Rappresentatività delle organizzazioni sindacali del pubblico impiego e diritto di conoscere gli atti relativi alla procedura di accertamento
Consiglio di Stato Sez. Quarta – Dec. n. 5902 del 25.11.2008
Avv. Staff di Guidelegali.it
di Milano, MI
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sui ricorsi in appello riuniti: 1) nrg 3246 dell'anno 2007 proposto dal Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato "ex lege" in Ro., via De. Po., n. (...); contro Fa. Pa., Ve. Ma., Ke. In.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello riuniti:
1) nrg 3246 dell'anno 2007 proposto dal Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliato "ex lege" in Ro., via De. Po., n. (...);
contro
Fa. Pa., Ve. Ma., Ke. In., Bi. Gi., Ve. Ma., Pa. Gi., Di. Ma. Co., Sa. To., Ch. Al., Tr. Lu., Te. Pi., Ba. Or. Pi., Ma. Gi., Na. Si., Gi. Pi., Me. Ma. Gr., Pi. Ma. Ro., rappresentati e difesi dall'avvocato Co. Gi. con domicilio eletto in Ro., via Os. n. (...);
Li. An. Ma. in Sc., Fa. Ma. non costituite in questa fase di giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sezione I, n. 2065 del 2007, resa tra le parti;
e
2) nrg 7346 dell'anno 2007 proposto dal Ministero Affari Esteri in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Ro., via De. Po. n. (...);
contro
Pa. Fa., An. Ma. Li. in Sc., Ma. Ve., Ma. Fa., In. Ke., Gi. Bi., Ma. Ve., Gi. Pa., Co. Di. Ma., To. Sa., Al. Ch., Lu. Tr., Pi. Te., Or. Pi. Ba., Gi. Ma., Si. Na., Pi. Gi., Ma. Gr. Me., Ma. Ro. Pi., non costituiti in questa fase di giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sezione I, n. 7385 del 2007, resa tra le parti;
Visto l'atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 13 novembre 2007, il Presidente Giovanni Vacirca;
Uditi gli avvocati Gi. Co. e Gi. Ma. De. So. (Avv. St.);
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 752 del 6 febbraio 2003 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I ter, annullava il provvedimento di cui alla nota n. 115/234 del gennaio 1996 e, per quanto di ragione, il D.I. del 20 aprile 1995, atti coi quali erano stati fissati i coefficienti per la determinazione della componente variabile dell'assegno di sede per il personale scolastico operante all'estero. Osservava il TAR che tali coefficienti risultavano inferiori rispetto a quelli relativi all'indennità di servizio per il personale consolare e diplomatico, senza che fosse possibile "evincere se, in che modo ed in che misura la differenza sia imputabile al parametro degli oneri di rappresentanza previsto esclusivamente per l'indennità spettante al personale consolare e diplomatico e non anche per il personale scolastico".
La sentenza passava in giudicato.
Con sentenza n. 10200 del 5 ottobre 2004 il T.A.R. del Lazio, I Sezione, accoglieva il ricorso per ottemperanza, ritenendo non satisfattivo del giudicato un nuovo decreto emesso per l'esecuzione della sentenza (indicato in motivazione come D.I. 20 aprile 1995, ossia con gli estremi dell'atto annullato con la precedente sentenza, ma da identificare nel D.I. 10 marzo 2004), in quanto non esplicitante gli elementi indicati dal giudice nella sentenza n. 725/03. Si stabiliva, quindi, che il Ministero degli affari esteri avesse l'obbligo di integrare la motivazione chiarendo i seguenti punti:
a) entità del cd. coefficiente di maggiorazione relativo agli oneri per attività di rappresentanza incombenti sul personale della carriera diplomatica e/o sul personale della dirigenza amministrativa del Ministero;
b) entità del cd. coefficiente di maggiorazione relativa agli oneri derivanti dal maggior costo della vita e delle sue variazioni incombenti sul personale della carriera amministrativa dipendente dal Ministero degli affari esteri e entità di detto coefficiente applicato al personale scolastico in servizio all'estero;
c) nel caso in cui risultasse che al personale amministrativo dipendente dal Ministero venissero accordate indennità relative al costo della vita in misura maggiore rispetto a quelle accordate, per la stessa causa, al personale scolastico che svolge parimenti servizio all'estero, le ragioni dell'attribuzione di un trattamento economico così differenziato.
Il Ministero degli affari esteri impugnava la sentenza n. 10200/04 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sostenendo di aver già ottemperato a quanto disposto dal giudice amministrativo.
L'appello era dichiarato inammissibile con decisione n. 1615 del 19 giugno 2006 sul rilievo che il giudice dell'ottemperanza in primo grado si era limitato ad emanare misure attuative del giudicato, senza apportare ulteriori elementi in ordine alla individuazione del senso e della portata della decisione stessa.
