Già precedentemente alla sentenza in esame si ravvisano dei precedenti giurisprudenziali in materia di affidamento e mantenimento degli animali domestici delle coppie, nel caso di separazioni o divorzi, in assenza di normativa specifica in tal senso.
In realtà, attualmente, pende una proposta di Legge che prevece l'inserimento, dopo il titolo XIV del libro primo del codice civile del titolo XIV bis , “degli animali” , in cui l’articolo 455 ter (affido degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi ) sarebbe così formulato : “ in caso di separazione dei coniugi, proprietari di un animale familiare, il Tribunale, in mancanza di un accordo tra le parti, a prescindere dal regime di separazione o di comunione dei beni e a quanto risultante dai documenti anagrafici dell’animale, sentiti i coniugi , i conviventi, la prole e, se del caso, esperti del comportamento animale, attribuisce l’affido esclusivo o condiviso dall’animale alla parte in grado di garantirne il maggior benessere. Il Tribunale è competente a decidere in merito all’affido di cui al presente comma anche in caso di cessazione di convivenza more uxorio “.
Nell'attesa che tale articolo diventi legge, si sono succeduti, nel tempo, svariati orientamenti giurisprudenziali in ordine all'affidamento degli animali, prevalentemente orientati nel ritenere che, se vi è accordo tra le parti, non trattandosi di condizioni contrarie a norme imperative o all'ordine pubblico, esse possano contenere clausole sul mantenimento dell’animale domestico e sul diritto di visita di uno dei due padroni, omologabili dal Tribunale.
Nel caso invece di separazione o divorzio non consensuali, il contenzioso relativo agli agli animali domestici ha trovato svariate e fantasiose soluzioni giurisprudenziali.
Tra le ultime quella presa in esame, emessa dal Tribunale di Sciascia (AG) il 19 marzo del 2019 nel corso di una separazione giudiziale, nell'ambito della quale, sulla scorta del presupposto che il sentimento per gli animali costituisce un valore meritevole di tutela, anche in relazione al benessere dell'animale stesso, il Giudice, Dr. Tricoli, ha deciso di "assegnare il cane, indipendentemente dall'eventuale intestazione risultante nel microchip, ad entrambe le parti, a settimane alterne".I due coniugi si faranno carico quindi, al 50%, delle spese, comprese quelle veterinarie e straordinarie necessarie per la cura ed il mantenimento in buona salute dell'animale. Il gatto, invece, è rimasto in affido esclusivo all'ex marito in quanto "appare assicurare il miglior sviluppo possibile dell'identità dell'animale".