tribunale dispone, con gli accertamenti necessari, che l'imprenditore depositi
una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal
presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni
di urgenza.
Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal
caso, il giudice delegato provvede, senza indugio e nel rispetto del
contraddittorio, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti
dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o
conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento,
che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati
o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il
decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti
scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è
complessivamente inferiore a euro venticinquemila. Tale importo è
periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo
1.».
14. Modifiche all'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, i numeri 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato
ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà
all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi
giorni dal deposito della sentenza;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su
cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima
dell'adunanza di cui al numero precedente per la presentazione in cancelleria
delle domande di insinuazione.»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei
riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel
registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.»;
c) il quarto comma è abrogato.
15. Sostituzione dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di
fallimento). - Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza
che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi
dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente
presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15,
ed è comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura
civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il
nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito
della sentenza.
La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove
l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva,
anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette,
anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.».
16. Sostituzione dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 18 (Appello). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento può
essere proposto appello dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da
depositarsi entro trenta giorni presso la corte d'appello.
L'appello non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto
previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine per l'appello decorre per il debitore dalla data della notificazione
della sentenza a norma dell'articolo 17 e, per tutti gli altri interessati, dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo.
In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del
codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, fissa con
decreto, da comunicarsi al ricorrente, l'udienza di comparizione entro
quarantacinque giorni dal deposito del ricorso, assegnando termine al
ricorrente non superiore a dieci giorni dalla comunicazione per la notifica del
ricorso e del decreto alle parti e al curatore, nonché un termine alle parti
resistenti non superiore a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di
memorie.
All'udienza il collegio, sentite le parti presenti in contraddittorio tra loro ed
assunti, anche d'ufficio, i mezzi di prova necessari ai fini della decisione,
provvede con sentenza, emessa ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile. In caso di particolare complessità, la corte può riservarsi di
depositare la motivazione entro quindici giorni.
La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che
ha chiesto il fallimento e al debitore, se non opponente, e deve essere
pubblicata, comunicata ed iscritta a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta l'appello è notificata al ricorrente.
Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal
tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto non soggetto a
reclamo.».
17. Sostituzione dell'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo). - Proposto l'appello, il
collegio, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi
motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la
liquidazione dell'attivo.
Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma
o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al
ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di
consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al
curatore.».
18. Abrogazione dell'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 21 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
19. Sostituzione dell'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di
fallimento). - Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di
fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere
alle parti.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico
ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte
d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto
motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del
creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per
responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il decreto della Corte di appello è comunicato a cura del cancelliere alle
parti del procedimento di cui all'articolo 15.
Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del
pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la
dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti
che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto
della Corte d'appello.».
Capo III
Modifiche al titolo II, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
20. Sostituzione dell'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 23 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 23 (Poteri del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha dichiarato il
fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina
ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della
procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in
ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei
creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di
competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del
giudice delegato.
I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono
pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.».
21. Sostituzione dell'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). - Il tribunale che ha
dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne
derivano, qualunque ne sia il valore.
Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo
comma si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di
procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di
procedura civile.».
22. Sostituzione dell'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 25 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 25 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice delegato esercita funzioni
di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un
provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per
la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di
terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla
legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito
svolgimento della procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale
revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal
medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli
atti del curatore e del comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come
convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per
i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore,
liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito agli
avvocati nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei
requisiti previsti dalla legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati
dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può
far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto
motivato.».
23. Sostituzione dell'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). -
Salvo che non sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato
e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello,
che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da
chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla
comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il
fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è
stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre
dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato. La
comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con
garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale
a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non
può proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento in
cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere l'indicazione del
tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della
procedura fallimentare; le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio in
un comune sito nel circondario del tribunale competente; la determinazione
dell'oggetto della domanda; l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su
cui si basa il reclamo e le relative conclusioni; l'indicazione specifica, a pena di
decadenza, dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei
documenti prodotti.
Il presidente del collegio nomina il giudice relatore e fissa con decreto
l'udienza di comparizione delle parti in camera di consiglio, assegnando al
reclamante un termine per la notifica al curatore ed ai controinteressati del
ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Tra la notifica e l'udienza
devono intercorrere non meno di dieci giorni liberi e non più di venti; il
resistente, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, deposita memoria
difensiva contenente l'indicazione dei documenti prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi gli
interessati che intendono intervenire nel giudizio.
Nel corso dell'udienza il collegio, sentiti il reclamante, il curatore e gli
eventuali controinteressati, assume, anche d'ufficio, le informazioni ritenute
necessarie, eventualmente delegando uno dei suoi componenti.
Entro trenta giorni dall'udienza di convocazione delle parti, il collegio
provvede con decreto motivato con il quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento reclamato.».
24. Sostituzione dell'articolo 27 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 27 (Nomina del curatore). - Il curatore è nominato con la sentenza di
fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.».
25. Sostituzione dell'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). - Possono essere chiamati a
svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i
soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona
fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e
controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali
e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.
Nel provvedimento di nomina, il tribunale indica le specifiche caratteristiche
e attitudini del curatore.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro
il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento,
nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.».
26. Modifiche all'articolo 29 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 29, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
parola: «comunicare» è sostituita dalle seguenti: «far pervenire».