Con sentenza n. 2065 del 2007 il T.A.R. del Lazio, sez. I, accogliendo un nuovo ricorso per esecuzione del giudicato, ha dichiarato nullo un ulteriore atto dell'Amministrazione (D.I. 10 ottobre 2006, n. 5383) e ha precisato che il decreto da emanarsi dal Commissario ad acta precedentemente nominato dovrà stabilire le misure dei coefficienti di sede per il personale scolastico, decorrenti dal 1° aprile 1995, nella stessa misura stabilita per il personale amministrativo non appartenente alla dirigenza.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (n. 3246/07) l'Amministrazione.
Col primo motivo l'Amministrazione lamenta che con l'ultima pronuncia il T.A.R. abbia emesso una statuizione estranea al giudicato ed in contrasto con esso. La sentenza n. 10200/04 avrebbe, in effetti, adombrato l'esigenza di una convergenza fra il trattamento del personale amministrativo non dirigenziale e il trattamento di quello scolastico, ma non avrebbe escluso una differenziazione, di cui si è limitata a chiedere le ragioni.
Col secondo motivo l'Amministrazione deduce anche il contrasto fra la legislazione (vigente nel 1995 e successiva) e la proposizione (contenuta nella sentenza impugnata) secondo cui il personale amministrativo (non dirigente) non avrebbe oneri di rappresentanza, nonché l'illegittimità di un pari trattamento a fronte di funzioni differenti e la perdurante efficacia del D.I. 4 marzo 2004 n. 002/0015, emesso in esecuzione della sentenza n. 752 del 2003 e mai annullato (anche se ritenuto non satisfattivo dalla sentenza n. 10200 del 2004).
Il primo motivo è fondato. Con la sentenza impugnata, infatti, è stata direttamente fissata una corrispondenza fra il trattamento del personale scolastico e quello del personale non dirigenziale del Ministero degli esteri, che non trova riscontro nelle sentenze del 2003 e del 2004, le quali, come sopra esposto, non avevano escluso la legittimità di una differenziazione, purché adeguatamente motivata.
Il secondo motivo è in parte fondato. Con la sentenza in esame il TAR ha affermato che il personale non dirigente del Ministero degli esteri non ha oneri di rappresentanza, ma anche tale proposizione è estranea al giudicato. Il motivo è, invece, infondato, nella parte in cui si deduce la perdurante efficacia del decreto del 2004. In realtà tale decreto e quello successivo del 2006 sono stati correttamente dichiarati nulli per contrasto con il giudicato, in quanto omettono di distinguere, nell'ambito del coefficiente globale di maggiorazione relativo al personale consolare e diplomatico, la quota concernente gli oneri di rappresentanza dalla quota concernente il costo della vita.
Al riguardo il decreto del 10 ottobre 2006 precisa (ultimo paragrafo di pag. 3) che "la normativa in vigore non richiede di quantificare il peso dei singoli elementi che concorrono alla costituzione dei coefficienti sia dell'indennità di servizio all'estero per il personale del Ministero degli esteri sia dell'assegno di sede per il personale delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, in quanto entrambi sono onnicomprensivi, essendo destinati a sopperire a tutti i rispettivi, specifici, oneri derivanti dal servizio all'estero delle due categorie di personale".
Tuttavia la necessità di distinguere il peso dei singoli elementi (nell'ambito dei coefficienti per il personale del Ministero degli esteri) discende nel caso in esame non dalla normativa relativa a tale personale, ma dal giudicato ed è stato richiesto dal TAR al fine di confrontare gli incrementi dei due tipi di indennità. Non può, quindi, porsi oggi la questione della necessità in astratto di tale distinzione, essendo la distinzione stessa richiesta in concreto dal giudicato della cui esecuzione si discute.
3. Con sentenza n. 7385 del 2007 il TAR ha prorogato al 31 ottobre 2007 il termine assegnato al Commissario ad acta. Avverso tale sentenza l'Amministrazione ha proposto un secondo appello (n. 7346/07) deducendo l'insufficienza della proroga. Anche questo ricorso è fondato, essendo stato assegnato un termine troppo breve, la cui scadenza era anteriore alla definizione della questione pregiudiziale sul contenuto del giudicato.
4. In conclusione i due ricorsi devono essere riuniti e, in parziale accoglimento degli appelli, le sentenze impugnate devono essere riformate:
a) la sentenza n. 2066 del 2007, nella parte in cui si stabilisce che il decreto da emanarsi dal Commissario ad acta dovrà stabilire le misure dei coefficienti di sede per il personale scolastico, decorrenti dal 1° aprile 1995, nella stessa misura stabilita per il personale amministrativo non appartenente alla dirigenza,
b) la sentenza n. 7385 del 2007, nella parte in cui è fissato un termine la cui scadenza è anteriore alla definizione della questione pregiudiziale sul contenuto del giudicato.
Attesa la reciproca soccombenza, le spese dei due giudizi vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), riuniti gli appelli nn. 3246/07 e 7346/07, li accoglie in parte e riforma le sentenze impugnate nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, in camera di consiglio con l'intervento dei signori:
Giovanni Vacirca Presidente, est.
Luigi Maruotti Consigliere
Pier Luigi LodiConsigliere
Sergio De Felice Consigliere
Eugenio Mele Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2007
(Art. 55 L. 27.4.1982, n. 186)
Riferimenti:
Legge
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