Notificazione presso la sede effettiva della società anziché nella sede legale
Cassazione Civile, Sezione Sesta, 24-11-2011, n. 24842
Avv. Monica Mandico
di Napoli, NA
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Notificazione presso la sede effettiva della società anziché nella sede legale. Deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anzichè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima (tra le tante v. Cass. 5- 5-2009 n. 2671; Cass. 14-6-2005 n. 12754; Cass. 10-2-2005 n. 267). E' stato altresì puntualizzato che, ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo (Cass. 13-4-2004 n. 7037; Cass. 24-2-2004 n. 3620).
Notificazione presso la sede effettiva della società anziché nella sede
legale.
Deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una
società avente personalità giuridica anzichè nella sede legale, operando
anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c.
la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede
legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono
considerare come sede della stessa anche quest'ultima (tra le tante v. Cass. 5-
5-2009 n. 2671; Cass. 14-6-2005 n. 12754; Cass. 10-2-2005 n. 267). E' stato
altresì puntualizzato che, ai fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art.
46 c.c., della sede effettiva a quella legale, deve intendersi per sede effettiva
il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di
direzione dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi
dipendenti, ossia il luogo deputato e stabilmente utilizzato per
l'accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento
degli affari dell'ente medesimo (Cass. 13-4-2004 n. 7037; Cass. 24-2-2004 n.
3620).
Cassazione Civile, Sezione Sesta, 24-11-2011, n. 24842
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GOLDONI Umberto - Presidente
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere
Dott. SCALISI Antonino - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 27265/2010 proposto da:
UNISTAR SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del Consiglio
d'amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell'avvocato MURINEDDU FEDERICA, rappresentata e
difesa dall'avvocato ANTONINO FRANCONE, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
M.L. (OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 1116/2010 del TRIBUNALE di MESSINA del
19.5.2010, depositata il 28/05/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/11/2011
dal Consigliere Relatore Dott. LINA MATERA;
udito per la ricorrente l'Avvocato Antonino Francone che si riporta agli
scritti;
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI che si riporta alla relazione scritta.
Svolgimento del processo
Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai
sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"Con atto di citazione del 10-11-2005 l'Unistar s.p.a., rimasta contumace in
primo grado, proponeva appello avverso la sentenza emessa in data 27-6-
2005 dal Giudice di Pace di Messina nella causa promossa nei suoi confronti
da M.L., allegando la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio,
in quanto non effettuata presso la sede in (OMISSIS), ma in (OMISSIS),
presso una filiale della società. L'appellante deduceva altresì la nullità della
sentenza, in quanto emessa nei confronti di un soggetto privo di
rappresentanza legale, ed eccepiva l'incompetenza territoriale del giudice
adito.
Con sentenza depositata il 28-5-2010 la Corte di Appello di Messina
rigettava il gravame proposto dalla convenuta.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Unistar s.p.a., sulla
base di quattro motivi.
La M. non ha svolto attività difensiva. ì) Con il primo motivo la ricorrente
lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 46 e 145 c.p.c., e vizi di
motivazione, in relazione alla ritenuta validità della notifica dell'atto
introduttivo del giudizio.
Il motivo è manifestamente infondato.
Per consolidato orientamento di questa Corte, deve considerarsi valida la
notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità
giuridica anzichè nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina
delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art.
46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica
sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della
stessa anche quest'ultima (tra le tante v. Cass. 5-5-2009 n. 2671; Cass. 14-6-
2005 n. 12754; Cass. 10-2-2005 n. 267). E' stato altresì puntualizzato che, ai
fini della equiparazione di fronte ai terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a
quella legale, deve intendersi per sede effettiva il luogo in cui hanno
concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e
dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, ossia il luogo
deputato e stabilmente utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni e
con i terzi in vista del compimento degli affari dell'ente medesimo (Cass. 13-
4-2004 n. 7037; Cass. 24-2-2004 n. 3620).
Nella specie, la Corte di Appello, in applicazione degli enunciati principi, ha
individuato nella filiale di Messina la sede effettiva della società convenuta,
sulla base di elementi (il fatto che in tale sede, che dalla visura camerale
risulta essere una "filiale amministrativa", era stato concluso il contratto di
compravendita dell'autovettura e si erano svolte le relative vicende attuative,
con contatti con i dipendenti alla stessa addetti) che in modo non illogico nè
incongruo sono stati ritenuti indicativi di una simile realtà. Correttamente,
pertanto, il giudice del gravame ha ritenuto la validità della notifica della
citazione, effettuata presso la predetta sede.