27. Sostituzione dell'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 31 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 31 (Gestione della procedura). - Il curatore ha l'amministrazione del
patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la
vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'àmbito delle
funzioni ad esso attribuite.
Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato,
salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti
promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro
caso in cui non occorra ministero di difensore.
Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che
riguardano il fallimento.».
28. Sostituzione dell'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 32 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). - Il curatore esercita
personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche
operazioni, previa autorizzazione del giudice delegato. L'onere per il compenso
del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi
coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la
sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai
fini della liquidazione del compenso finale del curatore.».
29. Modifiche all'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 33 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «entro un mese»» sono sostituite dalle
seguenti «entro sessanta giorni» e le parole «sul tenore della vita privata di lui
e della famiglia»,» sono soppresse;
b) il secondo, terzo e quarto comma sono sostituiti dai seguenti: «Il
curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori,
nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al
curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.
Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le
informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo
la segretazione delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi
ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare
l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli
interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia
della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al
primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con
indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione,
accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al
comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi
componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è
trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del
registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine
per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale.».
30. Sostituzione dell'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). - Le somme riscosse a qualunque
titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla
corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto
presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore.
La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal
tribunale ai fini della revoca del curatore.
Se è prevedibile che le somme disponibili non possano essere
immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa
approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le
disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli emessi dallo Stato.
Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di
pagamento del giudice delegato.».
31. Sostituzione dell'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). - Le riduzioni di crediti, le
transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi,
la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni,
l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione
sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni
caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato,
salvo che gli stessi siano già stati approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo
104-ter.
Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del
Ministro della giustizia.».
32. Sostituzione dell'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 36 (Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori). -
Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i
dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e
ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per
violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di
omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il
giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni
formalità non indispensabile al contraddittorio.
Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro
otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale
decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto
a gravame.
Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del
curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità
giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo
del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di
quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.».
33. Integrazione del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 36-bis (Termini processuali). - Tutti i termini processuali previsti negli
articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.».
34. Modifiche all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il tribunale provvede con
decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.»;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Contro il
decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla
corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del
decreto.».
35. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei
creditori). - In sede di adunanza per l'esame dello stato passivo, i creditori
presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei
crediti allo stato ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai
componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo
40, nonché chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le
ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale provvede alla nomina
dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui
agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli
che si trovino in conflitto di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di
quelli allo stato ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati,
possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito,
oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 41, un compenso per la loro
attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al
curatore.».
36. Modifiche all'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 38 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il curatore adempie ai doveri
del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione
approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere
un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato
dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua
amministrazione.»;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero
del comitato dei creditori».
37. Modifiche all'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 39 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «ministro per la grazia e giustizia»» sono
sostituite dalle seguenti: «Ministro della giustizia»;
b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «Se nell'incarico si sono
succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità
ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali
acconti.»;
c) al terzo comma, le parole: «,se vi è luogo» sono soppresse.
38. Sostituzione dell'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 40 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 40 (Nomina del comitato). - Il comitato dei creditori è nominato dal
giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle
risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di
ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad
assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti
previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del
comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni
dello stato passivo o per altro giustificato motivo.
Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo
da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto
riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.
Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del
curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.
La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità
stabilite nel secondo comma.
Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene
dalla votazione.
Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in
parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti
indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.».
39. Sostituzione dell'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 41 (Funzioni del comitato). - Il comitato dei creditori vigila
sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti
dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o
quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel
termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è
pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali
ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché
sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilità di funzionamento del comitato o di
urgenza, provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le
scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere
notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre
all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 37-
bis, terzo comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 2407 del codice civile. L'azione di responsabilità può essere proposta
anche durante lo svolgimento della procedura.» (2).
(2) Comma così corretto con Comunicato 20 marzo 2006 (Gazz. Uff. 20 marzo
2006, n. 66).
Capo IV
Modifiche al titolo II, capo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
40. Modifiche all'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare
ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare
qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino
superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.».
41. Modifiche all'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 43 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.».
42. Modifiche all'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al
fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per
effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.».
43. Modifiche all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 3 è sostituito dal seguente: «3) i frutti
derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo
patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del
codice civile;»;
b) al primo comma, il numero 4) è soppresso;
c) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I limiti previsti nel primo
comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve
tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua
famiglia.».
44. Modifiche all'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole: «se è stato nominato,» sono soppresse.
45. Sostituzione dell'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). - L'imprenditore del quale sia
stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società
o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al
curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica,
riguardante i rapporti compresi nel fallimento.».
46. Sostituzione dell'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 49 (Obblighi del fallito). - L'imprenditore del quale sia stato dichiarato
il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti
alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni
cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della
procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente
al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può
autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti
soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.».
47. Abrogazione dell'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
48. Sostituzione dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). - Salvo diversa
disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna
azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il
fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.».
49. Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma è
sostituito dal seguente:
«Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi
dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale,
mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal
Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.».
50. Modifiche all'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
«L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi
equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti
assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del
deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se
parzialmente.».
51. Modifiche all'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Al terzo comma dell'articolo 55 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole: «a norma degli articoli 95 e 113» sono sostituite dalle seguenti: «a
norma degli articoli 96, 113 e 113-bis».
