Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' costituito
dalle seguenti Direzioni generali:
1) Direzione generale degli affari generali e del personale;
2) Direzione generale dei rapporti di lavoro;
3) Direzione generale dell'orientamento e dell'addestramento
professionale dei lavoratori;
4) Direzione generale del collocamento della manodopera;
5) Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;
6) Direzione generale della cooperazione.
Art. 2.
Sono organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale:
a) l'Ispettorato del lavoro;
b) gli Uffici del lavoro e della massima occupazione.
CAPO SECONDO
Ispettorato del lavoro
Art. 3.
L'Ispettorato del lavoro e' costituito da:
a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o
in comune sede di corte di appello;
b) Ispettorati provinciali, con sede in ogni capoluogo di
provincia, che non sia anche capoluogo di regione;
c) un Ispettorato medico centrale.
La Direzione generale degli affari generali e del personale
provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo dell'Ispettorato del lavoro.
Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle
attribuzioni di istituto dell'ispettorato del lavoro sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per l'attuazione di tali direttive.
Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara'
provveduto alla organizzazione unitaria dei servizi dell'Ispettorato del lavoro, compresi quelli dell'Ispettorato medico, al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.
Gli Ispettorati regionali esercitano azione di coordinamento e di
vigilanza sugli Ispettorati provinciali e svolgono direttamente su tutto il territorio della regione i compiti determinati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Inoltre, per la provincia in cui hanno sede, disimpegnano le funzioni proprie degli Ispettorati provinciali, salvo quanto e' disposto dal settimo comma del presente articolo.
Gli Ispettorati provinciali, per le province che non siano sede di
Ispettorati regionali, esercitano le attribuzioni demandate all'Ispettorato del lavoro, ad eccezione di quelle di cui alla prima parte del comma precedente.
Per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale
importanza o dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' disporre con suo decreto l'istituzione in taluni capoluoghi di regione, di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.
L'Ispettorato medico centrale ha il compito di coordinare e
dirigere il lavoro per l'applicazione delle disposizioni igienico-sanitarie, di cui al successivo articolo 4, di proporre istruzioni per l'applicazione di esse e di compiere, se necessario, ispezioni d'intesa con il capo dell'ispettorato della circoscrizione in cui esse dovranno effettuarsi, di indagare sulle condizioni di igiene e salubrita' del lavoro, oltre a quanto altro su tali argomenti puo' essere affidato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.((7))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.P.R. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dalla D.Lgs. 3
agosto 2009, n. 106 (in S.O. n. 142 relativo alla G.U. 05/08/2009, n.
180) ha disposto (con l'art. 304, comma 1, lettera d-bis)) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati: [. . .] d-bis) la lettera c) del terzo comma dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628".
Art. 4.
L'Ispettorato del lavoro ha il compito:
a) di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di
lavoro e di previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli uffici, nell'agricoltura, ed in genere ovunque e' prestato un lavoro salariato o stipendiato, con le eccezioni stabilite dalle leggi;
b) di vigilare sull'esecuzione dei contratti collettivi di
lavoro;
c) di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno
alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare;
d) di vigilare sul funzionamento delle attivita' previdenziali,
assistenziali e igienico-sanitarie a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
e) di esercitare le funzioni di tutela e di vigilanza sugli enti
dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
f) di rilevare, secondo le istruzioni del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie, l'ordinamento e la rimunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai, gli scioperi, le loro cause e i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai, gli effetti delle leggi che piu' specialmente interessano il lavoro; di raccogliere tutte le notizie e le informazioni sulle condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale e delle singole attivita' produttive; di compiere, in genere, tutte le rilevazioni, indagini ed inchieste, delle quali fosse incaricato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
g) di compiere tutte le funzioni che ad esso vengano demandate da
disposizioni legislative o regolamentari, o delegate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
L'azione di consulenza, di cui in particolare alla lettera c),
sara' esercitata a mezzo di apposita sezione da istituirsi presso ciascun Ispettorato regionale e provinciale.
Le indagini sui processi di lavorazione, che gli industriali
vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunita' degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Il personale dell'Ispettorato del lavoro deve conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a sua conoscenza per ragioni di ufficio. La violazione di tale obbligo e' punita con la pena stabilita dall'articolo 623 del Codice penale.
Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o
rilevate non possono essere pubblicate ne' comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.
