Ristrutturazione di immobili aventi caratteristiche storiche e artistiche
Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza 17.05.2006, n. 2854
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
Letto 1116 volte dal 15/07/2008
Il ministero della Pubblica istruzione con la circolare del 6 aprile 1972, n. 117 (la cosiddetta "Carta del restauro "), ha stabilito i criteri cui si devono attenere le amministrazioni in sede di rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori su beni immobili aventi caratteristiche storiche e artistiche, in particolare, all'articolo 6, ha precluso "l'alterazione delle condizioni accessorie o ambientali nelle quali è arrivata sino al nostro tempo l'opera d'arte&qu
Il ministero della Pubblica istruzione con la circolare del 6 aprile 1972, n. 117 (la cosiddetta "Carta del restauro "), ha stabilito i criteri cui si devono attenere le amministrazioni in sede di rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione di lavori su beni immobili aventi caratteristiche storiche e artistiche, in particolare, all'articolo 6, ha precluso "l'alterazione delle condizioni accessorie o ambientali nelle quali è arrivata sino al nostro tempo l'opera d'arte" e cioè impedito che -in occasione di lavori di manutenzione- vi siano modifiche strutturali, che alterino la sua consistenza e visibilità. Alla luce della Carta del restauro sono state ritenute legittime le prescrizioni con cui un'amministrazione locale nell'autorizzare i lavori di ristrutturazione di un castello ha vietato la realizzazione di una terrazza esterna, in quanto comportante un'incompatibile alterazione delle facciate del monumento e della sua percezione visiva.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 6869 del 2004, proposto dall'avv. Ug. Si., rappresentato e difeso dagli avvocati Gi. Ra. e Ma. Ca. ed elettivamente domiciliato in Ro., alla via Ma. Pr. n. 13, presso lo studio dell'avvocato Gi. Ra.;
contro
- la Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente pro tempore della giunta provinciale, rappresentato e difeso dall'avvocato Gi. Va., ed selettivamente domiciliato in Ro., presso il suo studio, in via G. Ro. 18;
- il Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Ro., alla via De. Po., n. 12;
nonché contro
- la Soprintendenza per i beni architettonici e il Dirigente della Sopraintendenza per i beni architettonici, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
- la giunta provinciale di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sede di Trento, 8 maggio 2003, n. 167, e per l'accoglimento dei ricorsi di primo grado n. 303 del 1999 e n. 175 del 2000;
Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali, depositato in data 21 novembre 2005;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento, depositata in data 23 settembre 2004, e integrata con una memoria depositata in data 23 settembre 2005;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti alla pubblica udienza del 31 gennaio 2006;
Uditi l'avvocato Gi. Ra. per l'appellante, l'avvocato Gi. Va. per la Provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Ni. per il Ministero appellato;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
PREMESSO IN FATTO
1. L'avv. Ug. Si.:
- è proprietario del Castel Te., nel territorio del Comune di Borgo Va.;
- ha chiesto alla Provincia autonoma di Trento il rilascio di una autorizzazione per realizzare opere di restauro e di consolidamento dell'immobile;
- con ricorso alla giunta della Provincia di Trento, ha impugnato l'atto della commissione beni culturali di data 27 gennaio 1999, nella parte in cui ha disposto alcune prescrizioni e non ha autorizzato la realizzazione di una terrazza esterna sui lati sud ed est;
- col ricorso n. 303 del 1999 (proposto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa), ha impugnato il silenzio serbato sul ricorso gerarchico;
- col successivo ricorso n. 175 del 2000 (proposto allo stesso Tribunale), ha impugnato il provvedimento di data 4 febbraio 2000 (comunicato con atto del 21 febbraio 2000), che ha respinto il ricorso gerarchico.
Con la sentenza n. 167 del 2003, il Tribunale ha riunito i ricorsi e li ha respinti, compensando tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
2. Con l'appello in esame, l'avv. Ug. Si. ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, i ricorsi di primo grado siano accolti.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Trento e il Ministero per i beni e le attività culturali, che hanno chiesto il rigetto del gravame.
La Provincia, con una memoria depositata in data 23 settembre 2005, ha insistito nelle già formulate conclusioni.
3. All'udienza del 31 gennaio 2006 la causa è stata trattenuta in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'odierno appellante ha formulato una istanza di autorizzazione, per la realizzazione di lavori sul Castel Te., di cui è proprietario.