52. Sostituzione dell'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 58 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 58 (Obbligazioni e titoli di debito). - I crediti derivanti da obbligazioni
e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale
detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il
suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al
sorteggio.».
53. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Gli atti che
incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto
dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili
quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo
dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.».
54. Sostituzione dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). - Gli atti previsti dall'articolo 67,
compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa
commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima
della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava
un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo
stato d'insolvenza del coniuge fallito.».
55. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
1. Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate
nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla
dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento
dell'atto.».
56. Abrogazione dell'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 71 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
57. Sostituzione dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 72 (Rapporti pendenti). - Se un contratto è ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di
esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse
disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore,
con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di
sciogliersi dal medesimo.
Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal
giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il
contratto si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto
preliminare salvo quanto previsto nell'articolo 72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il
credito conseguente al mancato adempimento.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei
confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del
curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della
domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la
restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve
proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del
contratto dal fallimento.
Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, ai sensi del
precedente comma, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto
di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il
risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del
codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento.».
58. Sostituzione dell'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto
dall'articolo 11 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, è sostituito dal
seguente:
«Art. 72-bis (Fallimento del venditore e contratti relativi ad immobili da
costruire). - In caso di fallimento del venditore, se la cosa venduta è già
passata in proprietà del compratore, il contratto non si scioglie.
Qualora l'immobile sia stato oggetto di preliminare di vendita trascritto ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile e il curatore, a norma dell'articolo
72, scelga lo scioglimento del contratto, l'acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno.
All'acquirente spetta il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a
condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano
cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
In caso di situazione di crisi del costruttore ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 2 agosto 2004, n. 210, il contratto si intende sciolto
se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento,
l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di
quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In
ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha
comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
59. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti:
«72-ter (Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare). - Il
fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di
finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice
civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.
In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può
decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli
oneri relativi.
Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al
giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare
l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può
trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via
chirografaria per l'eventuale credito residuo.
Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina
prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice
civile.
Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi
previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto
comma, del codice civile.
«72-quater (Locazione finanziaria). - Al contratto di locazione finanziaria si
applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto
l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione
salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla
restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza
fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene
stesso rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si
applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra
il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova
allocazione del bene.
In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di
finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue;
l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la
proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.».
60. Modifiche all'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 73, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le
parole: «del giudice delegato; ma» sono sostituite dalle seguenti: «del
comitato dei creditori;».
61. Modifiche all'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dei commi secondo, terzo e quarto dell'art.
72» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 72, primo e secondo comma»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se il curatore subentra,
deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei
servizi già erogati.».
62. Modifiche all'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 76 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al primo comma, le
parole: «è risolto» sono sostituite dalle seguenti: «si scioglie».
63. Modifiche all'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 77 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma
la parola: «Egli» è sostituita dalla seguente: «L'associato».
64. Sostituzione dell'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 78 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 78 (Conto corrente, mandato, commissione). - I contratti di conto
corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di
una delle parti.
Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito
del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per
l'attività compiuta dopo il fallimento.».
65. Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «il giorno della dichiarazione di fallimento»
sono sostituite dalle seguenti: «dal giorno della dichiarazione di fallimento»;
b) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il
credito è regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1).».
66. Sostituzione dell'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del locatore non
scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo
recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per
l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice
delegato, sentiti gli interessati. Il credito per l'indennizzo è regolato
dall'articolo 111, primo comma, n. 1), e dall'articolo 2764 del codice civile.».
67. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non è causa di
scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono
recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo
indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato,
sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo
111, primo comma, n. 1).».
68. Sostituzione dell'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 81 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 81 (Contratto di appalto). - Il contratto di appalto si scioglie per il
fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato
dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone
comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione
di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se
la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del
contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione
del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere
pubbliche.».
69. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 83-bis (Clausola arbitrale). - Se il contratto in cui è contenuta una
clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente
sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.».
Capo V
Modifiche al titolo II, capo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
70. Sostituzione dell'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 84 (Dei sigilli). - Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo
le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui
beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del
debitore.
Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato
completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a
uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a
norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.».
71. Abrogazione dell'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
72. Sostituzione dell'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 86 (Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra
documentazione). - Devono essere consegnate al curatore:
a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma
dell'articolo 34;
b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti;
c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo
richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria.
Il giudice delegato può autorizzarne il deposito in luogo idoneo, anche
presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a
richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non
ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre
ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.
Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice
delegato, a cura e spese del richiedente.».
73. Sostituzione dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 87 (Inventario). - Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel
più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura
civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato,
formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività
compiute. Possono intervenire i creditori.
Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di
società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre
attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite
dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli
intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del
tribunale».
74. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il
seguente:
«Art. 87-bis (Inventario su altri beni). - In deroga a quanto previsto dagli
articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali
chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice
delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del
comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.
I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.
Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore
ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al
curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma
dell'articolo 88.».
75. Modifiche all'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 89 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo comma è
sostituito dal seguente:
«Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e delle altre notizie che
può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che
vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o
nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono
depositati in cancelleria.».
76. Sostituzione dell'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 90 (Fascicolo della procedura). - Immediatamente dopo la
pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo,
anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere
contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento,
opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di
riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere
visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto,
con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente
riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre
copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale
interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.».
