Trib. Reggio Emilia, 10/05/2012 SENTENZA CIVILE Ultra ed extrapetita Si ha violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. e modifica della causa petendi, solo con l'indicazione di una realtà fattuale diversa da quella inizialmente prospettata; viceversa, l'individuazione del nomen iuris delle fattispecie azionate e la loro esatta qualificazione, spetta pacificamente al Giudice come suo potere-dovere in base al principio iura novit curia, con la conseguenza che il Giudice può applicare una norma di legge diversa da quella invocata senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, ove rimangano inalterati petitum e causa petendi. Trib. Reggio Emilia, 10/05/2012 PARTI IN CAUSA F. D. c. N. A. s.r.l. e altri FONTI Massima redazionale, 2012 RIFERIMENTI NORMATIVI CPC Art. 112