DIPENDENTE IN FRANCIA E STABILE ORGANIZZAZIONE

Qualsiasi azienda italiana ha la possibilità di assumere in Francia uno oppure parecchi dipendenti senza essere costretta ad aprire una struttura fissa oppure costituire una filiale o una succursale.

La CONVENZIONE FISCALE tra la Francia e l'Italia prevede questa possibilità.

L'articolo da prendere in considerazione è l'articolo 5 il quale dispone :

Articolo 5 - Stabile organizzazione

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applichi il paragrafo 5 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che tale impresa ha una stabile organizzazione in detto Stato in relazione all'attività che la predetta persona esercita per l'impresa, salvo il caso in cui le attività della persona siano limitate a quelle menzionate al paragrafo 3 e, qualora vengano esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non siano tali da far considerare detta sede come una stabile organizzazione secondo le disposizioni del presente paragrafo

Il diritto positivo francese in seguito all’OCDE (Commenti C n° 35) stabilisce che una ditta straniera puo avere una stabile organizzazione con solo un rappresentante (persona fisica oppure giuridica) anche senza uno stabilmente fisso d’affari (locale affittato per es.) se le 3 seguenti condizioni cumulative sono avverate :
  1. La Dipendenza
  2. Il Potere di conclusione di contratto
  3. L'Esercizio di un’attività non preparatoria oppure non ausiliare.

1° LA DIPENDENZA

Questo concetto di dipendenza non viene precisato in nessuna Convenzione Fiscale, tuttavia la dottrina ritiene questo criterio e considera che l'indipendenza concerne una situazione di fatto dove:

- l’intermediario agisce per conto suo e qualsiasi questo intermediario : agente, commissionario, depositario …

- l’intermediario non viene subordinato al suo committente : subordinazione giuridica (contratto di lavoro ) oppure finanziaria (rimborso delle spese, mono-mandatario …)

2° IL POTERE DI CONCLUSIONE

L’intermediario (oppure l'agente, il commissionario, depositario …) deve avere un potere di conclusione di contratti che coinvolgono e/o impegnano la ditta straniera e esercitare questo potere in un modo permanente e abituale,.

ATTENZIONE : per evitare qualsiasi rischio è importantissimo prevedere:

- Gli ordini devono essere sempre presi “sotto riserva dell'accordo del …”. Consigliamo di prevedere tale menzione su tutta la documentazione (copia commissione, conferma ordine e fattura)

- L’agente / intermediario / dipendente può avere un deposito a disposizione pero non deve disporre della merce senza l’accordo specifico e scritto della sede italiana

CAA di PARIGI 22/1/1998 n° 95-3510 et 97-637

CE 1/6/2005 n°259618

3° L'ESERCIZIO DI UN ATTIVITA NON PREPARATORIA OPPURE NON AUSILLIARE

L’intermediario deve esercitare un attività che non sia preparatoria oppure ausiliaria.

Sono considerate di per se preparatorie o ausiliarie le attività di acquisti di merce per l’impresa, di pubblicità, di raccolta d’informazioni.

IMPORTANTE : bisogna considerare i fatti, la situazione reale, la realtà del rapporto e non solo i contratti scritti, i Tribunali non essendo per niente legati dagli accordi sottosocriti oppure dalle dichiarazioni delle partie

CONCLUSIONE : Di conseguenza la dottrina francese considera che un dipendente sprovveduto di potere di conclusione, può raccogliere ordini oppure offerte da trasmettere alla sede legale della ditta.

Avv. Paul BONSIRVEN
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