La commissione beni culturali della Provincia di Trento -con atto di data 27 gennaio 1999- ha autorizzato i lavori, fissando alcune prescrizioni, per la salvaguardia delle caratteristiche storiche-artistiche del castello, tra cui la mancata realizzazione di una terrazza esterna, "poiché la sua installazione comporterebbe un'incompatibile alterazione delle rispettive facciate del monumento e della sua percezione visiva, ponendosi in aperto contrasto" con la "Carta del restauro", che proibisce "l'alterazione delle condizioni accessorie o ambientali nelle quali è arrivato fino al nostro tempo il complesso monumentale".
L'appellante ha dapprima proposto ricorso gerarchico alla giunta provinciale, ai sensi dell'art. 1 della legge della Provincia di Trento n. 55 del 1975 e poi ha impugnato -innanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa- la decisione della giunta che, in data 4 febbraio 2000, ha respinto il ricorso gerarchico.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione gerarchica (nonché il precedente ricorso, proposto avverso il silenzio della giunta).
2. Con i tre motivi del gravame, l'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza del Tribunale, i ricorsi di primo grado siano accolti.
Egli ha dedotto che sussisterebbero diversi profili di eccesso di potere, per carenza di motivazione, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, nonché di violazione di legge e della circolare del Ministero della pubblica istruzione 6 aprile 1972, n. 117, che ha fissato la cd "Carta del restauro", poiché:
- l'atto della commissione ha richiamato la "Carta del restauro", mentre la decisione della giunta provinciale ha unicamente richiamato l'alterazione delle facciate, "con una frase di chiusura assolutamente incomprensibile";
- il riferimento all'alterazione delle facciate sarebbe privo di senso e non basato su una idonea motivazione;
- in realtà, tenuto conto delle caratteristiche strutturali del castello, si tratterebbe di una ricostruzione di una originaria balconata, per di più necessaria per esigenze abitative.
3. Così sintetizzate le censure dell'appellante (da trattare congiuntamente, per la loro stretta connessione), ritiene la Sezione che esse vadano respinte, perché infondate.
Da un lato, l'atto della commissione provinciale ha dato puntuale e motivata applicazione all'art. 6 della "Carta del restauro", approvata dal Ministero con la circolare n. 117 del 1972 e contenente i criteri cui si devono attenere le amministrazioni in sede di rilascio delle autorizzazioni.
L'art. 6, infatti, preclude "l'alterazione delle condizioni accessorie o ambientali nelle quali è arrivata sino al nostro tempo l'opera d'arte" e cioè impedisce che -in occasione di lavori di manutenzione- vi siano modifiche strutturali, che alterino la sua consistenza e visibilità.
Dall'altro, la giunta provinciale -in sede di esame del ricorso gerarchico- ha anch'essa motivato adeguatamente le proprie determinazioni.
Essa ha infatti considerato irrilevante la circostanza rappresentata dall'interessato (la originaria esistenza di una terrazza-loggia, riproposta nel progetto "sulla base di una interpretazione metaforica dell'esistente"), proprio perché l'art. 6 della "Carta del restauro" ha previsto la salvaguardia dell'opera d'arte per come "è arrivata sino al nostro tempo".
In altri termini, la giunta ha condiviso le argomentate valutazioni del relatore, sulla impossibilità di accogliere la domanda di autorizzazione per la parte riguardante le modifiche strutturali all'edificio, rimasto immutato negli ultimi secoli, volta al ripristino di un elemento originario, per di più neppure desumibile con certezza da qualche fonte, ma solo ipotizzato in sede di domanda.
La decisione di rigetto del ricorso gerarchico -nel suo richiamo alla prevista alterazione delle facciate- contiene dunque una diffusa motivazione che si pone dunque in assoluta coerenza con l'atto impugnato in quella sede e non risulta affetta dai vizi dedotti dall'appellante.
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.
La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del secondo grado del giudizio segue la soccombenza. Di essa è fatta liquidazione nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello n. 6869 del 2004.
Condanna l'appellante al pagamento di Euro 2.000 (duemila) in favore della Provincia Autonoma di Trento e di Euro 2.000 (duemila) in favore del Ministero per i beni e le attività culturali, per spese ed onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 31 gennaio 2006, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l'intervento dei signori:
Giorgio GIOVANNINI Presidente
Luigi MARUOTTI Consigliere estensore
Carmine VOLPE Consigliere
Giuseppe ROMEO Consigliere
Giuseppe MINICONE Consigliere
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere
LUIGI MARUOTTI
Segretario
VITTORIO ZOFFOLI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/05/2006
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale
(Sezione Sesta)
Addì
copia conforme alla presente è stata trasmessa al Ministero a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n. 642
N.R.G. 6869/2004
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