Se un uomo muore e lascia la propria moglie come erede, l’ex moglie con cui in antecedenza si era divorziato ha diritto a una parte della reversibilità. Il meccanismo divisionale non è uno strumento di perequazione economica fra le posizioni degli aventi diritto, ma è preordinato alla continuazione della funzione di sostegno economico assolta a favore dell’ex coniuge e del coniuge convivente, durante la vita del dante causa, rispettivamente con il pagamento dell’assegno di divorzio e con la condivisione dei rispettivi beni economici da parte dei coniugi conviventi. Pertanto la ripartizione del trattamento economico va quindi effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, quale l’entità dell’assegno di mantenimento riconosciuto all’ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Quanto sopra è stato deciso dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1, con l’ordinanza del 7 aprile – 5 luglio 2017 n. 16602 con Presidente Dogliotti.