Ispettorato del lavoro, nell'esercizio della vigilanza e degli
altri compiti di cui al presente articolo, puo' chiederci o rilevare ogni notizia o risultanza esistente presso gli enti pubblici ed i privati che svolgono attivita' dirette alla protezione sociale dei lavoratori.
Analoga facolta' compete nei confronti delle persone autorizzate,
ai termini dell'articolo 4 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, alla tenuta e regolarizzazione lavoro, previdenza ed assistenza sociale.
Coloro che, legalmente richiesti dall'Ispettorato di fornire
notizie a norma del presente articolo, non le forniscano o le diano scientemente errate ed incomplete, ((sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione)).
Art. 5.
Ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, all'Ispettorato del lavoro e' affidato il compito di regolare e disciplinare l'attivita' di assistenza e di vigilanza esercitata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, tenendo conto sia delle esigenze dei servizi previdenziali, sia di quelle delle aziende, al fine di evitare pluralita' di accertamenti, difformita' di trattamento ed ingiustificati intralci al normale ritmo dell'attivita' produttiva.
Gli istituti di cui al comma precedente devono comunicare
all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, di volta in volta, 48 ore prima del loro inizio, gli accertamenti che intendono effettuare; gli accertamenti stessi potranno aver luogo ove nel termine suddetto l'Ispettorato non abbia espresso contrario avviso.
Art. 6.
Alle spese occorrenti per il funzionamento dello Ispettorato del
lavoro, comprese quelle derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con i mezzi e con le modalita', di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Art. 7.
Alla direzione degli Ispettorati regionali e provinciali del lavoro
sono preposti impiegati della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, che rivestano, rispettivamente, qualifica non inferiore ad ispettore capo e ad ispettore superiore.
Alla direzione dell'ispettorato medico centrale e' preposto un
impiegato della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro munito della laurea in medicina, che rivesta qualifica non inferiore ad ispettore capo.
Art. 8.
Per esigenze di servizio, il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, sentito il Consiglio di amministrazione e col consenso dell'interessato, puo' assegnare al personale amministrativo delle carriere direttiva e di concetto dell'Ispettorato del lavoro la qualifica ispettiva, o viceversa, con il conseguente cambiamento di mansioni.
Le variazioni di cui ai precedente comma non comportano mutamenti
nella posizione di ruolo.
La qualifica e le mansioni attribuite in applicazione dei primo
comma, ove le esigenze di servizio lo richiedano, possono essere, revocate in ogni momento, sentito il Consiglio d'amministrazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))((3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))((3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))((3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))((3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))((3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))((3))
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077))((3))
---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che la modifica ha effetto dal 1 luglio 1970.
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
CAPO TERZO
Uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 11.
Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione sono costituiti
da:
((1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con
sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello));
2) Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, con
sede in ogni capoluogo di provincia, che non sia anche capoluogo di regione, e proprie sezioni zonali, comunali e frazionali;
3) Uffici speciali istituiti ai termini dell'articolo 23 della
legge 29 aprile 1949, n. 264;
4) Centri di emigrazione, con sede nelle localita' piu' idonee
alle operazioni di espatrio e di rimpatrio, dei lavoratori e delle loro famiglie, determinate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per particolari esigenze di servizio connesse con la speciale
importanza dimensione della circoscrizione regionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' con suo decreto disporre l'istituzione, in taluni capoluoghi di regione, di un Ufficio regionale e di un Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto.
Le sezioni zonali di cui al punto 2) del prime comma del presente
articolo hanno sede nei comuni che presentano maggiori esigenze funzionali ai fini della massima occupazione e sono istituite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le sezioni comunali hanno sede nei rimanenti Comuni; quelle frazionali nelle localita' indicate con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Nei Comuni e localita' di minore importanza, determinati con propri
decreti, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato ad avvalersi della opera dei "corrispondenti", a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.
Resta ferma, per quanto concerne i locali occorrenti per i servizi
di collocamento alle sezioni previste al primo comma, punto 2), la disposizione di cui all'articolo 28 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
La Direzione generale degli affari generali e del personale
provvede all'amministrazione, all'organizzazione ed al controllo degli Uffici di cui al primo comma.
Le direttive e le disposizioni specifiche relative alle
attribuzioni di istituto degli Uffici predetti sono impartite dalle singole Direzioni generali, per le materie di rispettiva competenza. Spetta in ogni caso alla Direzione generale degli affari generali e del personale la disciplina dei mezzi e delle modalita' occorrenti per la attuazione di tali direttive.
