pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;
b) Strumento così come contemplato dall’articolo 3(2) dell’Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all’applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982, fatto a Roma il 3 maggio 2006.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 5.a) dello Strumento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge e dall’articolo 6.a) dello Strumento di cui al citato articolo 1, comma 1, lettera b).
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.