Capo VI
Modifiche al titolo II, capo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
77. Sostituzione dell'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 92 (Avviso ai creditori ed agli altri interessati). - Il curatore,
esaminate le scritture dell'impreditore ed altre fonti di informazione, comunica
senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e
immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede
dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta
elettronica:
1) che possono partecipare al concorso depositando nella cancelleria del
tribunale, domanda ai sensi dell'articolo seguente;
2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno
presentate le domande;
3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.
Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere
effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.».
78. Sostituzione dell'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 93 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). - La domanda di ammissione
al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e
immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del
tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato
passivo.
Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può
essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione
purché sia possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità
del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo,
ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la
rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che
costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, anche in relazione alla
graduazione del credito, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione
si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o
l'elezione di domicilio in un comune nel circondario ove ha sede il tribunale, ai
fini delle successive comunicazioni. È facoltà del creditore indicare, quale
modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta
elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare al curatore ogni
variazione del domicilio o delle predette modalità.
Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei
requisiti di cui ai nn. 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o
assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato
chirografario.
Se è omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le comunicazioni successive a
quella con la quale il curatore dà notizia della esecutività dello stato passivo, si
effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore
ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.
I documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a
pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per
l'esame dello stato passivo.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la
sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.
Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli
obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile,
anche per singoli gruppi di creditori.
Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia
dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.».
79. Sostituzione dell'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 94 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 94 (Effetti della domanda). - La domanda di cui all'articolo 93 produce
gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.».
80. Sostituzione dell'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di discussione). - Il curatore
esamina le domande di cui all'articolo 93 e predispone elenchi separati dei
creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in
possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il
curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto
valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la
prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del
tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello
stato passivo, dandone comunicazione ai creditori, ai titolari di diritti sui beni
ed al fallito, ed avvertendoli che possono esaminare il progetto e presentare
osservazioni scritte sino a cinque giorni prima della udienza.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche
in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni
formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili
d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può
procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le
esigenze di speditezza del procedimento.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.».
81. Sostituzione dell'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 96 (Formazione ed esecutività dello stato passivo). - Il giudice
delegato, con decreto, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara
inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 93. Il decreto è
succintamente motivato se sussiste contestazione da parte del curatore sulla
domanda proposta. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne
preclude la successiva riproposizione.
Con il provvedimento di accoglimento della domanda, il giudice delegato
indica anche il grado dell'eventuale diritto di prelazione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto
non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine
assegnato dal giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non
passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il
curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne
rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli
intervenuti e per gli assenti.
Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato
passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal
tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 99, producono effetti soltanto ai
fini del concorso».
82. Sostituzione dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del
passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività
dello stato passivo, comunica a ciascun creditore l'esito della domanda e
l'avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo, affinché possa essere
esaminato da tutti coloro che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo
93, informando il creditore del diritto di proporre opposizione in caso di
mancato accoglimento della domanda.
La comunicazione è data a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato
tale modalità di comunicazione.».
83. Sostituzione dell'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 98 (Impugnazioni). - Contro il decreto che rende esecutivo lo stato
passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o
revocazione.
Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili
contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata
respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore.
Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni
mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro
concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del
creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento
partecipa anche il curatore.
Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili
o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della
impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di
rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità,
dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.
La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui
domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda
è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.
Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto
del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o
la parte interessata.».
84. Sostituzione dell'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si
propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di
revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio in un comune
sito nel circondario del tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa
l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) l'indicazione specifica, a pena di decadenza, dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio, assegnando al ricorrente
un termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alla
parte nei confronti della quale la domanda è proposta, al curatore ed al fallito.
Tra la notifica e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni liberi.
Il giudice delegato non può far parte del collegio.
La parte nei confronti della quale la domanda è proposta deve costituirsi
almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando memoria difensiva
contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non
rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
prodotti.
Nel medesimo termine e con le medesime forme devono costituirsi i
creditori che intendono intervenire nel giudizio.
Nel corso dell'udienza, il tribunale assume, in contraddittorio tra le parti, i
mezzi di prova ammessi, anche delegando uno dei suoi componenti.
Il tribunale, se necessario, può assumere informazioni anche d'ufficio e può
autorizzare la produzione di ulteriori documenti.
Il fallito può chiedere di essere sentito.
Il tribunale ammette con decreto in tutto o in parte, anche in via
provvisoria, le domande non contestate dal curatore o dai creditori intervenuti.
Qualora il tribunale non abbia pronunciato in via definitiva, provvede con
decreto motivato non reclamabile entro venti giorni dall'udienza.
Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta
giorni, possono proporre ricorso per cassazione.».
85. Abrogazione dell'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 100 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
86. Sostituzione dell'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 101 (Domande tardive di crediti). - Le domande di ammissione al
passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili,
depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza
fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito
del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso
di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che
dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle
stesse forme di cui all'articolo 95. Il curatore dà avviso a coloro che hanno
presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di
quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili,
se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che
siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del
diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non
siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive
sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non
imputabile.».
