Ai sensi dell’art. 1328 c.c. la proposta contrattuale è revocabile sino al momento della conclusione del contratto, che si realizza non appena il proponente viene a conoscenza dell’accettazione da parte del destinatario della proposta, secondo il noto principio della cognizione.
Tuttavia, l’art. 1379 c.c. prevede un’eccezione a tale regola, ammettendo la possibilità da parte del proponente di rinunciare ad esercitare la facoltà di revoca con una decisione unilaterale con la quale si dichiari la proposta contrattuale irrevocabile, in modo da assicurare l’affidamento dell’accettante. Trattandosi, però, a ben vedere, di una autolimitazione al potere di disposizione del proponente, la suddetta irrevocabilità della proposta deve fissarsi in precisi e determinati limiti temporali, scaduti i quali la proposta rimane efficace ex art. 1326 c.c. Non è possibile, pertanto, vincolare la proposta contrattuale a termini e/o eventi futuri o incerti (ad es. fino la stipulazione del contratto preliminare o fino al rogito notarile di trasferimento di proprietà).Il termine di irrevocabilità deve essere quindi certo e determinato non potendosi demandare alla volontà dell’accettante ma a quella del proponente. La revoca della proposta avvenuta prima del termine fissato è inefficace.
La giurisprudenza di legittimità è intervenuta in materia di proposta irrevocabile e, in particolare, con riferimento al termine di tale irrevocabilità, stabilendo che il carattere della certezza  del termine è elemento fondamentale della proposta, non potendosi, dunque, vincolare il proponente per un tempo generico o rimesso alla volontà dell’accettante (Cass. 02/08/2010 n. 18001). Trattandosi, infatti, di autolimitazione alla libertà di disposizione del proponente, la facoltà di rinunciare alla revocabilità della proposta deve essere interpretata restrittivamente.
L’art. 1328 c.c. sancisce, con riferimento all’accettazione, che la revoca è efficace non appena giunge a conoscenza del proponente prima dell’accettazione, mentre, con riferimento alla revoca della proposta, viene disposto soltanto che la proposta può essere revocata finchè il contratto non sia concluso, non indicando quindi l’esatto momento in cui la revoca è efficace. 
Con riferimento all’interpretazione dell’art. 1328 c.c., la Suprema Corte è intervenuta,  con la sentenza 16/05/2000 n. 6323, ribadendo e richiamando quell’orientamento oramai consolidato secondo cui la revoca della proposta è efficace non appena giunge a conoscenza dell’accettante prima della conclusione del contratto, ossia prima dell’arrivo all’indirizzo del proponente dell’accettazione della controparte. Tale indirizzo giurisprudenziale supera quegli altri orientamenti che sostenevano, invece, che ai fini della valutazione dell’efficacia della revoca della proposta occorresse fare riferimento al momento in cui questa sia stata spedita all’accettante indipendentemente dal fatto che sia stata o meno conosciuta dallo stesso. In tal modo la Suprema Corte ha equiparato alle modalità di efficacia della revoca dell’accettazione la revoca della proposta in base al disposto degli artt. 1326, 1328, 1334 e 1335 c.c.