E’ BENE in senso giuridico qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.

Bene in senso economico: il primo concetto è infatti più ampio e ricomprende non solo i beni in senso economico ma tutti i beni che sono tutelati giuridicamente.

Per avere rilevanza giuridica i beni devono essere:

  • Utili: idonei a soddisfare un bisogno e capaci di arrecare utilità all'uomo;
  • Accessibili :suscettibili di appropriazione da parte dell'uomo con i normali mezzi a disposizione;
  • Limitati : disponibili in natura in quantità limitata rispetto ai bisogni dell'uomo.

Le res communes omnium: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, a nessuno, dal momento che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a sé l'uso con esclusione dell'uso degli altri.
Sono BENI, per il codice civile italiano, soltanto “le cose che possono formare oggetto di diritti” (art. 810). La nozione giuridica di bene è, in questo modo, reso interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che l'uomo ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione.

Non posso però considerarsi beni le cose che la legge vieti di formare come oggetto di diritti, come, ad esempio, le parti del corpo umano o le specie vegetali protette).

Sono beni mobili: le energie naturali, se “hanno un valore economico” (art. 814), vale a dire se rese attive dall'uomo e cedute per un dato prezzo dal produttore al consumatore.

Per l'art. 810 sono beni le “cose”. Dunque, solo gli oggetti materiali o “corporali”, e non ogni entità suscettibile di formare oggetto di diritto. Questa conclusione emerge per induzione dalla disciplina legislativa dei beni, che è disciplina delle cose suscettibili di apprensione fisica, di materiale impossessamento. Solo per gli oggetti materiali il possesso da parte di un soggetto esclude il possesso di altri, la sua dominazione sulla cosa risulta incompatibile con quella di ogni altro soggetto (le energie appaiono quali cose corporali alla stregua del concetto che di queste avevano i Romani, ossia di cose che digito tetigere possumus).

A questi beni, che sono trovati dal diritto, si aggiungono altri che sono creati dal diritto (es. titoli di credito: l'interesse a stabilire con essi un rapporto di appartenenza nasce dal valore che il diritto, e solo il diritto attribuisce loro, riconoscendo al proprietario la titolarità del diritto in essi menzionato).

Sono beni le cose che “possono formare oggetto di diritti”, che sono astrattamente suscettibili di esserlo: sono beni perciò anche le cose di nessuno (res nullius), se e in quanto possono in forza dell'occupazione diventare oggetto di diritto e di proprietà.

Classificazioni

La nozione di bene in senso giuridico può essere distinta in differenti categorie:

Beni materiali e beni immateriali

beni materiali: cose esistenti nel mondo fisico e suscettibili di percezione con sensi o strumenti materiali (es. un albero, un animale, un'automobile).

beni immateriali : le invenzioni e le opere dell'ingegno. La disciplina che li riguarda appartiene al diritto industriale.

Esistono anche dei beni immateriali, che sono dei beni giuridici che non sono interessati di corporietà.
Per essere dei beni immateriali devono rispondere di due requisiti:
a) l’intellettualità: il bene immateriale deve essere il frutto di intelletto.
b) riproducibilità: deve essere possibile la sua riproducibilità in maniera concreta.

Il diritto si articola, per l’individuazione dei beni immateriali, in due modi:

a) schema del diritto d’autore, a sua volta suddiviso, per ciò che concerne la tutela, in un diritto morale e diritto patrimoniale.

il diritto morale si divide in:
- diritto all’inedito
- diritto alla paternità dell’opera, che durerà per sempre e verrà trasmessa in discendenza.
- diritto all’integrità dell’opera
- diritto di ritirare l’opera dal commercio (detto “diritto di pentimento“)

Il diritto patrimoniale dell’opera dura tutta la vita dell’autore e fino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte.

b) lo schema della brevettazione, cioè il registrare  invenzioni  industriali e marchi, in modo da impedirne il riutilizzo da terze persone (senza consenso e compendio dell’inventore o del proprietario).

