-Stati che aderiscono al Sistema Carta Verde (paesi dell’UE ed in più Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia, Iran, Israele, Macedonia, Marocco, Moldova, Serbia, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina);
-tutti gli altri Stati.
Questo perché, per i paesi del Sistema Carta Verde, l’assicurazione italiana ha piena validità. Mentre in tutti gli altri stati, per circolare con un veicolo italiano è necessario stipulare appositamente una polizza assicurativa con una compagnia locale.
Per la procedura da seguire occorre ancora una volta fare una distinzione tra i paesi del SEE (Sistema Economico Europeo che comprende gli Stati membri dell’Unione europea più Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e quelli aderenti al Sistema Carta Verde, da tutti gli altri.
Nel primo caso (paesi SEE + Carta Verde), ogni compagnia assicurativa che tratti la materia della responsabilità civile è obbligata a nominare un rappresentante in ogni stato dove manca di una sede legale. Questa figura di rappresentanza viene chiamata "mandatario": deve essere possibile contattarlo in Italia e può essere il punto di riferimento sul nostro territorio per tutte le questioni che riguardano i rapporti con compagnie assicurative estere, permettendo una notevole semplificazione in termini di procedure e comunicazione. Pertanto è al mandatario che occorrerà inviare la richiesta di risarcimento danni. Per sapere, per ogni singolo sinistro, quale sia il mandatario sul nostro territorio bisognerà inoltrare richiesta scritta alla CONSAP (Concessione Servizi Assicurativi Pubblici) attraverso il Portale Unico. Il mandatario, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento, avrà un periodo massimo di 90 giorni per comunicare all’assicurato italiano l’offerta di risarcimento o i motivi per i quali ritiene di non dover risarcire. In caso di mancata risposta entro i 90 giorni, si potrà presentare domanda di risarcimento all’Organismo di indennizzo italiano della CONSAP.
Invece se l'incidente è accaduto in un Paese che non appartiene allo Spazio economico europeo (extra SEE) ed è stato causato da un veicolo immatricolato in quello stesso Paese, la richiesta di risarcimento va inviata all'assicuratore e al proprietario del veicolo estero.
E’ evidente come la procedura gestita dal mandatario o dall’Organismo di indennizzo italiano della Consap, offra maggiori tutele e certezze al danneggiato. Tuttavia, la nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere richiesta di risarcimento direttamente al responsabile ed all’assicurazione dello stesso.
Il riferimento normativo della nostra legislazione è costituito dagli artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
A cura dell’Avv. Vanessa Bellucci
Studio Legale FBO
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