Con le norme regolamentari di cui al successivo articolo 19 sara'
provveduto alla organizzazione, unitaria dei servizi degli Uffici del lavoro e della massima occupazione al fine di assicurare il coordinamento dei servizi stessi nell'ambito della Direzione generale degli affari generali e del personale.
Art. 12.
Gli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione
svolgono, nell'ambito della circoscrizione regionale, le seguenti funzioni:
a) coordinamento e vigilanza sull'attivita' degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione e dei centri di emigrazione.
b) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle
iniziative di carattere regionale ed interprovinciale dirette a conseguire la massima occupazione;
c) rilevazioni statistiche e compilazione di relazioni sui
fenomeni concernenti il campo del lavoro;
d) trattazione di controversie collettive di lavoro interessanti
piu' province, o non risolte in sede provinciale;
e) tutti gli altri compiti che sono loro demandati da
disposizioni legislative e regolamentari o delegati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Essi inoltre disimpegnano, per la provincia in cui hanno sede, le
funzioni proprie degli Uffici provinciali, salvo quanto e' disposto dal secondo comma del precedente articolo 11.
Gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
svolgono, nell'ambito della loro circoscrizione le seguenti funzioni:
a) raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione
relativa alla disoccupazione locale;
b) collocamento dei lavoratori;
c) reclutamento dei lavoratori che emigrano, assistenza agli
stessi e alle loro famiglie, loro avviamento ai centri di emigrazione;
d) conciliazione delle vertenze individuali e collettive di
lavoro;
e) compiti di indirizzo, propulsione e partecipazione alle
iniziative di carattere provinciale o locale dirette a conseguire la massima occupazione;
f) compiti in materia di orientamento e di addestramento
professionale, nonche' in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento, di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;
g) compiti nel settore della previdenza e assistenza sociale,
attribuiti a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562;
h) compiti in materia di assegnazione degli alloggi costruiti
dalla Gestione I.N.A.-Casa, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, e successive modificazioni ed integrazioni;
i) tutte le altre funzioni che sono loro demandate dal Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
I centri di emigrazione provvedono alla assistenza in genere dei
lavoratori che emigrano o rimpatriano e delle loro famiglie.
Le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici del lavoro e
della massima occupazione espletano, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale, il collocamento della manodopera e i servizi di competenza dei predetti Uffici da questi ad esse demandati, nonche' i compiti che nel settore della previdenza e dell'assistenza sociale sono loro affidati ai sensi dello articolo 1, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562.
Art. 13.
Alla direzione degli Uffici regionali del lavoro e della massima
occupazione e degli Uffici speciali istituiti ai sensi dell'articolo 23 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono preposti impiegati del ruolo della carriera direttiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che rivestano qualifica non inferiore a direttore capo.
Alla direzione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione e dei centri di emigrazione sono proposti impiegati del ruolo predetto che rivestano qualifica non inferiore a direttore.
Art. 14.
L'articolo 4 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e' sostituito dal
seguente:
"L'assunzione dei collocatori e' effettuata con contratto
quinquennale, disciplinato sulla base di apposito contratto tipo, che sara' approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di intesa con il Ministro per il tesoro.
I primi sei mesi sono considerati come periodo di prova, durante il
quale l'impiegato puo' essere licenziato ai giudizio dell'Amministrazione e senza diritto ad alcun assegno ed indennita'.
L'assunzione e' effettuata per i posti disponibili nella qualifica
iniziale di collocatore di 3ª classe, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.
Per l'ammissione al concorso occorre il possesso del titoli e dei
requisiti richiesti per l'accesso alle carriere esecutive delle Amministrazioni civili dello Stato.
Per i concorsi si osserveranno, in quanto applicabili, le
disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che regolano i concorsi per l'accesso alle carriere esecutive.
I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli
Uffici aventi sede in determinate regioni o province, salva per tutti i cittadini la facolta' di parteciparvi.
Nei concorsi per collocatore di 3ª classe un terzo dei posti e'
riservato ai corrispondenti in servizio, provvisti dei titoli e dei requisiti di cui al quarto comma del presente articolo".
Art. 15
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1973, N. 734))
CAPO QUARTO
Norme generali
Art. 16.
