Tutto da rifare nell'ipotesi in cui la notifica degli atti all'imputato avviene ad un indirizzo diverso da quello dal medesimo espressamente dichiarato. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che con la sentenza 6 settembre 2011, n. 33155 ha qualificato viziata da nullità assoluta ed insanabile la notifica di alcuni atti destinati all'imputato, contenenti un indirizzo difforme da quello indicato dal soggetto destinatario degli atti in sede di elezione di domicilio.