P.Q.M. Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: 1) accoglie l'appello proposto dalla T.I. s.p.a. e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, per le causali di cui in motivazione, rigetta la domanda proposta da parte attrice in primo grado; 2) condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano complessivamente nella somma di Euro 1.013,56 (di cui Euro 52,56 per esborsi, Euro 446,00 per diritti di entrambi i gradi di giudizio ed Euro 515,00 per onorari di entrambi i gradi di giudizio) oltre a rimborso generale spese di lite, IVA e CPA come per legge. Catanzaro, 24 marzo 2011