I quadri 17, 35, 55 e 75, relativi al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, per la parte in cui sono riprodotti i ruoli organici del personale della Amministrazione centrale; la tabella A allegata alla legge 30 luglio 1959, n. 696, relativa al trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione; la tabella dei ruoli dell'Ispettorato del lavoro, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563; nonche' le tabelle D, E, F, G, allegate alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono sostituiti dalle tabelle A, A-bis, B e C allegate alla presente legge.
Gli organici previsti nelle tabelle predette avranno attuazione
dalle date in ciascuna di esse indicate.
Gli impiegati provenienti dai ruoli del soppresso Ministero
dell'Africa italiana, inquadrati nei ruoli aggiunti o posti aggiunti, istituiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato del lavoro - sono collocati nelle corrispondenti, qualifiche del ruolo ordinario di cui alla tabella. B annessa alla presente legge, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera.
Art. 17.
Per le assunzioni nella qualifica di consigliere di 3ª classe nel
ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, e' richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio o in scienze politiche.
Per le assunzioni nella qualifica di statistico ed attuario, del
ruolo predetto, equiparata ad ogni effetto a quella di consigliere di 2ª classe, e' richiesto il possesso della laurea in scienze statistiche ed attuariali. Nel caso in cui il candidato sia in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche o in scienze matematiche, sara' assunto purche' abbia conseguito anche il diploma di perfezionamento in scienze statistiche ed attuariali.
L'aliquota da riservare alla qualifica di statistico ed attuario
non puo' eccedere il dieci per cento dei posti messi a concorso.
Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva degli Uffici
del lavoro e della massima occupazione, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, e' richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche.
Per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva
dell'Ispettorato del lavoro, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, e' richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirugia, o in scienze agrarie.
Le assunzioni di cui ai comma precedente per le quali e' richiesta
la laurea in chimica, o in ingegneria, o in medicina e chirurgia, sono effettuate ai posti di ispettori di 1ª classe, ai sensi dell'articolo 153, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Per le assunzioni di cui ai commi secondo e sesto del presente
articolo non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, quarto comma, del citato testo unico.
Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di
concetto, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, e' richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Nei bandi di concorso saranno precisati di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, gli specifici titoli di studio richiesti.
Per le assunzioni nella carriera del personale di concetto del
ruolo dell'Amministrazione centrale possono essere banditi concorsi, per una aliquota non superiore al venti per cento dei posti disponibili, per l'ammissione ai quali sia richiesta, oltre il possesso del titolo di studio di cui al comma precedente, la conoscenza della stenografia ovvero dell'impiego degli impianti meccanografici. I candidati dovranno sostenere, in aggiunta alle altre prove dell'esame di concorso, rispettivamente, una prova scritta di stenografia ovvero una prova teorico-pratica sull'impiego degli impianti meccanografici.
La disposizione di cui all'articolo 173, quarto comma, del testo
unico approvato con decreto del Presidente dalla Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non si applica per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale di concetto di cui ai commi precedenti, per le quali sia specificamente richiesto il diploma di perito tecnico industriale ovvero di perito agrario.
Per le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive, da
effettuarsi mediante pubblici concorsi per esami, e' richiesto il possesso del diploma di istituto secondario di primo grado.
Per le assunzioni nei ruoli delle carriere del personale
ausiliario, da effettuarsi mediante pubblici concorsi per titoli, e' richiesto il compimento degli studi di istruzione obbligatoria. Per gli agenti tecnici e' richiesto, inoltre, il possesso della patente di categoria C per la condotta di autoveicoli.
Per le assunzioni di cui al presente articolo e' inoltre richiesto
il possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 18.
I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.((2))
Del Consiglio di amministrazione e' chiamato a far parte altresi'
il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 10 gennaio 1968, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628, sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori".
Art. 19.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, previo parere del Consiglio di Stato, saranno emanate le norme regolamentari necessarie a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
CAPO QUINTO
Norme transitorie e finali
Art. 20.
Per gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore
della presente legge prestino servizio, per legittimo atto di nomina, alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i quali, dopo sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora maturato l'anzianita' necessaria per il collocamento nei rispettivi ruoli aggiunti, il periodo di servizio prescritto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e' ridotto alla meta'.
Il collocamento nei ruoli aggiunti degli impiegati predetti non
potra' in ogni caso avere decorrenza anteriore alla scadenza dei sei mesi sopra indicati.