87. Sostituzione dell'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 102 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 102 (Previsione di insufficiente realizzo). - Il tribunale, con decreto
motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su
istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa,
corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e sentiti il
comitato dei creditori ed il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di
accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non
può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano
chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili
e delle spese di procedura.
Il tribunale dispone in conformità a quanto previsto nel primo comma anche
se la condizione di insufficiente realizzo emerge nel corso delle eventuali
udienze successive a quella fissata ai sensi dell'articolo 16.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma ai creditori che
abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93
e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla
corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il
reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.».
88. Sostituzione dell'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 103 (Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione). - Ai
procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di
rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del
codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della
procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo
95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del
controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il
possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere
che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.».
Capo VII
Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
89. Sostituzione alla rubrica del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
1. La rubrica del titolo II, capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituita dalla seguente: «Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione
dell'attivo.».
90. Sostituzione dell'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 104 (Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito). - Con la sentenza
dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla
interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai
creditori.
Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo
parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la
continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a
specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è
convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato
sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare
l'esercizio.
Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio
provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.
Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio
provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante
deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice
delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono
influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi
momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio
non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il
curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.
I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in
prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le
disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.».
91. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 104-bis (Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda). - Anche prima
della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su
proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del
comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche
limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua
vendita dell'azienda o di parti della stessa.
La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107,
sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima
informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve
tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie
prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività
imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.
Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo
2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla
ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le
obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di
recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato
dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da
corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).
La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della
liquidazione dei beni.
Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso
convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e
previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il
procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo
ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può
esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione.
La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta
la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in
deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti
pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla
sezione IV del Capo III del titolo II.».
«Art. 104-ter (Programma di liquidazione). - Entro sessanta giorni dalla
redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione
da sottoporre, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,
all'approvazione del giudice delegato.
Il programma deve indicare le modalità e i termini previsti per la
realizzazione dell'attivo, specificando:
a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli
rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunità di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o
di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri
professionisti alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.
Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma
presentato. L'approvazione del programma di liquidazione tiene luogo delle
singole autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi della presente legge
per l'adozione di atti o l'effettuazione di operazioni inclusi nel programma.
Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di
cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla
liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il
comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare
pregiudizio all'interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non
acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di
liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il
curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto
nell'articolo 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi
nella disponibilità del debitore.».
92. Sostituzione dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 105 (Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco). - La
liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è
disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso
aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non
consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.
La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le
modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo
2556 del codice civile.
Nell'àmbito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda,
il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il
trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le
ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.
Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i
debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.
Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività
dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in
blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo
2560 del codice civile.
La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di
notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal
momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il
debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.
I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque
esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a
favore del cessionario.
Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento
in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di
rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in
corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del
codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente
sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.
Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da
parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.».
93. Sostituzione dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 106 (Vendita dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato
a riscuotere). - Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale
o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni
revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.
Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica
l'articolo 2471 del codice civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare
contratti di mandato per la riscossione dei crediti.».
94. Sostituzione dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 107 (Modalità delle vendite). - Le vendite e gli altri atti di liquidazione
sono effettuati dal curatore, tramite procedure competitive anche avvalendosi
di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di
modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme
di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati.
Per i beni immobili, prima del completamento delle operazioni di vendita, è
data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei
creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.
Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile
d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del
prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il
comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure
esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizione
del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice
dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga
di cui all'articolo 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli
operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma,
nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.».
95. Sostituzione dell'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 108 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice delegato, su istanza del
fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso
comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di
vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza
presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto
comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il
prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle
condizioni di mercato.
Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni
immobili, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il
giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo.».
96. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 108-bis (Modalità della vendita di navi, galleggianti ed aeromobili). -
La vendita di navi, galleggianti ed aeromobili iscritti nei registri indicati dal
codice della navigazione è eseguita a norma delle disposizioni dello stesso
codice, in quanto applicabili.».
«Art. 108-ter (Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle
invenzioni industriali; sui marchi). - Il trasferimento dei diritti di utilizzazione
economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle
invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati
sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.».
97. Modifiche all'articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 109 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma,
le parole: «Il giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale».
Capo VIII
Modifiche al titolo II, capo VII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
98. Sostituzione dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 110. (Procedimento di ripartizione). - Il curatore, ogni quattro mesi a
partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine
stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed
un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la
procedura.
Il giudice, sentito il comitato dei creditori, ordina il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i
quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne siano avvisati con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica,
con garanzia di avvenuta ricezione in base agli articoli 8, comma 2, 9, comma
4, e 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della
comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo contro il
progetto di riparto nelle forme di cui all'articolo 26.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara
esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme
corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide
sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.».
99. Modifiche all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) per il pagamento dei crediti prededucibili;»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una
specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle
procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con
preferenza ai sensi del primo comma n. 1).».
100. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). I crediti prededucibili
devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di
quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante
l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di
liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25; in
questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento
di cui all'articolo 26.
Per i crediti prededucibili sorti dopo l'adunanza di verificazione dello stato
passivo ovvero dopo l'udienza alla quale essa sia stata differita, si provvede
all'accertamento ai sensi del secondo comma dell'articolo 101.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli
interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e
immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto
ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte
destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili
e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti
ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente
a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato
dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l'importo è superiore a
euro 25.000,00; l'importo può essere aggiornato ogni cinque anni con decreto
del Ministro della giustizia in base agli indici ISTAT sul costo della vita.
Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri
della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato
dalla legge.».
«Art. 111-ter (Conti speciali). - La massa liquida attiva immobiliare è
costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come
definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché
dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative
somme.
La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.
Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni
immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o
gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica
indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di
quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo
un criterio proporzionale.».
«Art. 111-quater (Crediti assistiti da prelazione). I crediti assistiti da
privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli
interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla
liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica
graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il
grado previsto dalla legge.
I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale
hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di
cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro
garanzia.».
101. Sostituzione dell'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 112 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 112 (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). - I creditori
ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni
posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il
diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti
ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause
ad essi non imputabili.».
102. Sostituzione dell'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 113 (Ripartizioni parziali). - Nelle ripartizioni parziali, che non possono
superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute
e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:
1) ai creditori ammessi con riserva;
2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure
cautelari;
3) ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza
non è passata in giudicato;
4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di
impugnazione e di revocazione.
Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso
al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in
questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma
del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento
appare insufficiente.
Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice
delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.».
103. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 113 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 113-bis (Scioglimento delle ammissioni con riserva). - Quando si
verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con
riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato
modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve
intendersi accolta definitivamente.».
104. Sostituzione dell'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 114 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 114 (Restituzione di somme riscosse). - I pagamenti effettuati in
esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso
dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le
somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento
effettuato a loro favore.».
105. Sostituzione dell'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 115 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 115 (Pagamento ai creditori). - Il curatore provvede al pagamento
delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti
dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore
attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con
atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta
cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato
passivo.».
106. Sostituzione dell'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 116 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 116 (Rendiconto del curatore). - Compiuta la liquidazione dell'attivo e
prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il
curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni
contabili e della attività di gestione della procedura.
Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza fino alla
quale ogni interessato può presentare le sue osservazioni o contestazioni.
L'udienza non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dal
deposito.
Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza, il curatore dà
immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno
proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti ed al fallito,
avvisandoli che possono prende visione del rendiconto e presentare eventuali
osservazioni o contestazioni fino all'udienza.
Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene
raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa
l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.».
107. Sostituzione dell'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 117 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 117 (Ripartizione finale). - Approvato il conto e liquidato il compenso
del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il
riparto finale secondo le norme precedenti.
Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti
precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata
ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è
depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi
indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto
supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la
chiusura della procedura.
Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a
singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli
stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.
Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute
sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai
sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse
dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori,
rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero della giustizia.
Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omessa ogni
formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti
insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma,
dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i
soli richiedenti.».
Capo IX
Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267
108. Modifiche all'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 1), le parole: «nei termini stabiliti» sono
sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito»;
b) al primo comma, numero 2), le parole: «il compenso del curatore e le
spese di procedura» sono sostituite dalle seguenti: «tutti i debiti e le spese da
soddisfare in prededuzione»;
c) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
«4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione
non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti
prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere, accertata
con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.»;
d) dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente:
«Ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione
dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della
società determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi
dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una
procedura di fallimento come imprenditore individuale.».
109. Modifiche all'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma
è sostituito dai seguenti:
«Quando la chiusura del fallimento è dichiarata ai sensi dell'articolo 118,
primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è
ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente
articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della
decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato
della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di
omologazione del concordato fallimentare.».
110. Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma
è sostituito dai seguenti:
«Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal
fallimento non possono essere proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la
parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo
costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di
procedura civile.».
111. Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «non soggetta a gravame» sono
soppresse;
b) al secondo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma
dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già
ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del
provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori
interessi.»;
c) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
«La sentenza può essere appellata a norma dell'articolo 18.».
112. Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma
è sostituito dal seguente:
«Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.».
113. Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma la parola: «70» è sostituita dalla seguente: «67-bis»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e
quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del
fallimento.».
114. Sostituzione dell'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 124 (Proposta di concordato). - La proposta di concordato può essere
presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che
rende esecutivo lo stato passivo, purché i dati contabili e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei
creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa
non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società
sottoposte a comune controllo, se non dopo il decorso di sei mesi dalla
dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che
rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta può prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed
interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse,
indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso
qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da
questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in
azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di prelazione non
vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di vendita, avuto riguardo al valore di
mercato attribuibile al cespite o al credito oggetto della garanzia indicato nella
relazione giurata di un esperto o di un revisore contabile o di una società di
revisione designati dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe
non può aver l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
La proposta presentata da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei
beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della
massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione
dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il terzo può limitare gli impegni
assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche
provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo
o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso
gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli
articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.».
115. Sostituzione dell'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 125 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai creditori). - La
proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale
chiede il parere del comitato dei creditori e del curatore, con specifico
riferimento ai presumibili risultati della liquidazione.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di
creditori, essa deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo comma, al
giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo
124, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione resa ai
sensi dell'articolo 124, terzo comma.
Una volta espletati tali adempimenti preliminari, il giudice delegato,
acquisito il parere favorevole del curatore, ordina che la proposta venga
comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la
sua valutazione. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un
termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i
creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali
dichiarazioni di dissenso. Se le proposte sono più di una, devono essere
portate in votazione contemporaneamente.
Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto
della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno
il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il
loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per
consentire l'espletamento delle predette assemblee.».
116. Sostituzione dell'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). - Ove le
comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice
delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato,
anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del
testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o
locale.».
117. Sostituzione dell'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 127 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 127 (Voto nel concordato). - Se la proposta è presentata prima che lo
stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che
risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal
giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello
stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso,
hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia
contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento,
non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo
quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale,
purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.
Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o
in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono
assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del
concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato
prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non
integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del
debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati
cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno
prima della dichiarazione di fallimento.
La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o
controllate o sottoposte a comune controllo.
I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non
attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri
intermediari finanziari.».
118. Sostituzione dell'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 128 (Approvazione del concordato). - Il concordato è approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se
riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei
crediti ammessi al voto nelle classi medesime.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal
giudice delegato si ritengono consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli
crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla
scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce
sul calcolo della maggioranza.».
119. Sostituzione dell'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 129 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine stabilito per le
votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che ne sia
data immediata comunicazione al proponente, al fallito e ai creditori
dissenzienti e fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a
trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di
qualsiasi altro interessato, e per il deposito della relazione conclusiva del
curatore; se la proposta di concordato è stata presentata dal curatore, la
relazione è redatta e depositata dal comitato dei creditori. Analogamente si
procede se sussiste la maggioranza per somma e per classi di cui al settimo
comma e il proponente richiede che il tribunale proceda all'approvazione del
concordato.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a
norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale,
verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il
concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni ovvero se è stata presentata la richiesta
di omologazione, si procede ai sensi dell'articolo 26, quinto, sesto, settimo e
ottavo comma, in quanto compatibili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo
17.
Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrato il
raggiungimento della maggioranza di cui all'articolo 128, primo comma, primo
periodo, può omologare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi
di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di
concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti
possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle
alternative concretamente praticabili.
Al fine di quanto previsto dal settimo comma, le classi di creditori non
ammessi al voto ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 sono considerate
favorevoli ai soli fini del requisito della maggioranza delle classi.».
120. Sostituzione dell'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 130 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 130 (Efficacia del decreto). - La proposta di concordato diventa
efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o
dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.
Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende
conto della gestione ai sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il
fallimento.».
121. Sostituzione dell'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 è sostituito dal seguente:
«Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla
corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo è proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della
corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del
decreto.
Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti
entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine
perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la
notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresì
alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore
a trenta giorni.
Il curatore dà immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo
e dell'udienza fissata.
All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio
tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato.
Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, può
essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di
cassazione.».
122. Abrogazione degli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
1. Gli articoli 132, 133 e 134 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
abrogati.
123. Modifiche all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «nella sentenza» sono sostituite dalle
seguenti: «nel decreto»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato
ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a
garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del
concordato.».
124. Sostituzione dell'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie promesse non
vengono costituite in conformità del concordato o se il proponente non
adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di
omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al
tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo
comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso
modo provvede il tribunale su ricorso di uno o più creditori o anche d'ufficio.
Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è
provvisoriamente esecutivo.
Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del
termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi
derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione
immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il
terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del
concordato.».
125. Modifiche all'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «Nessun'altra azione di nullità è ammessa»
sono sostituite dalle seguenti: «Non è ammessa alcuna altra azione di nullità.
Si procede a norma dell'articolo 137.»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è
provvisoriamente esecutivo. Esso è reclamabile ai sensi dell'articolo 131.»;
c) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla
scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine
fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.».
126. Sostituzione dell'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). - La sentenza che
riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi
dell'articolo 121.».
127. Sostituzione dell'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 141 (Nuova proposta di concordato). - Reso esecutivo il nuovo stato
passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di
concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a
ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le
somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate
garanzie equivalenti.».
Capo X
Modifiche al titolo II, capo IX del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
128. Modifiche al titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Il titolo II, capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Capo IX - Della esdebitazione.
Art. 142 (Esdebitazione). - Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio
della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le
informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e
adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo
svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la
richiesta;
5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato
o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per
bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il
commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività
d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso
il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il
procedimento fino all'esito di quello penale.
L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti,
neppure in parte, i creditori concorsuali.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni
derivanti da rapporti non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale
nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non
siano accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei
fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
Art. 143 (Procedimento di esdebitazione). - Il tribunale, con il decreto di
chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno
successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto
dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato
dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i
debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.
Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non
integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato
possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.
Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti). - Il
decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche
nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione
che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso,
l'esdebitazione opera per la sola eccedenza rispetto a quanto i creditori
avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.».
129. Abrogazione dell'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 145 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Capo XI
Modifiche al titolo II, capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
130. Sostituzione dell'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 146 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 146 (Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di
controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata). - Gli
amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al
fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge
richiede che sia sentito il fallito.
Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato,
sentito il comitato dei creditori:
a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli
organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;
b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità
limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.».
131. Sostituzione dell'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). - La sentenza che
dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei
capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il
fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato
decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della
responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se
sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La
dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga,
in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della
responsabilità illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente
responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri
soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un
creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di
un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui
il fallito è socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso appello a norma dell'articolo
18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può
proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.».