Con l’evoluzione della tecnologia e del progresso, i beni immateriali si sono diffusi nella vita di ogni giorno, comprendendone:

a) il software: E’ un programma per un eleaboratore ideato per risolvere determinate funzioni. Al suo artefice viene riconosciuto il diritto d’autore.
b) le banche dati: sono una raccolta di dati accessibili per via di un elaboratore. all’autore può essere riconosciuto il diritto d’autore, ma se la banca dati manca di originalità, allora viene riconosciuto il diritto sui generis.
c) il know-how: è l’insieme di conoscenze allo svolgimento di un’attività imprenditoriale. Elemento importante di queste transizioni di conoscenze è la segretezza. Se qualcuno ha inventato un nuovo sistema industriale, può vendere l’idea, ma chi la compra deve garantire la segretezza.
d) i dati personali: L’attività di trattamento dei dati personali è sottoposta a numerose regole. Una delle regole principali di questo trattamento è il consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati personali.

Beni fungibili e beni infungibili

Beni fungibili:  i beni sostituibili gli uni con gli altri, per il fatto di presentare le stesse caratteristiche qualitative e quantitative: ad esempio, due riproduzioni dello stesso quadro.

Beni infungibili: i beni che, per il fatto di possedere determinate caratteristiche, difficilmente riproducibili, non possono essere sostituiti con altri uguali: si pensi a un’opera letteraria o un quadro d'autore.

Beni divisibili e beni indivisibili

Sono divisibili i beni suscettibili di essere divisi in più parti senza perdere la loro utilità: una torta divisibile in più fette..

Sono indivisibili i beni che, se divisi in più parti, perdono in tutto o in parte la loro utilità: ad esempio, un vaso o un bicchiere.

Beni consumabili e beni inconsumabili

Beni consumabil, sono i i beni suscettibili di una sola utilizzazione: il denaro, per esempio,che una volta speso esce dalla sfera giuridica del suo proprietario.

Beni inconsumabili:  suscettibili di essere usati ripetutamente, senza con ciò perdere l'utilità che sono in grado di fornire: un’auto, un vestito, un divano.

Beni semplici e beni composti

Semplici: i beni formati da un solo elemento (un pezzo di stoffa o carta)

Composti: i beni risultanti dalla fusione di più elementi (un motore, un congegno elettronico, un computer..).

Nell'ambito di questa distinzione assume rilievo il concetto di universalità.

Si distinguono un'universalità di fatto e un'universalità di diritto.

L'universalità di fatto (art. 816 c.c.) è un insieme di cose mobili aventi le stesse caratteristiche e destinate dal titolare al conseguimento dello stesso fine: ( più francobolli che formano una collezione, più pecore un gregge, più libri formano una biblioteca..)

L'universalità di diritto: costituita da più cose eterogenee, ma considerate unitariamente dalla legge ( l'eredità, nella quale possono concorrere i beni più diversi. quali denaro, terreni, mobili..)

Beni privati e beni pubblici

Privati: i beni appartenenti a soggetti privati, che siano persone fisiche o giuridiche.

Sono pubblici i beni appartenenti allo Stato e agli altri enti pubblici. I beni pubblici, si dividono anche in beni demaniali e patrimoniali.

Beni immobili e beni mobili

beni immobili (art. 812 del Codice civile italiano): “il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione”.

beni mobili: tutti gli altri beni non ricompresi in beni immobili. Si tratta di beni che generalmente vengono trasferiti se c’è accordo (anche verbale) tra il venditore e il compratore, e se il venditore consegna al compratore il bene venduto.

Gli immobili sono censiti in catasto, suddiviso in un catasto terreni (NCT, Nuovo Catasto terreni) ed in un catasto edilizio Catasto dei Fabbricati. I trasferimenti dei diritti connessi ai beni immobili sono obbligatoriamente registrati e le relative scritture sono trasmesse alla Agenzia Del Territorio.

Da un punto di vista amministrativo, i terreni sono suddivisi in terreni agricoli ed aree edificabili (o "fabbricabili"), mentre i fabbricati sono divisi nelle tipologie individuate dalle tabelle delle categorie catastali, che sono suddivise in:

  • Immobili a destinazione ordinaria
  • Immobili a destinazione speciale
  • Immobili a destinazione particolare

Tra i beni mobili ed immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri, quali, ad esempio, aeroplani, automobili, motociclette, imbarcazioni, mezzi di locomozione e di trasporto in genere. La loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca), ma per ciò che non dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815).

Le pertinenze

Si dicono pertinenze (art. 817 e segg. c.c.) i beni destinati in modo durevole al servizio o all'ornamento di un altro bene: si pensi alla pompa per la bicicletta o al cuscino per un divano o un letto.