Art. 21.
Nei confronti del personale assunto nell'Ispettorato del lavoro ai
sensi dell'articolo 5 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, e quindi inquadrato nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Ispettorato stesso in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il servizio prestato nell'ispettorato del lavoro anteriormente all'inquadramento e' valutato in ragione di un quinto e per non oltre due anni, ai fini della promozione alla qualifica di ispettore aggiunto di 1ª classe o segretario, di cui all'annessa tabella B.
Art. 22.
Il personale gia' appartenente all'Associazione nazionale per la
prevenzione infortuni, assunto nei corrispondenti ruoli dell'ispettorato del lavoro ai sensi dell'articolo 15 del regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, in seguito alla soppressione della suddetta Associazione, puo' ottenere il riscatto per intero, al soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato alle dipendenze dell'Associazione medesima anteriormente all'inquadramento nell'Ispettorato del lavoro.
Il riscatto del predetto servizio, che si intende regolato
integralmente dalle norme vigenti, comporta la restituzione da parte degli interessati, nei modi da stabilirsi nei decreti di riscatto, delle somme percepite all'atto dell'inquadramento nell'ispettorato del lavoro a titolo di liquidazione di quiescenza per il servizio reso alle dipendenze della soppressa Associazione.
Il riscatto del suddetto servizio puo' essere richiesto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e alle condizioni di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti dell'Ispettorato del lavoro collocati a riposo o comunque cessati dal servizio con diritto al trattamento di quiescenza anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalle loro vedove e altri aventi diritto. La liquidazione del contributo di riscatto e' effettuata, nei casi contemplati nel presente comma, avendo riguardo allo stipendio vigente alla data di presentazione della domanda, che corrisponde per grado o qualifica e relativa anzianita' a quello che spettava al dipendente all'atto della cessazione dal servizio.
Alle stesse condizioni e secondo le stesse norme stabilite nei
commi precedenti, e' ammesso il riscatto per intero, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato con rapporto stabile d'impiego quale dirigente unico dei cessati Uffici provinciali di collocamento dal personale inquadrato nei ruoli dell'Ispettorato del lavoro ai sensi degli articoli 1 e 3 del regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, o assunto a contratto nell'Ispettorato stesso ai sensi dell'articolo 5 del medesimo regio decreto e quindi inquadrato nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, in applicazione dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.
Art. 23.
Gli impiegati di cui all'articolo 339 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono collocati nel ruolo ad esaurimento previsto dalla tabella D allegata alla presente legge e assegnati alla qualifica corrispondente al coefficiente di stipendio in godimento, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
Il collocamento nel ruolo predetto e' disposto previo parere del
Consiglio di amministrazione e decorre, ad ogni effetto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In corrispondenza alle unita' collocate nel ruolo ad esaurimento a
norma del primo comma e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti nel ruolo della carriera direttiva, di cui alla annessa tabella C, altrettanti posti di qualifica corrispondente a quella rivestita dalle predette unita'.
Art. 24.
I posti delle qualifiche iniziali dei singoli ruoli organici
dell'Amministrazione centrale e dell'ispettorato del lavoro, che risultino disponibili dopo che siano stati indetti i concorsi previsti dagli articoli 25 e 26 della presente legge, non potranno essere conferiti mediante pubblico concorso se non per il numero eccedente quello complessivo degli impiegati dei relativi ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e degli impiegati non di ruolo della categoria corrispondente che alla data del decreto con cui si bandisce il concorso non abbiano ancora maturato l'anzianita' necessaria per ottenere l'immissione nei ruoli aggiunti.
Gli impiegati dei ruoli aggiunti dell'Amministrazione centrale e
dell'Ispettorato del lavoro, che ne facciano domanda entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, potranno essere inquadrati nei corrispondenti ruoli organici di cui alle annesse tabelle A e B, in corrispondenza della qualifica rivestita all'atto della domanda, dopo l'ultimo impiegato della qualifica stessa, nell'ordine in cui si trovano collocati nei predetti ruoli aggiunti, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica a tutti, gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo comma quinto. Gli inquadramenti di cui sopra, che risultino eccedenti il numero dei posti conferibili ai sensi del precedente comma primo, saranno disposti in soprannumero da riassorbirsi in ragione della meta' delle successive vacanze.
Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori o ai
ruoli aggiunti della carriera esecutiva e della carriera del personale ausiliario, i quali siano transitati nei corrispondenti ruoli organici in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, ovvero a seguito di concorso, potranno conseguire a domanda, da presentarsi entro il termine indicato nel comma precedente, l'inquadramento eventualmente piu' favorevole cui avrebbero avuto diritto ai sensi del comma anzidetto ove fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o ruoli aggiunti.
Gli impiegati non di ruolo che alla data di entrata in vigore della
presente legge si trovino in servizio per legittimo atto di nomina presso l'Amministrazione centrale o presso l'Ispettorato del lavoro e che successivamente alla data stessa conseguano l'inquadramento nei predetti ruoli aggiunti, potranno essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici con le modalita' stabilite al secondo comma del presente articolo, decorrendo il termine per la presentazione delle domande dalla data di compimento dell'anzianita' utile per il collocamento nei ruoli aggiunti.
Il personale collocato nei ruoli organici della carriera di
concetto e della carriera esecutiva ai sensi del secondo comma del presente articolo potra' conseguire la promozione rispettivamente alle qualifiche di ispettore e di archivista o equiparate soltanto per la parte dei posti disponibili nelle qualifiche stesse che risulti eccedente rispetto al numero degli impiegati delle qualifiche inferiori che alla data di entrata in vigore della presente legge gia' appartengono ai rispettivi ruoli organici dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato del lavoro.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per le
promozioni alle qualifiche di usciere capo e di agente tecnico capo.
Art. 25.
Mediante concorso interno per esami da indirsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, non oltre la meta' dei posti disponibili all'epoca del bando di concorso nella qualifica iniziale in ciascuno dei ruoli della carriera esecutiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' essere conferita agli impiegati delle rispettive carriere ausiliarie, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgano prevalentemente da almeno un quinquennio mansioni proprie della carriera esecutiva.
Art. 26.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
saranno indetti per ciascuno dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di cui alle annesse tabelle A, B e C concorsi per l'assunzione nelle qualifiche iniziali riservati al personale utilizzato per lo svolgimento dei compiti connessi con la assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa e che presti servizio da data non posteriore al 1 luglio 1961 presso gli Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso gli incaricati regionali della gestione I.N.A.-Casa, nonche' al personale adibito da data non posteriore al 1 luglio 1961 all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.((2a))
Per i concorsi predetti da indirsi per non oltre la meta' dei posti
disponibili in ciascun ruolo all'epoca dei bandi di concorso, si osservano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; il limite di eta', per l'ammissione ai concorsi medesimi e' pero' elevato ad anni 45.
Il personale di cui al primo comma che non presenti domanda di
partecipazione ai concorsi predetti o che non sia in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli stessi sara' mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di eta', con l'assegnazione alle qualifiche iniziali delle categorie di cui alla tabella C annessa al decreto medesimo. Il relativo provvedimento ministeriale sara' adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il collocamento nella categoria di concetto, nella categoria
d'ordine e in quella subalterna e' richiesto, rispettivamente, il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, la licenza elementare.
L'ordine di posizione del personale in ciascuna delle qualifiche
iniziali delle categorie a contratto sara' determinato in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 5, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Al concorso per l'assunzione nella qualifica iniziale del ruolo
della carriera di concetto del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui all'annessa tabella C, da indirsi ai sensi dei precedenti commi, sono ammessi a partecipare anche gli impiegati del ruolo della carriera esecutiva degli Uffici medesimi provvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
---------------
AGGIORNAMENTO (2a)
La L. 11 febbraio 1970, n. 36 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista e usciere capo, il servizio prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e' valutato per meta'.
Art. 27.
In sede di prima applicazione della presente legge, i consiglieri
di 2ª e 3ª classe del ruolo dell'Amministrazione centrale, vincitori di concorsi riservati a laureati in matematica finanziaria ed attuariale, o in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze matematiche, o in matematica e fisica, conseguono la qualifica di statistico ed attuario (coefficiente 271), di cui all'annessa tabella A conservando ad ogni effetto l'anzianita' maturata nelle qualifiche di provenienza.
Art. 28.
Nella prima attuazione della presente legge e comunque per non
oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della legge medesima, i periodi di anzianita' per le promozioni per scrutinio, per merito comparativo o per merito assoluto, per le promozioni a scelta, nonche' per le promozioni mediante esami, fissati dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono ridotti di un terzo, nei confronti degli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle annesse tabelle A, B, C e D.
