Il “diritto alla sopraelevazione”è il tema centrale di questa pronuncia, che considera e analizza, pertanto, l’art. 1127 c.c., il quale regolamenta la possibilità di “elevare nuovi piani o nuove fabbriche” per il proprietario dell’ultimo piano di un edificio, o il proprietario esclusivo del lastrico solare. Orbene, è permesso al proprietario di elevarsi, ma solo a determinate condizioni e soprattutto se tale facoltà gli sia concessa