132. Sostituzione dell'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 148 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 148 (Fallimento della società e dei soci). - Nei casi previsti dall'articolo
147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei
soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le
diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.
Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si
intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale
anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare
a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i
fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.
I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.
Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in
concorso.».
133. Modifiche all'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 150 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta
opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.».
134. Sostituzione dell'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 151 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 151 (Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza
assicurativa e fideiussione bancaria). - Nei fallimenti di società a responsabilità
limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad
escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi
dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, dei codice civile.».
135. Modifiche all'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma
è sostituito dai seguenti:
«La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione
dell'atto costitutivo o dello statuto:
a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la
maggioranza assoluta del capitale;
b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità
limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli
amministratori.
In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del
secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed
iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.».
136. Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono soppresse le parole: «Tuttavia i creditori particolari
possono opporsi a norma dell'articolo 129, secondo comma, alla chiusura del
fallimento del socio loro debitore.»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo
a norma dell'articolo 26.».
Capo XII
Modifiche al titolo II, capo XI, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
137. Sostituzione della rubrica del capo XI, del titolo II, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267.
1. La rubrica del capo XI del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituita dalla seguente: «Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare.».
138. Sostituzione dell'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 155 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 155 (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Se è dichiarato il
fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto
dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al
curatore che vi provvede con gestione separata.
Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del
patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è
possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le
regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo
attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare,
detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi
dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.».
139. Sostituzione dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di
separatezza). - Se a seguito del fallimento della società o nel corso della
gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede,
previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le
regole della liquidazione della società in quanto compatibili.
I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda
di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità
sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto
comma, del codice civile.
Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni
destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il
curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti
degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.».
140. Abrogazione degli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
1. Gli articoli 157, 158 e 159 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono
abrogati.
Capo XIII
Modifiche al titolo III, capo I del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
141. Sostituzione dell'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 164 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 164 (Decreti del giudice delegato). - I decreti del giudice delegato
sono soggetti a reclamo a norma dell'articolo 26.».
142. Sostituzione dell'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 166 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 166 (Pubblicità del decreto). - Il decreto è pubblicato, a cura del
cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via
telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale
può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica
registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma.».
Capo XIV
Modifiche al titolo III, capo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
143. Modifiche all'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 167 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e la direzione del giudice delegato» sono
soppresse;
b) dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il
tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta
l'autorizzazione di cui al secondo comma.».
144. Modifiche all'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 169, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo la parola: «articoli» è inserita la seguente: «45,».
Capo XV
Modifiche al titolo III, capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
145. Modifiche alla rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267.
1. La rubrica del capo V del titolo III del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
è sostituita dalla seguente: «Dell'omologazione e dell'esecuzione del
concordato preventivo. Degli accordi di ristrutturazione di debiti.».
146. Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Dopo l'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il
seguente:
«Art. 182-ter (Transazione fiscale). - Con il piano di cui all'articolo 160 il
debitore può proporre il pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati
dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito
avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei
tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. La proposta può
prevedere la dilazione del pagamento. Se il credito tributario è assistito da
privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non
possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi
economici omogenei a quelli delle agenzie fiscali; se il credito tributario ha
natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a
quello degli altri creditori chirografari.
Copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al
deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente
concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente
sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle
dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici
nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di
presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito
fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione,
deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito
iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve
procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla
notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione
attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non
definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non
ancora consegnati al concessionario. Dopo l'emissione del decreto di cui
all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono
essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti
dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi
amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia
della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo,
nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con
l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al
concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di
presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di
concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere
della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole
o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti
dall'articolo 178, primo comma.
Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del
servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda,
quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori,
su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della
competente direzione regionale.
La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181,
determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad
oggetto i tributi di cui al primo comma.
Ai debiti tributari amministrati dalle agenzie fiscali non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 182-bis.».
Capo XVI
Abrogazione del titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
147. Abrogazione del titolo IV regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. Il titolo IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
2. Sono soppressi tutti i riferimenti all'amministrazione controllata contenuti
nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Capo XVII
Modifiche al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
148. Sostituzione dell'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. L'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla
liquidazione coatta amministrativa). - Se un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di
insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su
richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il
trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno
antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti
conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della
procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di
cui all'articolo 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del
codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la
liquidazione. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.
Contro la sentenza predetta può essere proposto appello da qualunque
interessato, a norma degli articoli 18 e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza
provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma
dell'articolo 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla
dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della
procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione
della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il
procedimento di cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.».
149. Modifiche all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
1. All'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Regno» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «2456 e 2457» sono sostituite dalle seguenti:
«2494 e 2495».
Capo XVIII
Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore
150. Disciplina transitoria.
1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le domande di concordato
fallimentare depositate prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
nonché le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla
stessa data, sono definiti secondo la legge anteriore.
151. Abrogazione in materia di transazione fiscale.
1. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.
152. Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali del fallito.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) art. 2, comma 1, lettera a), del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;
b) art. 3, comma 1, lettera e), della legge 8 agosto 1991, n. 264,
limitatamente alle parole: «o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento».
153. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che
entrano in vigore il giorno della pubblicazione del medesimo decreto nella
Gazzetta Ufficiale.