Art. 29.
Tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente
legge sono abrogate.
Art. 30.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1961, salvo quanto e'
previsto dal terzo comma del precedente articolo 9.
Art. 31.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara'
provveduto, con decreto del Presidente della Repubblica sui proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, alla ripartizione dei fondi iscritti nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il trattamento economico del personale assegnato al Ministero dell'industria e del commercio in base al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, n. 1265.
Art. 32.
All'onere di lire 650 milioni, derivante dalla prima applicazione
della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si provvedera', a carico del capitolo di parte ordinaria relativo al: "Fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alle variazioni di bilancio, occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI SULLO - GONELLA
- TAVIANI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
TABELLA A
RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA A-bis
TABELLA DEGLI STIPENDI ANNUALI LORDI DEL PERSONALE DEI GRUPPI A E B DELL'EX COMMISSARIATO PER LE MIGRAZIONI E LA COLONNIZZAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
((CARRIERA ESECUTIVA
a) Carriera degli addetti alla vigilanza:
Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Addetto superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
103 Addetto principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463 Addetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463
Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.029
b) Carriera del personale d'archivio:
Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Coadiutore superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69 Coadiuttore principale. . . . . . . . . . . . . . . . . .
308 Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686))
((3))
TABELLA C
RUOLO DEGLI UFFICI DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)(2)((3))
TABELLA D
Parte di provvedimento in formato grafico
(1)
TABELLA E
Coefficiente
di stipendio Importo
--------------------------------------- 70 ...................... 67.000 500 ...................... 50.000 462 ...................... 40.200 325 ...................... 32.500 271 ...................... 27.100 229 ...................... 22.900 202 ...................... 20.200 180 ...................... 18.000(1a) -------------- AGGIORNAMENTO (1a) Il D.P.R. 5 giugno 1965, n. 749 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "L'indennita' mensile di vigilanza, di cui all'art. 9 della legge 22luglio 1961, n. 628, modificata dalla legge 21 aprile 1962, n. 190, e' fissata nelle seguenti misure:Ispettore generale................................ L. 19.690 Ispettore capo, ispettore capo aggiunto........... L. 14.690 Ispettore superiore, ispettore principale aggiunto L. 12.060 Ispettore principale, primo ispettore aggiunto.... L. 9.750 Ispettore di 1ª classe, ispettore aggiunto di 1ª classe, ufficiale di vigilanza di 1ª classe........L. 8.700 Ispettore di 2ª classe, ispettore aggiunto di 2ª classe, ufficiale di vigilanza di 2ª classe........L. 7.350 Ispettore aggiunto di 3ª classe, ufficiale di vigilanza di 3ª classe...............................L. 6.490 Ufficiale di vigilanza di 4ª classe................. L. 5.780". -----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 ottobre 1965, n.1206 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero dei posti di direttore capo di cui alla tabella D annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, e' elevato a 12".
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico comma 2) che "e' mantenuto vacante nel ruolo della carriera direttiva di cui alla tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, un posto di qualifica corrispondente a quella rivestita anteriormente alla promozione e un posto della qualifica iniziale".
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 9 ottobre 1967, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "La tabella C annessa alla legge 22 luglio 1961, n. 628, viene sostituita dalla tabella annessa alla presente legge per quanto si riferisce alla carriera del personale d'ordine.
TABELLA
Carriera Esecutiva
325 Archivista superiore....... 200
271 Archivista capo............ 300
229 Primo archivista........... 500
202 Archivista................._
180 Applicato.................. > 1.100
157 Applicato aggiunto........._
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, nel modificare l'articolo unico della L. 9 ottobre 1967, n. 951 ha disposto (con l'art. 90) che la presente tabella, per quanto si riferisce alla carriera del personale d'ordine, e' sostituita dalla seguente:
TABELLA
a) Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori:
Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Addetto superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Addetto principale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 Addetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260
b) Carriera del personale di archivio:
Qualifiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Posti
Coadiutore superiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Coadiutore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 Coadiutore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Totale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840 Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, ha poi disposto(con l'art. 91, comma 2) che "Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla base delle funzioni svolte nel servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta. Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianita' prevista dall'articolo 89".
Ha inoltre disposto (con l'art. 153, comma 2) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 luglio 1970.
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