Canna fumaria e immissioni che superano la normale tollerabilità.
Se la canna fumaria provoca immissioni intollerabili se ne può chiedere l'immediata rimozione
La norma che disciplina le conseguenze nel caso di così dette immissioni intollerabili è l’art. 844 c.c. che statuisce:
“ Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”.
È tenuto a risarcire i vicini di casa il proprietario dell'appartamento che ha installato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza producendo immissioni che superano la normale tollerabilità. La Corte di Cassazione, con la sentenza 18262 del 06.09.2011, ha rigettato il ricorso del proprietario di un appartamento che aveva posizionato l’impianto ad una distanza di 3,5 metri dall’appartamento limitrofo.
La Corte, rigettando le censure dei coniugi proprietari dell’appartamento da cui provenivano le esalazioni, hanno spiegato che “il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento”.
I giudici di legittimità hanno da ultimo osservato che, in riferimento alle censure sollevate dai ricorrenti in riferimento all'art. 844, co. 2, cod.civ., “il criterio della priorità dell'uso dell'impianto (...) ha carattere sussidiario e facoltativo e che, pertanto, il giudice di merito non è tenuto a farvi ricorso, una volta ritenuto sulla base di altri accertamenti in fatto, che sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino”.
                                                                                 (Avv. Gianluca Perrone)