Ciò posto, si osserva che le deduzioni svolte dalla ricorrente con il motivo in
esame mirano sostanzialmente a sollecitare una diversa valutazione delle
emergenze processuali e un diverso giudizio circa l'esistenza di una sede
effettiva in Messina, esulanti dai poteri di cognizione riservati a questa
Corte. E' appena il caso di rilevare, infatti, che l'accertamento, alla stregua
delle risultanze probatorie, della sede effettiva di una società, compiuto dal
giudice del merito al fine di stabilire la validità o meno della notifica di un
atto ad essa rivolto, costituisce una indagine di fatto, rimessa al giudice di
merito e incensurabile in sede di legittimità, ove risulti adeguatamente e
congruamente motivato (Cass. 24 febbraio 2004 n. 3620; Cass. 24-5-1985 n.
3150).
2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha
ritenuto che non vi è prova che la M. avesse ricevuto la fattura allegata
dall'appellante, ove è riportata come sede quella di Catania, e che l'odierna
ricorrente ben poteva ritenere che quella di Messina fosse la sede effettiva,
non avendo l'onere di una visura camerale.
Il motivo involge una questione ininfluente ai fini della decisione, in quanto,
una volta accertato che l'Unistar s.p.a. aveva sede effettiva in (OMISSIS),
non rileva, si fini della validità della notifica dell'atto di citazione, che la
sede sociale fosse ubicata in altro luogo.
3) Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione
dell'art. 75 c.p.c., e difetto di motivazione in ordine alla individuazione del
soggetto giuridico convenuto in giudizio e nei cui confronti è stata emessa la
sentenza di condanna, sostenendo che la sede di (OMISSIS) non aveva
poteri di rappresentanza giuridica della società.
Il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come è stato evidenziato
dalla Corte di Appello, la condanna è stata legittimamente emessa nei
confronti della società Unistar in persona del suo legale rappresentante, la
cui mancata identificazione è irrilevante.
Non è, infatti, necessaria, agli effetti del requisito di cui all'art. 163 c.p.c.,
comma 3, n. 2, la precisa indicazione della persona fisica del titolare
dell'organo dell'ente convenuto, essendo sufficiente anche il solo riferimento
al "legale rappresentante prò tempore", ed in ogni caso la citazione deve
ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito
di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza
sull'identificazione dell'ente convenuto (cfr. Cass. 4-8-1995 n. 8554). Nella
specie, pertanto, il riferimento contenuto nell'atto introduttivo al legale
rappresentante della Unistar s.p.a. non induceva alcuna incertezza
sull'identificazione del soggetto evocato in giudizio, a nulla rilevando, in
contrario, l'avvenuta notifica della citazione non presso la sede sociale, ma
presso la sede effettiva della società convenuta.
4) Con il quarto motivo, infine, la ricorrente si duole della illogicità della
motivazione e della falsa ed errata applicazione delle norme del codice di
rito, avendo la Corte di Appello ritenuto, nonostante la notifica dell'atto di
citazione in luogo errato, che l'eccezione d'incompetenza territoriale avrebbe
dovuto essere sollevata in primo grado.
Il motivo è inammissibile per difetto d'interesse.
La Corte di Appello non si è limitata a rilevare la tardività dell'eccezione
d'incompetenza per territorio proposta dalla convenuta con l'atto di appello,
ma ne ha altresì evidenziato l'infondatezza nel merito, dando atto che l'attrice
aveva scelto il foro alternativo ex art. 20 c.p.c..
La ricorrente, con il motivo in esame, ha censurato solo la prima parte della
motivazione, senza muovere alcuna doglianza in ordine all'ulteriore
argomentazione addotta dal giudice del gravame, di per sè idonea a
sorreggere la decisione. Ed è noto che, secondo il costante orientamento di
questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la decisione
impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed
autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico,
l'omessa impugnazione di tutte le rationes deciderteli rende inammissibili,
per difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni esplicitamente
fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non
potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre
non impugnate, all'annullamento della decisione stessa (Cass. 11-2-2011 n.
3386; Cass. 18-9-2006 n. 20118; Cass. 27-1-2005 n. 1658; Cass. 12-4-2001
n. 5493).
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli
artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c.".
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti
costituite.
Motivi della decisione
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, alla quale non
sono stati mossi rilievi critici.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della
ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente
grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese,
che liquida in Euro 800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di
legge e spese generali.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2011.
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